The Giacometti Variations: parodia, appropriation art e diritto d’autore

The Giacometti Variations

 

 

Nel dicembre 2010, la Fondazione Alberto e Annette Giacometti ottiene da un giudice milanese un provvedimento d’urgenza: la mostra di John Baldessari alla Fondazione Prada di Milano viene bloccata, le nove opere esposte sequestrate. L’accusa è di riproduzione non autorizzata delle sculture di Giacometti. Sette mesi dopo, il Tribunale di Milano ribalta tutto: l’opera di Baldessari è originale, autonoma, protetta come nuova opera d’arte. La Fondazione Giacometti perde.

Il caso — noto come Fondazione Alberto e Annette Giacometti c. Fondazione Prada, Prada S.p.A. e John Baldessari — è il primo precedente italiano significativo sull’appropriation art e sulla parodia nel diritto d’autore. Vale la pena ricostruirlo in dettaglio perché i principi che afferma sono ancora oggi il punto di riferimento per chiunque lavori con immagini altrui.

I fatti: Baldessari, Giacometti e la Fondazione Prada

John Baldessari è uno degli artisti concettuali più importanti della sua generazione, le cui opere sono esposte nei principali musei del mondo. La sua pratica artistica rientra nell’appropriation art — un approccio che reinterpreta immagini preesistenti tratte dall’arte e dalla cultura di massa, trasformandone il significato attraverso un nuovo contesto o una nuova elaborazione.

Per la mostra alla Fondazione Prada di Milano, Baldessari ha creato The Giacometti Variations: sculture che riprendono le forme allungate e filiformi delle Grandes Femmes di Giacometti, ingigantendole e rivestendole con abiti e accessori variopinti. L’intento dichiarato era una “parodica citazione” in chiave ironica e sarcastica — usando la figura femminile di Giacometti come punto di partenza per una riflessione critica sul corpo femminile nella moda contemporanea.

La Fondazione Giacometti, che tutela i diritti degli eredi dell’artista, ha considerato l’opera di Baldessari una rielaborazione non autorizzata delle sculture di Giacometti, lesiva dei diritti patrimoniali e morali dell’opera originale.

Il primo provvedimento: il sequestro

Con ricorso del 6 dicembre 2010, la Fondazione Giacometti ha chiesto al Tribunale di Milano un provvedimento d’urgenza per bloccare la mostra. Il giudice, sulla base delle sole argomentazioni della Fondazione, ha emesso un decreto inaudita altera parte — senza sentire le controparti — ordinando l’inibitoria e il sequestro delle nove opere esposte.

È questo il momento in cui la mostra viene interrotta e le opere sequestrate. Ma il procedimento cautelare prevede una seconda fase: dopo il decreto d’urgenza, le controparti vengono sentite e il giudice decide se confermare o revocare i provvedimenti.

La base legale: artt. 18 e 20 LDA

La Fondazione Giacometti ha fondato la propria rivendicazione su due norme della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941).

L’art. 18 LDA attribuisce all’autore il diritto esclusivo di introdurre modifiche ed elaborare la propria opera. È un diritto patrimoniale, liberamente trasferibile e cedibile — anche agli eredi. La Fondazione, quale gestore dei diritti di Giacometti, sosteneva che Baldessari avesse esercitato questo diritto senza autorizzazione.

L’art. 20 LDA attribuisce all’autore il diritto morale di opporsi a qualsiasi deformazione, modificazione, mutilazione o altro atto a danno dell’opera che possa ledere il suo onore o la sua reputazione. È inalienabile e non trasferibile — ma può essere esercitato dagli eredi ai sensi dell’art. 23. La lesione non riguarda solo le alterazioni materiali: include anche le modifiche che mutano lo spirito dell’opera o ne falsano la valutazione da parte del pubblico.

Il nodo della disputa era: l’opera di Baldessari costituiva un’elaborazione non autorizzata ai sensi dell’art. 18, o era un’opera autonoma e originale protetta in quanto tale?

Elaborazione creativa vs. contraffazione

La distinzione tra elaborazione creativa e contraffazione è il cuore giuridico del caso. La giurisprudenza italiana — citata nel procedimento con le sentenze della Cassazione n. 2345/1994, n. 20925/2005 e n. 581/2007 — ha elaborato un criterio preciso.

La contraffazione è la riproduzione sostanziale dell’opera originale con differenze di mero dettaglio che non derivano da un apporto creativo, ma dal tentativo di mascherare la copia.

L’elaborazione creativa è invece una rivisitazione, variazione o trasformazione dell’opera originale mediante un apporto creativo riconoscibile. Anche un’opera derivata da un’opera preesistente altrui può essere protetta come opera originale, purché l’apporto creativo sia reale e riconoscibile.

Ciò che rileva non è la possibilità di confusione tra le due opere — il parametro usato per i marchi — ma la presenza o l’assenza di riproduzione illecita dell’opera originale nella nuova, anche quando camuffata in modo da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria.

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La parodia come opera autonoma

La difesa di Baldessari si è fondata sul carattere parodistico dell’opera — sostenendo che The Giacometti Variations non riproducesse le sculture di Giacometti ma le usasse come punto di partenza per un messaggio critico e ironico autonomo.

La giurisprudenza italiana — ripresa dal Tribunale nella sua analisi — ha elaborato una definizione precisa di parodia nel diritto d’autore:

“La parodia è un’opera dell’ingegno autonoma rispetto all’opera di riferimento, e non già elaborazione creativa di quest’ultima ex art. 4 LDA, essendo caratterizzata da un rapporto di radicale antinomia rispetto all’opera parodiata, della quale non rispetta ma rovescia il nucleo concettuale.”

La parodia, in questa accezione, non è un’elaborazione dell’opera originale — è un’opera nuova che si pone in contrasto con essa, ne rovescia il senso, lo usa come trampolino per comunicare qualcosa di diverso. Come tale è tutelata come opera autonoma e non richiede il consenso dell’autore dell’opera parodiata.

Nel caso di Baldessari: le sculture filiformi di Giacometti — create come espressione della precarietà e dell’alienazione dell’essere umano nel dopoguerra — vengono ingigantite e vestite con abiti di alta moda per una riflessione ironica sull’ossessione contemporanea per la magrezza e i riti del fashion. Il messaggio di Baldessari è opposto a quello di Giacometti: non la fragilità esistenziale ma la critica sociale. È parodia in senso giuridico.

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La sentenza del Tribunale di Milano del 2011

Con ordinanza del 13-14 luglio 2011, il Tribunale di Milano ha rigettato le domande della Fondazione Giacometti e revocato tutti i provvedimenti cautelari emessi in precedenza.

Il tribunale ha ritenuto che The Giacometti Variations fosse contraddistinta per novità e creatività rispetto alle opere di Giacometti e che pertanto potesse essere inserita nell’arte appropriativa come opera autonoma, degna di tutela ai sensi dell’art. 4 LDA.

Il tribunale ha aggiunto che, non essendo più in programma altre mostre dell’opera presso la Fondazione Prada e non essendo stata provata la connessione commerciale con il marchio Prada, era venuta meno anche la finalità dei provvedimenti cautelari originari. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

È il primo precedente italiano significativo sull’appropriation art. Il principio affermato rimane valido: un’opera che trasforma il significato dell’opera di riferimento attraverso un apporto creativo riconoscibile — parodistico, ironico o critico — è un’opera autonoma protetta, non una contraffazione.

L’appropriation art nel diritto italiano

Il caso Giacometti-Baldessari ha aperto in Italia un dibattito che negli Stati Uniti si era sviluppato decenni prima attraverso i casi Jeff Koons e la dottrina del fair use. La differenza fondamentale tra i due sistemi:

  • nel diritto americano esiste una clausola generale di fair use che valuta quattro fattori — scopo, natura dell’opera, quantità utilizzata, impatto sul mercato — per stabilire se un uso non autorizzato è lecito
  • nel diritto italiano non esiste il fair use. Le eccezioni al diritto d’autore sono tassative e la parodia non è esplicitamente prevista come eccezione nella LDA — ma la giurisprudenza l’ha riconosciuta come opera autonoma che non richiede consenso dell’autore parodiato

Il margine per l’appropriation art in Italia esiste, ma è più stretto che negli USA: l’opera appropriativa deve avere un apporto creativo riconoscibile e deve trasformare il significato dell’opera originale, non limitarsi a copiarla in un contesto diverso.

→ Approfondimento: Appropriation art e diritto d’autore in Italia
→ Approfondimento: Diritto d’autore: cos’è protetto e cosa no

Domande frequenti

Cos’è l’appropriation art e come viene trattata dal diritto d’autore italiano?

Una pratica artistica che reinterpreta opere preesistenti, trasformandone il significato. In Italia può rientrare nell’elaborazione creativa (art. 4 LDA) o nella parodia — entrambe proteggibili come opere autonome se dotate di apporto creativo originale.

Qual è la differenza tra elaborazione creativa e contraffazione?

La contraffazione riproduce l’opera originale con differenze minime prive di apporto creativo. L’elaborazione creativa la rivisita con un contributo originale riconoscibile. Ciò che rileva non è la confusione tra le opere, ma la presenza o assenza di riproduzione illecita.

La parodia di un’opera d’arte è lecita senza consenso?

Sì, se rovescia il nucleo concettuale dell’opera parodiata. La parodia è un’opera autonoma — non un’elaborazione dell’originale — e non richiede il consenso dell’autore parodiato.

Cosa ha deciso il Tribunale di Milano nel caso Giacometti vs Baldessari?

Con ordinanza del 14 luglio 2011 ha rigettato le domande della Fondazione Giacometti e revocato il sequestro delle opere. The Giacometti Variations è stata riconosciuta come opera originale e autonoma, con carattere parodistico, lecita e tutelata dall’art. 4 LDA. È il primo precedente italiano sull’appropriation art.

Come si distingue la parodia dal plagio?

La parodia trasforma il significato dell’opera originale in chiave critica o ironica. Il plagio riproduce l’opera con differenze minime senza aggiungere un significato nuovo. Se l’opera nuova comunica qualcosa di diverso o contrario rispetto all’originale, è parodia. Se si limita a copiare, è contraffazione.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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