I discorsi pubblici: sono riproducibili liberamente?

discorsi pubblici

Discorsi pubblici e diritto d’autore: cosa si può riprodurre liberamente

Quando un personaggio pubblico tiene un discorso in un’assemblea, una conferenza o un evento aperto al pubblico, è possibile riportarne il contenuto liberamente? La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare. La legge italiana sul diritto d’autore prevede regole precise che bilanciano il diritto all’informazione con la tutela del lavoro intellettuale.

Cosa dice la legge sui discorsi pubblici

L’articolo 66 della Legge sul Diritto d’Autore stabilisce una delle cosiddette “eccezioni per pubblica utilità”. Secondo questa norma, i discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, così come gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico.

Tuttavia, questa libertà non è assoluta. La riproduzione deve rispettare alcuni requisiti fondamentali: deve avvenire nei limiti giustificati dallo scopo informativo, deve essere pubblicata in riviste o giornali (anche radiotelevisivi o telematici), e deve sempre indicare la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso è stato tenuto.

L’importanza dello scopo informativo

Il concetto chiave è lo “scopo informativo”. La norma permette la riproduzione di discorsi pubblici esclusivamente per finalità di pubblica informazione, non per scopi commerciali o di altro genere. Indicando esplicitamente anche le riviste e i giornali telematici, questa previsione risulta particolarmente rilevante nell’era digitale, giustificando la riproduzione online purché sempre nel rispetto dello scopo informativo.

Un aspetto interessante da notare è che questa disposizione, spesso in parziale sovrapposizione con l’articolo 65 (che riguarda la cronaca), non si applica ai discorsi religiosi, che non sono esplicitamente menzionati dalla norma.

Ambito giudiziario, parlamentare e amministrativo

In considerazione delle esigenze di pubblica sicurezza e trasparenza istituzionale, le opere o brani di opere protette possono essere riprodotti nelle procedure parlamentari, giudiziarie e amministrative. L’unica condizione che deve essere rispettata è l’indicazione della fonte e, ove possibile, del nome dell’autore. Questa eccezione garantisce che i documenti pubblici e gli atti ufficiali possano circolare liberamente per garantire la trasparenza democratica.

Il caso Montanelli: quando gli estratti diventano violazione

La battaglia legale tra gli eredi di Indro Montanelli e La Stampa ha offerto un’interpretazione fondamentale dell’articolo 66, chiarendo i limiti della libera riproducibilità dei discorsi pubblici.

Letizia Moizzi, nipote ed erede del celebre giornalista, citò in giudizio la casa editrice La Stampa per presunte violazioni del diritto d’autore. Tra le diverse contestazioni, quella più rilevante riguardava la riproduzione integrale di una lezione universitaria tenuta da Montanelli, pubblicata sul quotidiano il 12 aprile 2009.

La Stampa si difese sostenendo che la lezione rientrasse nella libera utilizzabilità prevista dall’articolo 66 della Legge sul Diritto d’Autore. Secondo il giornale, trattandosi di un discorso pubblico su temi di interesse generale, era legittimo riprodurlo per scopi informativi.

La sentenza: il significato di “estratti”

Il tribunale diede ragione all’erede, stabilendo che la lezione di Montanelli doveva essere riconosciuta come un’opera creativa, frutto di un’autonoma elaborazione intellettuale del giornalista, e pertanto godeva della specifica tutela del diritto d’autore.

Il punto centrale della decisione riguardò l’interpretazione della parola “estratti” contenuta nell’articolo 66. La norma consente infatti la libera riproduzione di discorsi pubblici, ma solo se vengono pubblicati degli estratti, non il testo integrale. La Stampa aveva pubblicato la lezione quasi per intero, con l’intento di renderla fruibile in forma scritta ai lettori.

Il tribunale stabilì che non si trattava di semplici “estratti” ma di una riproduzione sostanzialmente completa. In questo modo, il giornale aveva superato i limiti previsti dalla legge. Sebbene l’intento fosse informativo e la lezione fosse stata tenuta in pubblico, la riproduzione era troppo estesa e aveva quindi leso i diritti dell’autore e dei suoi eredi.

Le altre violazioni contestate

Oltre alla lezione universitaria, Letizia Moizzi aveva denunciato altre due violazioni. La prima riguardava la pubblicazione di due articoli scritti da Montanelli nel 1973 e 1974, quando collaborava con il giornale. Per questi articoli, La Stampa sostenne di aver acquisito i diritti ai tempi del rapporto di lavoro con il giornalista.

L’ultima contestazione riguardava la diffusione di un DVD su Fausto Coppi che conteneva una breve intervista a Montanelli. La Stampa dichiarò di aver acquistato i diritti di riproduzione del documentario.

Principi da ricordare

Questo caso sottolinea diversi principi fondamentali del diritto d’autore applicato ai discorsi pubblici:

  • Gli estratti, non il testo integrale: anche quando un discorso è pubblico e può essere riprodotto per scopi informativi, la riproduzione deve limitarsi a estratti significativi, non alla trascrizione completa.
  • L’autonomia creativa conta: una lezione o una conferenza ben strutturata è un’opera intellettuale che merita tutela, non un semplice resoconto di fatti.
  • Lo scopo informativo ha limiti: il diritto di cronaca e informazione non annulla completamente la tutela del diritto d’autore. È necessario trovare un equilibrio tra questi due interessi.
  • Le citazioni obbligatorie: anche quando la riproduzione è lecita, devono sempre essere indicati fonte, autore, data e luogo del discorso.

Conclusione: informare rispettando i diritti

La libertà di informazione è un valore fondamentale in una società democratica, ma non può trasformarsi in una scusa per ignorare i diritti degli autori. La legge italiana ha cercato di trovare un equilibrio permettendo la riproduzione di estratti di discorsi pubblici per finalità informative, ma ponendo limiti chiari a questa libertà.

Il caso Montanelli ci ricorda che anche quando si tratta di personaggi pubblici e di eventi aperti al pubblico, esistono confini legali da rispettare. La riproduzione integrale di un’opera intellettuale, anche se pronunciata pubblicamente, va oltre il limite consentito e viola i diritti dell’autore e dei suoi eredi. La chiave sta nel comprendere la differenza tra informare il pubblico attraverso estratti significativi e sostituire l’opera originale con una riproduzione completa che ne annulla il valore commerciale e artistico.

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

Site Footer