Il titolo di un’opera può essere tutelato?

Il titolo dell’opera dell’ingegno provoca da tempo gravi contrasti in dottrina e giurisprudenza sulla possibilità di tutelare e registrare il titolo come marchio per le riproduzioni delle creazioni artistiche (libro o film, ad esempio).

È legittimo registrare il titolo di un giornale come marchio?

Oggi è ritenuto comunemente legittimo utilizzare e qualificare (quindi anche registrare) come marchio il titolo di giornali o pubblicazioni periodiche. Se si tratta di prodotti dell’impresa editoriale il titolo vale ad individuare, tra le molte opere analoghe, quella specificamente proveniente da un certo editore e dotata delle sue caratteristiche (grafiche, ideologiche, pubblicitarie).

La dottrina: quelli del “si”

La tutela ex art. 100 1. aut. non è in conflitto con quella offerta dalla legge marchi, ma va coordinata con essa. Nello stesso modo va coordinato l’art. 2598 del codice civile: le due norme (art. 100 1. aut. e art. 2598 c. c.) tutelano l’uso di fatto del titolo, mentre la legge marchi tutela il segno registrato.

Quelli del “no”

C’è chi contesta la possibilità di registrare come marchio le altre opere dell’ingegno, ad esempio le opere letterarie o musicali. La ragione, sostanzialmente, viene rintracciata nel fatto che ogni libro costituisce un prodotto nuovo rispetto ai precedenti. Il titolo costituisce solo il nome comune, anziché il segno che lo distingue dagli altri appartenenti al medesimo genere: si avrebbe pertanto un caso simile a quello del rapporto tra  marchio e nome comune di un prodotto nuovo.

titolo dell'opera

La tesi non convince del tutto.

Non sembra infatti esatto che ogni libro sia un prodotto nuovo e diverso dagli altri solo perché contiene idee diverse (o, si badi bene, espresse in forma diversa) da quelle espresse in altri libri. Seguendo lo stesso ragionamento allora vi sarebbe sempre un nuovo prodotto ogni qualvolta venga immesso sul mercato un prodotto che abbia una qualche differenza dai suoi simili. Un’automobile con qualche speciale accorgimento o un dolce preparato con ricetta nuova per dosaggio o componenti, ovvero una fotocopiatrice basata su principi rivoluzionari rispetto allo standard tecnico vigente.

Il titolo dell’opera dell’ingegno: è tutelato dalla giurisprudenza?

Il carattere creativo e la novità dell’opera sono elementi costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno. Quindi, prima ancora di verificare se un’opera costituisce plagio di un’altra, deve verificarsi che sia in possesso dei requisiti per beneficiare della protezione richiesta sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il solo titolo, certamente caratterizzantesi per originalità, non può dar luogo alla protezione prevista dalla legge sul diritto d’autore. L’art. 100 della legge 22 aprile 1941, n. 633, infatti, stabilisce che il titolo di un’opera dell’ingegno è protetto se ed in quanto individua l’opera stessa, della quale rappresenta il segno distintivo. L’efficacia individuatrice di un’opera costituisce la ragione esclusiva della tutela giuridica, con la conseguenza che il titolo non è autonomamente protetto ma solo in quanto individua l’opera stessa e, quindi, non esiste un diritto al titolo ove non esista l’opera. (App. Roma Sent., 02/03/2009, Bo.Cl. c. Va.Pi.)

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in diverse aree di competenza. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

🎓 sono l'Avvocato dei creativi: li aiuto a lavorare liberamente sentendosi protetti dalla legge

Site Footer