Quando è protetto il titolo di un’opera dell’ingegno?

Quando è protetto il titolo di un’opera dell’ingegno?

La protezione del titolo dell’opera secondo la L.d.A.

L’articolo 100 della legge sul diritto d’autore disciplina e protegge il titolo dell’opera dell’ingegno facendo una distinzione tra “titolo dell’opera” e “titolo del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche“.

Che cos’è il titolo?

Il titolo è quell’elemento che identifica e distingue un’opera dalle altre dal punto di vista dei contenuti. Esso garantisce che, nonostante la diffusione e riproduzione in migliaia di copie, il romanzo o la storia raccontata siano sempre gli stessi.

Titolo e nome

Volendo fare un parallelo, il titolo può essere affiancato al nome: entrambi hanno la funzione di individuare, identificare qualcosa o qualcuno di ben preciso, un’opera letteraria o un brano musicale nonché un individuo, una persona.

La tutela

La legge, così come tutela il nome contro usi o abusi da parte di terzi, allo stesso modo riconosce all’autore dell’opera il diritto di sfruttamento del titolo e, di conseguenza, di vietare che altri ne facciano un uso contro il proprio volere.

I Diritti sul titolo

Il comma 1 dell’art. 100 riconosce all’autore il diritto di vietare la riproduzione del titolo sopra altra opera, salvo il caso in cui egli abbia dato il proprio consenso, e quello in cui il titolo non svolga la funzione di individuare l’opera stessa.

Condizioni per impedire a terzi che utilizzino lo stesso titolo

Condizione necessaria affinché l’autore possa impedire a terzi l’apposizione del titolo su un’opera diversa da quella propria, è che quest’ultimo sia in grado di individuare effettivamente quella particolare creazione.

Confusione

In tal caso dare lo stesso titolo a un’opera, per esempio, potrebbe creare confusione tra il pubblico dei lettori o degli ascoltatori. Per questo stesso motivo si può riprodurre il titolo di un’opera sopra un’altra senza il consenso dell’avente diritto (l’autore o il cessionario dei diritti), qualora esse siano di specie o carattere così diverse da risultare esclusa ogni possibilità di confusione (art. 100 comma 3).

Il fiasco commerciale

Pertanto, se un libro non ha alcun riscontro nel pubblico (è un cosiddetto “fiasco commerciale”) l’autore non potrà impedire ad alcuno di “chiamare” un’altra opera con lo stesso “nome”. Questo perché si è visto come la tutela accordata sia subordinata alla effettività della capacità del titolo di individuare quella particolare opera. Ciò, tuttavia, a prescindere dai diritti dell’autore sull’opera, tutelati per il solo fatto della creazione. Lo scrittore, quindi, potrà impedire che il suo scritto sia riprodotto senza il suo consenso, ma non potrà far nulla per ostacolare l’uso del titolo di quella stessa opera.

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