Diritti d’autore durata: quando scade il diritto d’autore

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Approfondiamo oggi l’argomento durata diritti d’autore ricordando sempre che ci sono chiare differenze tra diritto d’autore e copyright da non confondere.

La durata del copyright si riferisce ai diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno che sono soggetti a precisi limiti di durata.

Diritti d’autore durata: quali hanno una scadenza?

Solo i diritti relativi alla commercializzazione, pubblicazione, riproduzione e duplicazione dell’opera hanno una scadenza. Invece, non scade mai il diritto ad essere riconosciuto come l’autore dell’opera stessa

Il diritto morale di autore in generale, invece, non soffre di nessuna limitazione temporale, poiché può essere esercitato, morto l’autore, dai soggette a lui legati da vincoli di parentela o coniugio indicati all’art 23 della legge sul diritto d’autore.

La durata normale dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno è “per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sia morte” (art. 25 l.d.a.), secondo quanto disposto dalla Direttiva CEE 93/98, recepita nel nostro ordinamento con legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (Legge Comunitaria 1994), successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi.

La durata del diritto d’autore 

  • Regola generale: Art. 25 LdA:  70 anni dalla morte dell’autore;
  • Opere in comunione: Art. 26 Lda: 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto;
  • Opere drammatico musicali, coreografiche e pantonimiche: Art. 26 LdA: 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto;
  • Opere collettive:  Art. 26 LdA: 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera come un tutto;
  • Opere anonime o pseudonime: Art. 27 LdA: 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera. Se rivelata prima della scadenza, si applica l’art. 25;
  • Amministrazioni dello Stato: Art. 29 LdA: 20 anni dalla prima pubblicazione;
  • Opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell’autore:Art. 31 LdA: 70 anni dalla morte dell’autore;
  • Opere cinematografiche: Art. 32 LdA: 70 anni dalla morte dell’ultimo coautore;
  • Opere fotografiche: Art. 32-bis LdA: 70 anni dalla morte dell’autore.

La durata del copyright per i diritti connessi

  • Produttore disco fonografico: Art. 75 LdA: 70 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 70 anni
  • Produttori di opere cinematografiche: Art. 78-bis LdA: 50 anni dalla fissazione del supporto oppure dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico dell’opera entro il termine di 50 anni
  • Esercenti la radiodiffusione: Art. 79 LdA: 50 anni dalla prima diffusione di una emissione
  • Artisti interpreti ed esecutori: Art. 85 LdA: 70 anni dalla esecuzione, recitazione o rappresentazione dell’opera. Se la fissazione dell’esecuzione è pubblicata o comunicata al pubblico entro tale termine, i diritti durano 70 anni prima dalla pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico.
  • Opere pubblicate per la prima volta dopo la scadenza dei termini di protezione al pubblico: Art. 85-ter LdA: 25 anni dalla prima pubblicazione o comunicazione
  • Edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio
    20 anni dalla prima pubblicazione

Computo del termine: Art. 32-ter LdA: I termini finali si computano a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell’autore o altro evento considerato dalla norma.

Io ho finito e adesso tocca a te 

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