Diritto di immagine degli sportivi professionisti: atleta e società

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Diritto di immagine degli sportivi professionisti: atleta e società

Leggi prima: Diritto all’immagine: guida completa →

Nel mondo dello sport professionistico convivono almeno due titolari distinti di diritti di immagine: l’atleta e la società sportiva. Spesso i loro interessi si sovrappongono — e talvolta si scontrano. Capire chi ha il diritto su cosa è fondamentale sia per chi negozia contratti sportivi sia per chi produce contenuti che coinvolgono squadre e atleti.


La distinzione fondamentale: prestazione sportiva vs immagine personale

Il punto di partenza è una distinzione che sfugge ai più: il contratto di lavoro sportivo non trasferisce alla società i diritti di immagine dell’atleta.

La prestazione sportiva — giocare, allenarsi, competere — è l’oggetto del contratto di lavoro. La società paga per quella prestazione e può documentarla, trasmetterla e sfruttarla commercialmente nei limiti consentiti dalla normativa federale e dai diritti televisivi.

L’immagine personale dell’atleta — il suo volto, il suo nome, la sua voce, i suoi gesti caratteristici — è un diritto distinto, tutelato dall’art. 10 del Codice Civile e dagli artt. 96-97 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941). Nessuno può usare l’immagine di una persona senza il suo consenso, anche se quella persona è un dipendente.

Questo significa che la società sportiva non può usare liberamente le fotografie o i video dell’atleta per campagne pubblicitarie, merchandise, iniziative commerciali proprie — nemmeno se quei materiali sono stati catturati durante una partita o un allenamento — senza un accordo specifico sull’immagine.


Come si regola l’immagine nel contratto sportivo

Nei contratti dei calciatori professionisti italiani — disciplinati dall’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega e AIC — esiste una distinzione tra:

Image rights “di squadra” — l’atleta autorizza la società a usare la propria immagine in contesti collegiali: foto di gruppo, materiali istituzionali della squadra, attività promozionali del club in cui l’atleta appare insieme ai compagni. Questa autorizzazione è generalmente inclusa nel contratto standard.

Image rights “individuali” — l’uso dell’immagine del singolo atleta per campagne pubblicitarie, endorsement, merchandise personalizzato o qualsiasi iniziativa in cui l’atleta è protagonista richiede un accordo separato, con un corrispettivo specifico. Non è automaticamente incluso nel contratto di lavoro.

Diritto di immagine nelle figurine dei calciatori

La negoziazione degli image rights nel calcio di alto livello

Nei contratti dei calciatori di Serie A e delle leghe europee maggiori, la negoziazione degli image rights è spesso il capitolo più complesso e remunerativo dell’intero accordo. Non di rado l’atleta costituisce una società dedicata — una image rights company, spesso con sede fiscale in giurisdizioni favorevoli — a cui trasferisce i propri diritti di immagine. La società sportiva paga i corrispettivi per l’uso dell’immagine a questa entità separata, con vantaggi fiscali per entrambe le parti.

Questa struttura è legittima ma soggetta a controlli: le autorità fiscali italiane ed europee hanno negli anni contestato schemi in cui una quota sproporzionata del compenso dell’atleta veniva allocata agli image rights per ridurre il carico fiscale sul reddito da lavoro.


Le eccezioni: quando l’immagine può essere usata senza consenso

Il diritto di immagine non è assoluto. La legge prevede eccezioni che si applicano anche agli sportivi professionisti.

Notorietà e interesse pubblico — l’art. 97 LDA consente la riproduzione dell’immagine di una persona notoria quando è giustificata dalla sua notorietà, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando è connessa a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico. Una fotografia di un calciatore in azione durante una partita pubblicata a scopo giornalistico rientra in questa eccezione.

Copertura giornalistica dell’evento sportivo — la trasmissione televisiva e la documentazione fotografica di una gara sportiva sono coperte dai diritti televisivi e dall’eccezione di cronaca. Ma questa eccezione si ferma alla cronaca dell’evento: non si estende all’uso commerciale delle immagini.

Il limite dell’uso commerciale — l’eccezione cessa di operare non appena l’immagine viene usata in un contesto commerciale, promozionale o pubblicitario. Usare una fotografia di un calciatore scattata durante una partita per una campagna marketing di un brand — senza consenso dell’atleta — è una violazione del diritto di immagine anche se la fotografia è stata legalmente scattata.


I diritti di immagine della società sportiva

Accanto ai diritti dell’atleta, esistono i diritti della società sportiva come entità autonoma. La squadra ha un’identità visiva — i colori sociali, la maglia, il logo, i simboli — che è protetta sia come marchio registrato che come insieme di elementi distintivi associati alla reputazione del club.

Questo significa che anche terzi estranei all’atleta — editori, sponsor non ufficiali, produttori di merchandise non autorizzato — possono violare i diritti della società usando la sua immagine senza autorizzazione.

Il caso Fiorentina c. La Nazione (Tribunale di Firenze, 2025)

Un caso recente illustra con precisione i contorni di questa tutela. Al termine della stagione 2021-22, la Fiorentina aveva raggiunto la qualificazione alla Conference League — un risultato storico celebrato dal quotidiano La Nazione con la pubblicazione di un poster celebrativo dei “Fratelli d’Europa”: i giocatori in maglia viola, con il nome del quotidiano in alto e i loghi di otto aziende inserzioniste — non sponsor della Fiorentina — in basso.

La società sportiva ha impugnato l’iniziativa davanti al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che il poster ledesse la propria immagine e configurasse una contraffazione del marchio — poiché l’accostamento non autorizzato con aziende terze poteva creare un’associazione indebita tra la Fiorentina e quei brand estranei alla squadra.

Il Tribunale ha dato ragione alla Fiorentina. La decisione chiarisce un principio importante: la celebrazione giornalistica di un evento sportivo non legittima l’accostamento commerciale non autorizzato tra il club e brand terzi. Anche quando il contesto appare celebrativo e non esplicitamente pubblicitario, se c’è un beneficio commerciale per soggetti estranei — in questo caso gli otto inserzionisti — si entra nel perimetro della violazione dei diritti della società sportiva.

Le implicazioni pratiche

Il caso Fiorentina ha conseguenze rilevanti per chiunque produca contenuti che coinvolgono squadre sportive:

Editori e media — la copertura giornalistica dell’evento è protetta dalla libertà di stampa, ma la produzione di materiali commercializzabili (poster, gadget, prodotti editoriali a pagamento) che sfruttano l’immagine del club richiede autorizzazione.

Brand e inserzionisti — comparire in un materiale che usa l’immagine di una società sportiva senza che quella società abbia acconsentito all’accostamento espone a responsabilità per concorrenza sleale e violazione del marchio.

Organizzatori di eventi e produzioni — qualsiasi materiale promozionale che associa un brand a una squadra sportiva senza un accordo di sponsorizzazione o licensing è a rischio.


Atleta vs società: quando i diritti si scontrano

Non sempre atleta e società hanno interessi allineati sull’immagine. I casi di conflitto più frequenti:

Fine del contratto — quando l’atleta lascia la società, i materiali prodotti durante il rapporto (fotografie, video, materiale promozionale) possono continuare a essere usati dalla società nei limiti dell’autorizzazione originariamente concessa. Se l’autorizzazione era a tempo determinato, scade con il contratto.

Uso retroattivo — la società non può usare l’immagine dell’ex atleta per nuove campagne senza un accordo rinnovato, anche se possiede i materiali originali.

Conflitto di sponsor — se l’atleta ha un contratto di endorsement individuale con un brand concorrente di uno sponsor ufficiale del club, il contratto sportivo deve regolare esplicitamente questa sovrapposizione per evitare conflitti.


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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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