Danno all’immagine: come viene accertato e calcolato

Oggi parliamo di danno all’immagine: come si accerta, come si calcola, come ri richiede il risarcimento e quali possono essere le eccezioni al danno d’immagine.

Quando si verifica un danno all’immagine

Se fossi per caso ripreso da una di quelle trasmissioni con telecamere nascoste e non venisse oscurato il tuo volto cosa accadrebbe?

Tutti ti riconoscerebbero e non faresti di certo una bella figura. Ma, senza mettere di mezzo la televisione, se più semplicemente non volessi apparire nel video della prima comunione di tuo cugino postato online? Potresti opporre il fatto che non hai dato il consenso all’uso della tua immagine? E poi, potresti anche chiedere un risarcimento a chi l’ha utilizzata?

Partiamo dall’inizio.

Danno all'immagine: come viene accertato e calcolato

Accertamento del danno all’immagine

Il diritto di immagine è il diritto della persona ritratta a non vedere pubblicata o sfruttata la propria immagine, senza il suo consenso. Detta in altra maniera: il diritto di immagine è il diritto di ogni individuo di scegliere quando ed entro quali limiti mostrarsi in pubblico e di lucrare sulla propria immagine, attraverso il consenso alla diffusione. Una volta che qualcuno usa la tua immagine senza la tua autorizzazione, il criterio principale per la determinazione del danno è quello del “prezzo del consenso.”

In cosa consiste? Sarebbe il prezzo che il soggetto del quale è stata utilizzata l’immagine avrebbe ottenuto, qualora avesse concesso ad altri il diritto a diffondere a fini commerciali la propria immagine. Quindi la prima domanda da fare è: quale risarcimento puoi chiedere per la diffusione di immagini senza consenso?

Nel caso in cui l’immagine utilizzata sia di un soggetto noto il calcolo è più facile. Ma quando l’immagine, abusivamente utilizzata da terzi, non sia di un soggetto noto bensì di un “normale cittadino”, quale criterio si usa per determinare il risarcimento?

Il criterio del prezzo del consenso non può di certo applicarsi. Allora si applica il criterio del mancato guadagno: si tratta del corrispettivo che il soggetto avrebbe ottenuto, qualora avesse acconsentito a terzi lo sfruttamento della propria immagine a fini commerciali. Infatti anche il ritratto di uno sconosciuto ha il suo prezzo.

Il danno risarcibile può essere considerato anche sotto un diverso aspetto, quello restitutorio. In tal caso il danno è determinato dell’ingiustificato risparmio di spese o dell’ingiustificato arricchimento dell’utilizzatore e conseguente ingiustificato spostamento di ricchezza.

Per quanto concerne i danni non patrimoniali, la risarcibilità è ammessa qualora ad essere lesi siano i diritti della persona costituzionalmente garantiti (Cass. Civ. III, 31-05-2003 n. 8827). Spesso, infatti, l’uso abusivo dell’immagine altrui, provoca anche un danno all’identità personale del soggetto. Il danno all’identità della persona è ipotizzabile qualora l’immagine risulti alterata o distorta in conseguenza di inesatte o false raffigurazioni della realtà.

Calcolo del danno di immagine

Utilizzare un’immagine senza il consenso del titolare (il c.d abuso dell’immagine altrui), obbliga prima di tutto colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il danno patrimoniale, che deriva dalla divulgazione illegittima dell’immagine e c’è tutte le volte che si sfrutta l’immagine altrui a fini pubblicitari o a scopo di lucro, viene molto di rado liquidato. Ovviamente tale danno è più facile da calcolare nel caso di sfruttamento dell’immagine di una persona nota.

Infatti il danno patrimoniale consiste nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. Se non possano essere dimostrate specifiche voci di danno, la parte lesa potrà far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto la persona illecitamente ritratta per concedere il suo consenso alla pubblicazione. Si giunge così ad ammettere la quantificazione dell’importo in via equitativa.

Nei paesi anglosassoni il danno patrimoniale è strettamente connesso a quello che viene definito come right of publicity che sarebbe lo sfruttamento abusivo dell’altrui immagine per scopi commerciali. La tutela può competere anche nel caso in cui siano stati utilizzati abusivamente attributi della personalità diversi dal nome o dall’immagine, come per esempio frasi, slogan, e così via.

In danno non patrimoniale, al contrario, è quello conseguente allo sfruttamento abusivo dell’immagine di una persona sprovvista di notorietà. Si tratta quindi di un caso di lesione dei diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.

Nell’ipotesi di sfruttamento dell’immagine di una persona a scopo di lucro, è possibile che ci sia:

  • un danno emergente: consistente nella diminuzione del valore commerciale dell’immagine dovuto alla pubblicazione della medesima (c.d. danno da “annacquamento”);
  • un lucro cessante: inteso come mancata remunerazione che la persona nota avrebbe potuto ottenere sfruttando la propria immagine in casi simili (c.d. “prezzo del consenso alla pubblicazione”).

La prova del danno patrimoniale sofferto dal soggetto leso deve riguardare sia il profilo del danno emergente che quello del lucro cessante.

Nei casi di questo genere la giurisprudenza parla raramente di arricchimento senza causa. Il fenomeno è tendenzialmente inquadrato nell’ambito della responsabilità civile. Il criterio più diffuso, ai fini della quantificazione, è costituito dal risparmio di spesa effettuato per il tramite della lesione; dove per risparmio di spesa si intende la somma che presumibilmente sarebbe stato necessario sborsare ex ante ai fini della previa concessione del consenso (A. Milano 16/5/1989).

Il risarcimento di un danno non patrimoniale è stato riconosciuto anche in favore della persona celebre ove l’immagine di un suo sosia sia stata pubblicata in atteggiamenti tali da ledere la sua reputazione.

Come richiedere il risarcimento per danni di immagine

Il danno deve essere provato nella sussistenza e, per quanto possibile, nell’ammontare. Nel caso di lesione del diritto all’immagine, la quantificazione del danno patrimoniale risarcibile risulta tutt’altro che facile.

La giurisprudenza più recente utilizza i criteri che si trovano ora enunciati nell’art. 128 della legge sul diritto di autore. Sulla base di questi principi, il risarcimento del danno patrimoniale deve essere commisurato alla somma che il soggetto leso avrebbe potuto ottenere dalla vendita delle sue immagini. Questa ipotesi riguarda la negoziazione dei diritti e la perdita del compenso che il soggetto avrebbe potuto conseguire. La liquidazione va compiuta in via equitativa anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.

Per richiedere il risarcimento per danni di immagine la prima cosa da fare è inviare una diffida a chi ha commesso la violazione contestando l’accaduto e chiedendogli di bloccare la pubblicazione o rimuove l’immagine non autorizzata. La diffida è un atto formale che si invia tramite pec o raccomandata a/r e che serve per tutelare i propri diritti ritenuti violati. Per scriverla sarebbe opportuno rivolgersi a degli avvocati professionisti del settore anche perchè si tratta di un atto prodromico ad una successiva causa. Quindi, se qualcuno sta utilizzando la tua foto o la tua immagine o persino il tuo logo senza il tuo consenso, puoi, con ragione, chiedergli di smetterla prima inviandogli una diffida e dopo iniziando un procedimento, se esistono i presupposto di legge.

Quali sono le eccezioni alla regola del consenso in caso di danno all’immagine

Esistono delle deroghe al principio del consenso della persona ritratta. Per esempio si possono liberamente riprodurre le immagini in libri di antologia o trattati scientifici o culturali; o quando la pubblicazione è necessaria per far conoscere delle opere artistiche consistenti in ritratti di personaggi famosi (si pensi ad esempio alle opere di Andy Warhol). I fini di giustizia e polizia: possono legittimare la libera riproduzione di immagini e sono quelli in cui la stessa è resa pubblica per fini di indagini (ad esempio diffondere foto segnaletiche di una persona scomparsa o ricercata dalla polizia). Non deve, in ogni caso, essere trascurato che la legge, ed in particolare l’art. 10 del c.c. e l’art. 97 co. 2 L.d.A., stabilisce un’eccezione all’eccezione. Infatti, il ritratto non può in ogni caso essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta.

L’uso della immagine altrui in assenza di consenso o fuori dei casi previsti dalla legge, o comunque in pregiudizio del suo onore e reputazione, rappresenta un vero e proprio atto illecito da cui può derivare un danno sia di natura patrimoniale che morale.

In particolare, il danno patrimoniale riguarda:

  • la lesione del diritto allo sfruttamento economico della propria immagine e
  • la riduzione del suo valore commerciale,
  • nonché la lesione del diritto di sfruttare la propria notorietà.

Il criterio spesso utilizzato dai giudici per quantificare il danno derivante dall’abuso del diritto d’ immagine è quello del “prezzo del consenso” cioè del compenso che avrebbe presumibilmente richiesto l’interessato concedere il suo consenso alla pubblicazione.

È evidente che l’illegittima pubblicazione delle immagini può cagionare anche una lesione del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, obbligando l’autore dell’illecito a risarcire il danno morale. Danno morale che non può essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere oggetto di specifica prova.

Sfruttare il diritto di immagine della persona famosa cosa comporta? Quando si può definire qualcuno famoso?

La divulgazione delle immagini

La legge prevede:

  • che ogni persona sia titolare della propria immagine (che, secondo la più stretta terminologia giuridica, è da intendersi come il complesso dei tratti che la caratterizzano: le sembianze, le fattezze e l’aspetto fisico).
  • che, a proposito di un personaggio famoso, quindi di rilevanza pubblica, “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”(art. 96, primo co.).

Ma quali sono queste eccezioni?

Non è necessario chiedere il consenso alla divulgazione di foto di un attore scattate durante una premiazione per la sua carriera o quelle che documentano la sua partecipazione ad un film, ad uno spettacolo teatrale, ad una trasmissione televisiva o radiofonica

Siamo liberi di condividere e di sfruttare il diritto di immagine di una persona famosa?

Con specifico riguardo alla libertà di riprodurre e divulgare immagini riprese durante fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, occorre precisare che non è sufficiente che la persona sia ritratta nella cornice di un luogo pubblico (ad es.: una spiaggia, una piazza, un pubblico giardino ecc.), ma è anche necessario che in tale luogo si svolga un episodio di una certa rilevanza a cui la riproduzione è collegata (ad es. che si svolga una manifestazione in una piazza).

Gli eventi di interesse pubblico

Per lo stesso motivo, anche eventi svoltisi in privato, ma di interesse pubblico, possono legittimare la libera divulgazione dell’immagine. Come nel caso del personaggio notorio, la deroga al c.d. principio del consenso deve essere interpretata restrittivamente.

L’esigenza sociale

La giurisprudenza del nostro Paese ha ritenuto sacrificabile il diritto all’immagine solo in presenza di un’esigenza sociale connessa al diritto di cronaca e all’interesse generale dell’informazione. Stante che solo in questo caso la raffigurazione diventa un elemento accessorio, ma necessario al resoconto dei fatti narrati e la persona ritratta non potrebbe invocare esigenze di privatezza, proprio per la partecipazione a tali fatti.

Il nesso di pertinenza nel danno all’immagine

Deve poi essere precisato che per poter liberamente utilizzare l’immagine è necessario che il nesso di pertinenza tra la riproduzione dell’immagine e l’evento pubblico o di interesse pubblico sussista non soltanto al momento di fissazione della stessa (ossia quando è ripresa mediante scatti fotografici o telecamere) ma permanga per tutto l’arco temporale della sua divulgazione, connotando, sia pure in versione rievocativa dell’evento iniziale, tutti i successivi episodi di riproduzione.

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