L’intermediazione della SIAE non è più esclusiva

Intermediazione della SIAE: non è più esclusiva (di Paola Mazzeo)

Si profilano nuovi scenari per il diritto d’autore italiano. Entra oggi in vigore il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, che modifica parzialmente la Legge 22 aprile 1941 sul diritto d’autore.

In cosa consiste la modifica?

Intanto diciamo che le modifiche, per diventare definitive, dovranno essere approvate dal Parlamento entro 2 mesi da oggi. Il decreto comporterebbe una rivoluzione nel mondo del diritto d’autore e diritti connessi. La S.I.A.E, ad oggi protagonista esclusiva ed indiscussa della gestione dei diritti di autori, editori, utilizzatori di opere, produttori, garantista nell’assicurare agli artisti un equo compenso per i proventi derivanti dalla produzione ovvero sfruttamento delle proprie opere intellettuali, dovrà concorrere con nuovi organismi di gestione collettiva costituiti al fine di occuparsi delle medesime funzioni. C’è anche chi sostiene che “la lettura attenta del decreto costringe gli operatori del settore a ridimensionare sensibilmente le aspettative che l’annuncio della riforma aveva alimentato“.

Cosa prevede il nuovo art.180 della legge sul diritto d’autore?

Ecco il  nuovo testo modificato in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge suindicato ( le parti oggetto di variazione sono evidenziate)

L’intermediazione della SIAE e il nuovo art.180

[1] L’attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori S.I.A.E. ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
[2] Tale attività è esercitata per effettuare:
1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
[3] L’attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) si esercita altresì secondo le norme stabilite dal regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.
[4] La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all’autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

L’intermediazione della SIAE

La modifica riguarda l’introduzione di un’opzione con riferimento alla creazione di nuovi organismi di gestione dei diritti d’autore che potrebbe rivoluzionare il mondo della tutela di opere originali e creative a livello nazionale.

Perché solo ora l’esigenza di tale modifica?

L’esigenza di una riforma in tal senso è sorta al fine di evitare l’imposizione (da parte dell’U.E. nei confronti dell’Italia) di una procedura d’infrazione e conseguente applicazione di sanzioni a seguito del mancato recepimento e mancata attuazione della Direttiva europea n.26/2014. Restiamo in attesa dell’approvazione definitiva del Decreto Legge da parte  del Parlamento, che comporterebbe una svolta epocale in un meccanismo di gestione di diritti autoriali affidato dal 1941 ad un’unica Società che ne detiene il monopolio e che non di rado è stata al centro di contenziosi anche importanti con gli stessi autori ed editori: la S.I.A.E..

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