Contratto di licenza software

Il contratto di licenza software

Il contratto di licenza software (di Simone Sparti)

Il contratto di licenza d’uso del software è un caso emblematico di fruizione di contenuti digitali (salvo qualche eccezione, quello che viene detto per la licenza uso software, vale anche per gli altri contenuti digitali).

Il contratto di licenza d’uso del software

Con licenza d’uso del software si fa riferimento a quel contratto atipico attraverso il quale si trasferisce e disciplina i diritti d’uso sulla singola copia o su un numero “n” di copie.

Contratto licenza software esempio: “a strappo” o “shrink-wrap”

È opportuno distinguere le licenze software cosiddette “a strappo” o “shrink-wrap” (dove la conclusione del contratto si basa sull’apertura della confezione contenente il supporto materiale su cui è registrato il software) a seconda che il contratto sia concluso tra due imprenditori (B2B) o con un consumatore (B2C).

Nel caso di contratti di licenza d’uso B2B

La stampa delle condizioni generali di licenza all’esterno della confezione è compatibile con il requisito della conoscibilità richiesto dall’art. 1341 c.c. Se, tuttavia, nelle condizioni della licenza d’uso sono contenute, come spesso accade, clausole vessatorie, allora queste dovranno essere approvate specificamente per iscritto, a nulla rilevando il comportamento concludente dell’apertura della confezione.

Per quel che riguarda invece i contratti di licenza d’uso con i consumatori, si applica la normativa del Codice del Consumo.

In particolare sarà necessario per la software house, nel caso in cui volesse vincolare il consumatore a condizioni ulteriori rispetto a quelle ammesse dalla legge, rendere tali condizioni conoscibili. Se infatti le condizioni generali non sono conoscibili anteriormente all’acquisto, allora l’apertura della confezione potrà vincolare il consumatore soltanto a quelle condizioni che sono ammesse per legge.  Se invece le condizioni generali sono conoscibili prima dell’acquisto, sono redatte in lingua italiana, e non risultano abusive ai sensi dell’art. 33 Codice del Consumo, allora l’apertura della confezione vincolerà il consumatore anche alle condizioni ulteriori poste dalla software house.

Da evidenziare che oggi la licenza “shrink-wrap” è stata sostituita dalla licenza “click-wrap”, dove cioè lo strappo della confezione avviene online tramite la pressione del tasto negoziale virtuale.

Le stesse regole dei contratti di fornitura di contenuti digitali su un supporto materiale valgono anche per i contratti di fornitura di contenuti digitali (quindi anche di software) senza supporto materiale (appunto le licenze “click-wrap”).

Quindi:

  • le condizioni generali del contratto dovranno essere organizzate in modo tale da permettere al consumatore, prima di esprimere il consenso mediante la pressione del tasto negoziale virtuale, di leggerle o tramite un link che riconduca ad esse o rendendo lo scrolling delle condizioni generali passaggio obbligato prima di poter premere il tasto;
  • non potranno esservi clausole vessatorie in quanto non vi è negoziazione tra le parti in questa tipologia di contratti;
  • al consumatore dovranno essere fornite tutte le informazioni previste dal Codice del Consumo e avrà un ampio diritto di recesso.

Per approfondire ulteriormente l’argomento puoi leggere l’articolo dedicato al software con licenza d’uso nel quale potrai scoprire:

  • licenze software cosa sono;
  • licenze software normativa.

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