Lettera di intenti o deal memo: cosa firmi davvero

Lettera di intenti o deal memo: cosa firmi davvero

In sintesi

  • Il nome non conta, conta il contenuto. Una “lettera di intenti” con tutti gli elementi essenziali può già essere un contratto; un “deal memo” pieno di punti aperti può non esserlo.
  • La lettera di intenti di regola non obbliga a fare il film, ma riservatezza, esclusiva e uso del nome possono vincolare da subito.
  • Il deal memo fissa i punti essenziali dell’accordo: se le parti hanno voluto vincolarsi, per il diritto italiano è un contratto, anche se “il contratto lungo” deve ancora arrivare.
  • Anche senza firmare nulla, chi interrompe una trattativa senza motivo può dover risarcire le spese dell’altra parte (art. 1337 c.c.).
  • Pitch forum, fondi e bandi chiedono spesso uno di questi documenti: va scritto pensando anche a chi lo leggerà dopo.

Un produttore indipendente firma a un mercato un “deal memo” con un coproduttore straniero: due pagine, quote, budget, territori. Per lui è una stretta di mano messa per iscritto, il contratto vero si farà dopo. Sei mesi più tardi trova un partner migliore e scopre che quelle due pagine lo vincolano.

Succede anche il contrario: un regista firma una “lettera di intenti” per aiutare il produttore a presentare il progetto a un pitch forum, e si ritrova escluso da un altro film perché aveva accettato, senza accorgersene, un’esclusiva di dodici mesi.

Questa guida spiega cosa stai firmando davvero quando firmi una lettera di intenti, un memorandum o un deal memo, e come scriverli perché dicano esattamente quello che vuoi.

Il nome non conta: conta quello che c’è scritto

Nel cinema i documenti preliminari hanno nomi diversi (lettera di intenti o LOI, memorandum of understanding o MoU, deal memo, term sheet) usati spesso in modo intercambiabile. Per il diritto italiano l’etichetta non decide nulla. Contano due cose: se ci sono gli elementi essenziali dell’accordo e se le parti hanno voluto vincolarsi.

Se il documento contiene tutto ciò che serve per individuare l’affare (chi, cosa, quanto, per quanto tempo) e dal testo risulta l’intenzione di impegnarsi, può valere come contratto anche se si chiama “lettera di intenti” e anche se prevede che seguirà un contratto più completo. Se invece fissa solo alcuni punti e rinvia gli altri a una trattativa ancora aperta, resta un documento preparatorio.

Per questo il punto non è scegliere il nome giusto, ma scrivere esplicitamente cosa vincola e cosa no.

Lettera di intenti, MoU e deal memo a confronto

Lettera di intentiMemorandum (MoU)Deal memo
A cosa serveMettere per iscritto l’interesse a collaborare e i primi punti condivisiFissare la struttura di un progetto complesso, tipicamente una coproduzioneChiudere i termini essenziali dell’accordo prima del contratto completo
Quando si usaSviluppo, pitch forum, domande di contributoPrima di cercare i finanziamenti con il partnerQuando l’affare è deciso e manca solo il contratto lungo
Ti obbliga a fare il film?Di regola noDipende da come è scrittoDi regola sì, sugli elementi essenziali
Cosa vincola comunqueRiservatezza, esclusiva, uso del nome, buona fede nella trattativaLe stesse clausole, più gli impegni presi in modo definitivoTutto ciò che è stato concordato

La lettera di intenti: cosa ti vincola anche se “non vincola”

Una lettera di intenti ben scritta non obbliga a realizzare il film né a firmare il contratto definitivo. Ma alcune clausole valgono dal momento della firma, qualunque sia l’esito della trattativa:

  • Riservatezza. Chi divulga la sceneggiatura o il budget ricevuti durante la trattativa risponde del danno anche se il contratto non si fa mai.
  • Esclusiva. Se ti sei impegnato a non trattare con altri per un certo periodo, quell’impegno vale. È la clausola che più spesso blocca registi e attori senza che se ne accorgano.
  • Uso del nome. Se autorizzi il produttore a usare il tuo nome con finanziatori e fondi, l’autorizzazione vale per il periodo e le finalità indicate.

E c’è una regola che vale anche senza nessun documento: l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, previsto dall’art. 1337 del Codice civile. Chi interrompe senza un motivo valido una trattativa ormai avanzata, dopo aver fatto confidare l’altra parte nella conclusione, può dover risarcire il danno. Il risarcimento copre di regola le spese sostenute e le occasioni perse a causa della trattativa, non il guadagno che il contratto avrebbe portato.

Una lettera di intenti scritta bene non elimina questo rischio, ma lo delimita: dice entro quando si deve arrivare al contratto e cosa succede se non ci si arriva.

Il deal memo: quando è già un contratto

Il deal memo nasce per chiudere l’affare in fretta, tipicamente a un mercato o dopo una serie di incontri, rinviando i dettagli al contratto completo. Il rischio sta proprio qui. Se contiene gli elementi essenziali (parti, progetto, quote o compenso, diritti, durata) e le parti hanno voluto impegnarsi, è un contratto: il “contratto lungo” che seguirà servirà a completarlo, non a renderlo vincolante.

Per questo un deal memo di coproduzione va scritto con la stessa attenzione di un contratto, e deve contenere almeno:

  • le parti, il titolo e una descrizione del progetto, con regista e autori se già individuati;
  • chi detiene i diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura, e in base a quali contratti;
  • il budget, le quote di ciascun coproduttore e cosa succede se una parte non trova la sua quota di finanziamento;
  • la ripartizione dei territori, dei proventi e della titolarità dei diritti sul film;
  • chi decide sulle scelte creative e produttive, e chi ha l’ultima parola;
  • chi presenta le domande ai fondi e alle autorità, ed entro quando;
  • il termine per firmare il contratto di coproduzione e le conseguenze se non si arriva alla firma;
  • riservatezza ed eventuale esclusiva;
  • la legge applicabile e il foro competente.

In una coproduzione ufficiale, ricordati che il contratto definitivo dovrà poi rispettare anche il contenuto minimo previsto dal trattato applicabile: impostare il deal memo già su quella struttura evita di dover rinegoziare tutto dopo.

Se invece non vuoi che ti vincoli

Va scritto chiaramente. Una formula come “soggetto alla firma del contratto definitivo” aiuta, ma da sola non basta se poi il testo fissa tutto nei dettagli. Meglio indicare in modo espresso quali clausole sono vincolanti (riservatezza, esclusiva, uso del nome) e che per il resto il documento non obbliga le parti a concludere il contratto.

Pitch forum, fondi e bandi

Questi documenti servono anche a dimostrare che il progetto è concreto. Ai pitch forum, come Beldocs Industry, IDFA Forum, Hot Docs Forum, Visions du Réel o CPH:DOX Industry, una lettera firmata dal regista o da un coproduttore già coinvolto cambia il modo in cui il progetto viene ascoltato.

Anche fondi e bandi li chiedono spesso. I fondi bilaterali del Ministero della cultura per lo sviluppo di coproduzioni, per esempio, chiedono di allegare un deal memo o il contratto di coproduzione. Prima di firmare, quindi, conviene leggere il bando: se il documento deve dimostrare un impegno, una lettera troppo generica non basta; se invece serve solo a mostrare interesse, non c’è motivo di firmare qualcosa di più vincolante.

Tre situazioni tipiche

La lettera del regista per il pitch

Un produttore porta un documentario a un pitch forum e chiede al regista una lettera che confermi il suo coinvolgimento. Per il regista basta una lettera breve: conferma l’intenzione di dirigere, autorizza l’uso del nome per il forum e fino a una data, rinvia compenso e diritti al contratto. Senza esclusiva, o con un’esclusiva breve e legata a quel progetto.

Il memorandum tra coproduttori prima dei fondi

Un produttore italiano e uno straniero vogliono presentare il progetto a un fondo prima di avere il contratto di coproduzione. Firmano un documento che fissa quote, territori, diritti e chi deposita le domande. Se il fondo lo richiede vincolante, va scritto come un deal memo; altrimenti è bene dire espressamente fin dove arriva l’impegno.

Il deal memo con il regista

Produttore e regista hanno concordato compenso, periodo, montaggio finale, crediti e clausola sull’intelligenza artificiale. Firmano un deal memo in attesa del contratto completo. È già vincolante su quei punti: per questo la clausola IA deve essere scritta da subito in modo compatibile con i requisiti del tax credit.

Gli errori più frequenti

  • Firmare un deal memo pensando che sia una semplice intesa. Se ci sono gli elementi essenziali, è un contratto.
  • Accettare un’esclusiva senza durata. Un’esclusiva senza termine blocca il regista o il coproduttore per un tempo indefinito.
  • Non fissare un termine per il contratto definitivo. La trattativa resta sospesa e nessuno sa se è finita.
  • Non dire cosa succede se manca un pezzo di finanziamento. È la causa più comune di liti tra coproduttori.
  • Dimenticare i diritti. Un deal memo che non dice chi ha i diritti sul soggetto e sulla sceneggiatura non regge davanti a un fondo né a un coproduttore serio.

Domande frequenti

La lettera di intenti è vincolante?
Di regola non obbliga a concludere il contratto, ma le clausole di riservatezza, esclusiva e uso del nome valgono da subito, e chi interrompe la trattativa senza motivo può dover risarcire i danni (art. 1337 c.c.). Se però contiene tutti gli elementi essenziali e le parti hanno voluto vincolarsi, può valere come contratto.

Il deal memo è vincolante?
Sì, se contiene gli elementi essenziali dell’accordo e le parti hanno voluto impegnarsi, anche se è previsto un contratto più completo.

Qual è la differenza tra lettera di intenti, MoU e deal memo?
La lettera di intenti esprime l’interesse a collaborare, il MoU fissa la struttura di un progetto complesso, il deal memo chiude i termini essenziali dell’accordo. Ma per il diritto italiano conta il contenuto, non il nome.

Cosa deve contenere un deal memo di coproduzione?
Parti, progetto, titolarità dei diritti, budget e quote, cosa succede se manca un finanziamento, territori e proventi, decisioni creative, domande ai fondi, termine per il contratto definitivo, riservatezza, legge e foro.

Come faccio perché una lettera di intenti non mi vincoli?
Scrivendo espressamente quali clausole sono vincolanti e che per il resto il documento non obbliga a concludere il contratto, e fissando un termine oltre il quale le parti sono libere.

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.