Diritti d’autore libri: diritto d’autore e opere letterarie

diritti d'autore libri

Diritti d’autore libri: i libri rientrano nella protezione prevista dalla legge italiana sul diritto d’autore che tutela gli autori nel momento stesso in cui l’opera viene creata, sempre che abbia le seguenti caratteristiche:

  • il carattere creativo;
  • la forma espressa.

Diritti autore libri

Anche nel caso dei libri e delle opere letterarie in genere, i diritti si distinguono in diritto morale d’autore, inalienabile, intrasmissibile e non sottoposto a limiti di durata (diritto di rivendicare la paternità dell’opera, diritto di inedito, diritto di pentimento, diritto all’integrità dell’opera, diritto di menzionare il nome, diritto di pubblicare l’opera con uno pseudonimo o senza nome) e in diritto patrimoniale d’autore, costituito da una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica (diritto di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione, diffusione, noleggio e prestito, elaborazione ecc…) cedibili a terzi, trasmissibili agli eredi e sottoposti a limiti temporali di durata.

Nel caso dei diritti patrimoniali d’autore, i diritti durano per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte (art. 25 LDA). Trascorso tale termine i diritti diventano di pubblico dominio. 

Puoi  calcolare la durata del copyright utilizzando i tool riportati nel nostro blog all’interno dell’articolo sui libri di pubblico dominio (diritti d’autore libri durata).

Il contratto di edizione 

Il contratto di edizione è regolamentato dagli artt. 118 ss. della LDA.

Con il contratto di edizione:

  • l’autore cede in cambio di denaro i propri diritti esclusivi di utilizzazione economica e
  • l’editore si impegna a pubblicare il libro e a garantirne la disponibilitĂ  all’acquisto da parte del cliente.

Il contratto può avere ad oggetto tutti o taluni dei diritti esclusivi di utilizzazione economica che spettano per legge all’autore con il contenuto e per la durata che sono previsti dalla normativa vigente al momento di conclusione del contratto stesso.

Il contratto di edizione può essere a “termine” o “per edizione.” In entrambe le forme di contratto, la scadenza del contratto non può essere per legge superiore a 20 anni. Nella prassi editoriale, tuttavia, molti contratti hanno una durata inferiore a tale termine di legge.

Il contratto di edizione ha le seguenti caratteristiche:

  • è un contratto a prestazioni corrispettive;
  • ha come oggetto l’opera dell’ingegno;
  • è quello in cui la riproduzione grafica dell’opera avviene su carta o su materiale analogo.

Le parti del contratto sono l’autore dell’opera e l’editore. L’interesse dell’editore è trarre profitto dal lavoro creativo dell’autore. Per fare questo, l’editore assume – a sue spese – gli oneri di riproduzione e di pubblicazione dell’opera, condividendo parte dell’utile con l’autore.

L’elemento essenziale del contratto di edizione è che la riproduzione e la diffusione dell’opera avvengano per conto e a spese dell’editore. Diverso è il caso di un contratto con il quale l’autore di un’opera letteraria, incarichi uno stampatore di stampare, pubblicare e vendere l’opera. In questo caso sarà applicabile la disciplina dell’appalto e non quella del contratto di edizione.

L’oggetto del contratto definisce i diritti di sfruttamento economico dell’opera. Essi sono trasferiti dal suo autore all’editore. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Residuano quindi a favore dell’autore i soli diritti morali previsti a tutela dell’integrità e paternità dell’opera stessa contro interventi lesivi di terzi. L’autore non ha diritto alla restituzione dei manoscritti, o dei disegni originali ecc., salvo diversamente pattuito al momento della consegna. Infatti per l’esercizio di tali diritti non è necessario avere la proprietà del supporto fisico nel quale si estrinsecano le opere.

Non è richiesta la forma scritta. Può aversi un contratto verbale o per fatti concludenti. La necessità di predisporre la forma scritta rileva soltanto ai fini della prova giudiziale.

Diritti d’autore libri percentuale

Le modalitĂ  di pagamento agli autori sono essenzialmente due:

  • Il compenso spettante all’autore è costituito da una royalty, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti (art. 130 LDA).
  • mediante il versamento di una cifra forfettaria (flat-fee) all’atto della stipula del contratto e a saldo al momento della consegna del manoscritto.

Per contratto di edizione per la stampa si indica il contratto con il quale un autore concede a un editore il diritto di pubblicare, per conto e a spese dell’editore stesso, la sua opera dell’ingegno.

Il contratto per edizione e il contratto a termine

Esistono 2 tipologie di contratti: per edizione o a termine.

È per edizione, se l’accordo tra le parti è di pubblicare una o più edizioni dell’opera. Il numero delle copie è determinato dalle parti. Il numero minimo di copie è 2.000, in mancanza di espressa indicazione. Il contratto per edizione ha una durata ventennale. L’autore percepisce un equo compenso solo sulle copie vendute. Eventuali ristampe devono essere oggetto di un ulteriore contratto di edizione. Vanno inoltre “indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione”. 

Nel contratto a termine l’editore ha la libertà di stampare, per un determinato periodo di tempo, quante copie desidera, comprese le eventuali ristampe. La percentuale che percepirà viene calcolata sul prezzo di copertina. È a termine se la scelta di decidere il numero delle edizioni da pubblicare nel termine è lasciata all’editore. La mancata indicazione del numero minimo di esemplari nel contratto provoca la nullità dell’accordo.

contratto di edizione per la stampa

Entrambe le forme di contratto hanno la durata massima di venti anni. Di tale termine non si tiene conto per le seguenti opere: enciclopedie, dizionari, schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili ad uso industriale, lavori di cartografia, opere drammatico-musicali e sinfoniche.

L’autore deve consegnare all’editore, entro un lasso di tempo predisposto nel contratto, una copia dell’opera per consentirne la pubblicazione. Ove i termini non siano indicati sarà il giudice a determinarli.

La copia consegnata all’editore deve avere una forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa. Inoltre, l’autore deve garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. Non può cedere a terzi i diritti di sfruttamento dell’opera incompatibili con quelli ceduti all’editore.

Tra gli obblighi dell’editore rileva quello di pubblicare l’opera con il nome dell’autore, ovvero in forma anonima o con uno pseudonimo e in conformità con l’originale. L’editing e la correzione delle bozze deve avvenire in conformità con quanto stabilito nel contratto. Ove l’editore provveda a pubblicare l’opera in assenza delle correzioni effettuate, l’autore può richiedere la risoluzione del contratto ed eventualmente ottenere un risarcimento del danno. Per importanti e costose correzioni da fare l’editore può imputare i costi all’autore. L’editore è tenuto a pagare i compensi stabiliti. Di regola ammontano al 10% sul prezzo di copertina.

All’editore non spettano:

  • i futuri diritti eventualmente attribuiti dalla legge posteriore, che diano una protezione piĂš larga nel contenuto o una maggiore durata;
  • salvo pattuizione espressa, la cessione non ha ad oggetto le eventuali elaborazioni e trasformazioni dell’opera;
  • altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi nella categoria delle facoltĂ  esclusive.

Il contratto si risolve:

  • con il decorso del termine contrattuale di venti anni;
  • la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta (salva l’applicazione dell’art. 121 l.d.a.),
  • il ritiro dell’opera dal commercio;
  • l’impossibilitĂ  sopravvenuta di pubblicare, riprodurre o mettere in commercio l’opera (art. 134 l.d.a.).

Il contratto di edizione ha efficacia limitata. Non può eccedere i 20 anni questo limite va visto come un’applicazione del diritto di pentimento. Esistono delle eccezioni per i contratti aventi ad oggetto la pubblicazione dizionari, di enciclopedie, fotografie, illustrazioni, e simili ad uso industriale.

Il contratto con il quale le parti si accordino per le opere dell’ingegno future non può avere una durata superiore a 10 anni. La giurisprudenza ritiene che l’editore non possa sindacare bontà e valore intrinseci all’opera, una volta che abbia assunto l’obbligo di pubblicarla. L’obbligazione dell’autore non contiene una tale garanzia, essendo, piuttosto, il relativo rischio connesso strutturalmente alla posizione dell’editore. L’elemento giuridico fondamentale è la consegna dell’opera compiuta da parte dell’autore. Ciò affinché l’editore possa pubblicarla per trarne il godimento connesso allo sfruttamento.

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