Adam Ant e il Make-up Conteso: Quando il Look Diventa Opera? Un’Analisi sul Diritto d’Autore e l’Effimero
Nel panorama in continua evoluzione del Diritto d’Autore, emerge spesso la domanda: cosa può essere protetto? Musica, libri, film, software sono categorie consolidate. Ma che dire di un elemento effimero come il make-up? Un caso giudiziario inglese del 1981, Merchandising Corporation of America (MCA) contro Harpbond, ci offre uno spunto affascinante su questo tema, con implicazioni interessanti per il Diritto d’Autore Italiano.
Il Contesto della Controversia: Il Look “Prince Charming” di Adam Ant e il make up come opera dell’ingegno
Nel 1981, Adam Ant (nome d’arte di Stuart Leslie Goddard), icona pop dell’epoca, lanciò il suo album Prince Charming con un look artistico distintivo e immediatamente riconoscibile. Ispirato ai dandy parigini del XVIII secolo e alle pitture facciali dei Nativi Americani, il make-up di Adam Ant consisteva in specifiche linee di grasso rosso e azzurro, un cuore sopra il sopracciglio sinistro e un neo. Questo stile non era solo un dettaglio, ma una vera e propria componente essenziale della sua immagine artistica e del suo successo commerciale.
La Merchandising Corporation of America (MCA), detentrice dei diritti sulle fotografie di Adam Ant scattate dal fotografo Allan Ballard, si trovò di fronte a un problema. Harpbond, un editore di riviste, aveva precedentemente ottenuto licenze per il vecchio look di Adam Ant, ma si rifiutò di acquisire una nuova licenza per il “Prince Charming”. Invece, cosa fece? Alterò una fotografia esistente di Adam Ant (con il vecchio make-up) aggiungendo tramite fotomontaggio il nuovo make-up e la stampò su una rivista poster. Non solo: commissionò anche a un illustratore, Frank Langford, di disegnare il nuovo look di Adam Ant.
La MCA agì legalmente, cercando tutela legale per violazione del copyright sia per il make-up e gli schizzi di Goddard, sia per le fotografie di Ballard.
La Sentenza Inglese: Quando un “Dipinto” non è tale (Copyright Act 1956)
Il caso giudiziario approdò all’Alta Corte di Giustizia di Londra. Il giudice Walton, in prima istanza, si rifiutò di riconoscere la violazione del copyright. Sostenne che la fotografia alterata non era stata copiata da uno schizzo e che le aggiunte alla fotografia o al disegno di Langford non violavano il copyright. Sollevò inoltre la questione, allora molto nuova, della possibilità di proteggere il make-up tramite diritto d’autore.
La MCA non si arrese e portò il caso alla Corte Suprema di Giustizia. Qui, il giudice Lawton rigettò l’appello con una sentenza chiara e, per l’epoca, definitiva: il make-up facciale non poteva essere protetto come un “dipinto” ai sensi della Sezione 3 del Copyright Act 1956. La sua argomentazione era stringente: un dipinto, per essere tale, deve essere su una superficie che esiste indipendentemente da esso. Se i segni vengono rimossi dal viso, il “dipinto” cessa di esistere. Pertanto, il make-up, per quanto particolare o idiosincratico, non poteva essere considerato una pittura ai fini del copyright. L’opera effimera del make-up “Prince Charming” non era quindi protetta come opera d’arte.
Cosa Sarebbe Successo in Italia? Il make up è un’opera dell’ingegno? Un confronto con il Nostro Diritto d’Autore
Questo case study ci porta a riflettere su come una situazione simile si sarebbe sviluppata nel nostro ordinamento giuridico, tenendo conto delle specificità del Diritto d’Autore Italiano (LDA – Legge n. 633/1941).
- Protezione del Make-up come Opera dell’Ingegno: In Italia, la LDA tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono a diverse categorie artistiche, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (Art. 1 LDA). La questione chiave per il make-up sarebbe la sua qualificazione come “opera figurativa” (Art. 2 n. 4 LDA) o forse un’opera assimilabile al design. Il make-up di Adam Ant, per la sua peculiarità e originalità, potrebbe essere considerato un’opera creativa. Tuttavia, come nel caso inglese, sorgerebbe il problema della “fissazione” e della “permanenza”. Un dipinto su tela è fisso e permanente. Il make-up, per sua natura, è effimero e legato al corpo della persona. Sebbene gli schizzi preparatori di Goddard potessero essere considerati disegni tutelabili, la loro applicazione sul viso potrebbe non essere qualificata come “pittura” nel senso tradizionale del Diritto d’Autore. La nostra giurisprudenza tende a richiedere una certa oggettivazione e permanenza per riconoscere la tutelabilità.
- Protezione dell’Immagine e Diritto all’Identità Personale: Indipendentemente dalla qualificazione come opera d’arte, in Italia entrerebbe in gioco con forza il Diritto all’Immagine (Art. 10 Codice Civile e Art. 96-97 LDA) e il Diritto all’Identità Personale (diritto della personalità di matrice giurisprudenziale). Il make-up di Adam Ant non era solo un trucco, ma un elemento costitutivo della sua identità pubblica e del suo personaggio artistico. L’uso non autorizzato della sua immagine con quel make-up distintivo, specialmente a fini commerciali (come in una rivista), avrebbe potuto portare a una violazione dei suoi diritti personali, con richiesta di risarcimento danni. Harpbond avrebbe utilizzato l’immagine di Adam Ant in un contesto commerciale senza il suo consenso, sfruttando proprio quel look che lo rendeva riconoscibile.
- Violazione dei Diritti del Fotografo: Le fotografie di Allan Ballard erano sicuramente protette dal Diritto d’Autore come “opere fotografiche” (Art. 2 n. 7 LDA) o “semplici fotografie” (Art. 87 LDA e ss.). Se Harpbond ha alterato una fotografia esistente senza autorizzazione per includere il nuovo make-up tramite fotomontaggio, avrebbe certamente violato i diritti d’autore del fotografo sulla sua opera. La riproduzione, l’elaborazione e la messa a disposizione del pubblico di una fotografia sono diritti esclusivi del fotografo.
Conclusioni sul make up come opera dell’ingegno: La Complessità del “Look” nel Diritto d’Autore Digitale
Il caso Adam Ant contro Harpbond è un promemoria affascinante dei limiti del Diritto d’Autore tradizionale di fronte a nuove forme espressive. Mentre il make-up di per sé potrebbe avere difficoltà a ottenere protezione autonoma come “opera d’arte” in Italia, le sue implicazioni sui diritti all’immagine e all’identità personale dell’artista, così come la protezione delle fotografie che immortalano quel look, offrirebbero senza dubbio valide basi per un’azione legale nel nostro ordinamento.
Questo ci ricorda quanto sia vitale, nel mondo dello spettacolo e del marketing, non dare nulla per scontato e assicurarsi sempre di avere tutte le liberatorie e le licenze necessarie prima di utilizzare immagini o elementi distintivi legati all’identità di un artista. La creatività merita protezione, in ogni sua forma, e il diritto è in continua evoluzione per abbracciare le sfide del mondo contemporaneo e del diritto d’autore digitale.
Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore e Proprietà intellettuale. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!