Kiss Cam e Diritto all’Immagine: quando l’Amore in Pubblico Sconfina nella Privacy (e nel Diritto d’Autore)

Kiss Cam e il recente episodio dei due amanti immortalati durante un concerto dei Coldplay, ha riacceso il dibattito sulle complesse intersezioni tra diritto all’immagine, privacy e diritto d’autore in contesti di eventi pubblici. Per gli avvocati che operano nel campo del diritto d’autore musicale e dello spettacolo, comprendere queste dinamiche è cruciale.

Il caso Kiss Cam: il Diritto all’Immagine in Italia tra Libertà e Tutela

In Italia, il diritto all’immagine è tutelato principalmente dall’Art. 10 del Codice Civile e dagli Artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 sul Diritto d’Autore. In sintesi, l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il suo consenso, salvo alcune eccezioni.

Le eccezioni più comuni riguardano:

  • Notorietà: Se la persona è nota (es. personaggio pubblico, politico, artista), la sua immagine può essere riprodotta senza consenso, purché la riproduzione sia giustificata dalla notorietà e non leda la sua dignità o reputazione.
  • Necessità di giustizia o di polizia: Per scopi investigativi.
  • Scopi scientifici, didattici o culturali: Se l’immagine è funzionale a tali scopi.
  • Collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico: Questa è l’eccezione più rilevante per i concerti.

Tuttavia, anche in presenza di queste eccezioni, la diffusione dell’immagine è sempre vietata se reca pregiudizio all’onore, alla reputazione o alla dignità della persona ritratta.

La Privacy nel Contesto dei Concerti: Un’Aspettativa Ridotta, non Azzerata

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Reg. UE 2016/679) e il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) definiscono l’immagine come un dato personale. Sebbene partecipare a un concerto implichi una riduzione dell’aspettativa di privacy (si è in un luogo pubblico e si è consapevoli di poter essere ripresi), ciò non significa che ogni ripresa sia lecita o che il consenso sia sempre implicito.

L’Utilizzo delle Immagini Riprese Durante un Concerto: Consenso e Limiti per le Kiss Camera

L’organizzatore del concerto, in quanto titolare del trattamento dei dati, dovrebbe informare chiaramente i partecipanti (es. tramite avvisi all’ingresso, sul biglietto o sul sito web) che l’evento sarà ripreso e che le immagini potrebbero essere utilizzate per scopi promozionali o di trasmissione. Questa informativa costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali (immagini). Le riprese effettuate durante un concerto (sia da parte dell’organizzazione che da emittenti televisive) sono generalmente lecite se finalizzate a documentare l’evento nel suo complesso, a scopi promozionali o di trasmissione. Spesso, l’acquisto del biglietto include una clausola che informa lo spettatore della possibilità di essere ripreso e dell’utilizzo di tali immagini.

Tuttavia, la legittimità di tali riprese e del loro utilizzo incontra dei limiti:

  • Finalità: L’uso delle immagini deve essere coerente con le finalità dichiarate (es. documentazione, promozione del concerto).
  • Contesto: La ripresa deve essere contestuale all’evento e non deve isolare la persona in modo da renderla protagonista non voluta o esporla a situazioni imbarazzanti.
  • Dignità e Reputazione: È il limite più importante. Anche se la ripresa è avvenuta in un luogo pubblico e per fini leciti, la diffusione è vietata se lede l’onore, la reputazione o la dignità dell’individuo.

Il Caso Specifico della “Kiss Cam” e i Danni Potenziali

La “Kiss Cam” presenta una problematica particolare. La ripresa non è una generica inquadratura della folla, ma un focus mirato su individui specifici in un momento di affettuosità. Questo tipo di ripresa, per la sua natura intrusiva e la sua potenziale diffusione su larga scala (maxischermi, social media, trasmissioni televisive), richiede un consenso che va oltre la mera accettazione implicita di essere ripresi in un evento pubblico.

Il consenso generale fornito all’acquisto del biglietto, che spesso include clausole sull’utilizzo delle immagini per scopi promozionali dell’evento, difficilmente può essere interpretato come un consenso esplicito e informato alla ripresa di un momento intimo e alla sua proiezione/diffusione mirata. La “Kiss Cam” è un’iniziativa specifica, con finalità di intrattenimento, che espone i soggetti in modo peculiare.

La Rilevanza della Qualità di “Amanti” e il Danno Potenziale

Il fatto che i soggetti ripresi fossero “amanti” e non, ad esempio, coniugi o amici, è un elemento cruciale che può aggravare significativamente la violazione della privacy e i potenziali danni.

  • Violazione della Riservatezza della Vita Privata: Se la relazione tra i due non era di pubblico dominio, o se uno dei due (o entrambi) era impegnato in un’altra relazione (es. matrimonio, convivenza), la diffusione dell’immagine che li ritrae in un abbraccio affettuoso costituisce una grave ingerenza nella loro sfera privata e familiare. Il diritto alla riservatezza tutela proprio la possibilità di mantenere segrete determinate informazioni o relazioni personali.
  • Danno all’Onore e alla Reputazione: La pubblicazione di un’immagine che svela una relazione segreta può causare un danno reputazionale significativo. Questo può manifestarsi in:
  1. Danno morale: Sofferenza psicologica, imbarazzo, stress, ansia, derivanti dalla violazione della propria intimità e dalla potenziale reazione di familiari, amici o colleghi.
  2. Danno esistenziale: Alterazione delle abitudini di vita, delle relazioni sociali e familiari, difficoltà personali o professionali conseguenti alla diffusione dell’immagine.
  3. Danno patrimoniale (indiretto): In casi estremi, la rivelazione di una relazione segreta potrebbe avere ripercussioni sulla carriera professionale, sulla situazione economica (es. divorzio, perdita del lavoro per violazione di clausole contrattuali legate alla condotta personale), o sulla vita sociale, con conseguenti perdite economiche quantificabili.
  • Assenza di Interesse Pubblico Prevalente: A differenza di personaggi pubblici la cui vita privata può talvolta intersecarsi con l’interesse pubblico (seppur con limiti), due “amanti” non noti ripresi in un momento intimo non rientrano in questa casistica. Il mero scopo di intrattenimento della “Kiss Cam” non può prevalere sul diritto fondamentale alla riservatezza e alla dignità personale.

Il Paradosso della Viralità: Beneficio Commerciale vs. Diritti Individuali

Episodi di questo tipo, pur sollevando questioni legali complesse, possono generare un inatteso beneficio commerciale per gli artisti o gli organizzatori. Nel caso specifico dei Coldplay, i dati di Luminate hanno rivelato che le riproduzioni audio on-demand del gruppo sono aumentate del 25 percento a seguito del momento virale della Kiss Cam al concerto. Questo fenomeno mette in luce un paradosso: da un lato, la violazione della privacy di individui non intenzionati a diventare protagonisti mediatici; dall’altro, un’enorme esposizione e un incremento dell’engagement e, di conseguenza, dei ricavi per l’artista. Questa dinamica rende ancora più ardua la quantificazione del danno per i soggetti lesi e solleva interrogativi etici e legali sulla sfruttamento non consensuale di momenti privati a fini di marketing indiretto.

Responsabilità degli Organizzatori e Possibili Azioni Legali

Gli organizzatori del concerto, in quanto titolari del trattamento dei dati (immagini) e responsabili della gestione dell’evento, hanno un dovere di diligenza rafforzato. Non basta un’informativa generica; avrebbero dovuto prevedere e gestire la specificità della “Kiss Cam”, magari richiedendo un consenso esplicito ai soggetti inquadrati prima della proiezione, o astenendosi dal proiettare immagini che potessero ledere la sfera intima.

I soggetti ripresi che abbiano subito un danno possono intraprendere diverse azioni legali:

  • Azione per risarcimento danni (Art. 2043 C.C.): Per la lesione del diritto all’immagine e della privacy, richiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) e, se dimostrabile, del danno patrimoniale.
  • Azione inibitoria (Art. 10 C.C.): Per ottenere la cessazione della diffusione dell’immagine e la sua rimozione da ogni piattaforma.
  • Ricorso al Garante per la Protezione dei Dati Personali: Per segnalare la violazione del GDPR e del Codice Privacy, che può portare a sanzioni amministrative per il titolare del trattamento.

Conclusioni sul caso Kiss Cam

Il caso della “Kiss Cam” al concerto dei Coldplay è un chiaro esempio di come le nuove forme di intrattenimento e l’uso pervasivo della tecnologia debbano sempre confrontarsi con i principi fondamentali del diritto. La ripresa di un momento intimo tra due amanti, anche in un contesto pubblico, se diffusa senza un consenso specifico e con potenziali ripercussioni sulla loro vita privata, costituisce una violazione grave. Per gli avvocati di diritto d’autore e dello spettacolo, è fondamentale guidare gli operatori del settore verso pratiche che bilancino l’innovazione e l’intrattenimento con il rispetto incondizionato dei diritti individuali.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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