Pubblico dominio: quando un’opera è libera e cosa resta protetto

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In sintesi

Un’opera entra nel pubblico dominio quando scadono i diritti patrimoniali: in Italia, di regola, 70 anni dopo la morte dell’autore. Da quel momento chiunque può pubblicarla, copiarla, tradurla, adattarla e usarla commercialmente senza autorizzazioni né compensi.

Restano però tre limiti: i diritti morali, che i familiari dell’autore possono far valere senza limiti di tempo; i diritti autonomi su traduzioni, edizioni critiche e nuove registrazioni; e gli eventuali marchi sul nome o sul personaggio, che non scadono con il diritto d’autore. Per fotografie, film e vecchi cartoni animati valgono regole proprie.

Il pubblico dominio esiste perché, scaduto il periodo di tutela, la collettività possa usare liberamente le opere creative. Quando un’opera è di pubblico dominio chiunque può utilizzarla senza chiedere permessi o pagare compensi, ma con alcuni limiti che vale la pena conoscere prima di procedere.

Per calcolare quando scade la protezione di un’opera, categoria per categoria, la guida di riferimento è Durata del copyright e del diritto d’autore: tabella completa. Qui ci concentriamo su cosa succede dopo.

Cos’è il pubblico dominio

Quando si parla di “scadenza del copyright” ci si riferisce ai diritti patrimoniali, quelli che consentono di riprodurre, distribuire, modificare e sfruttare economicamente un’opera. Per l’art. 25 della legge sul diritto d’autore durano 70 anni dalla morte dell’autore, calcolati dal 1° gennaio dell’anno successivo: scaduto questo termine, l’opera entra nel pubblico dominio.

Il pubblico dominio non è uguale ovunque. La durata dipende dalla legge del paese in cui l’opera viene usata, e un’opera libera in Italia può essere ancora protetta negli Stati Uniti, o viceversa.

Cosa puoi fare con un’opera di pubblico dominio

Scaduti i termini, non servono più permessi né compensi per il diritto d’autore. Puoi pubblicare, copiare e riprodurre l’opera; tradurla, modificarla, riassumerla o trarne un adattamento; eseguirla, recitarla o comunicarla al pubblico; usarla in un prodotto commerciale.

Puoi anche creare nuove opere a partire da essa, e su ciò che aggiungi di creativo nasce un diritto d’autore tuo.

Cosa resta protetto

I diritti morali. Il diritto alla paternità e all’integrità dell’opera non scade. Dopo la morte dell’autore possono farlo valere, senza limiti di tempo, il coniuge e i figli e, in loro mancanza, i genitori e gli altri ascendenti e discendenti diretti, poi i fratelli, le sorelle e i loro discendenti; quando lo richiedono finalità pubbliche, anche il Ministero della Cultura (art. 23 LDA). Un’opera di pubblico dominio va quindi attribuita al suo autore, e non può essere modificata in modo da offenderne l’onore o la reputazione.

Le elaborazioni. Traduzioni, adattamenti, arrangiamenti e nuove versioni di opere di pubblico dominio sono opere autonome, protette per 70 anni dalla morte di chi le ha realizzate. Le edizioni critiche e scientifiche hanno una protezione di 20 anni dalla pubblicazione (art. 85-quater LDA). E le registrazioni sono coperte dai diritti connessi di produttori e interpreti: una sinfonia di pubblico dominio non rende libera l’incisione di un’orchestra di oggi.

I marchi. Il nome o l’immagine di un personaggio possono essere registrati come marchio, e il marchio non scade con il diritto d’autore. Ne parliamo più avanti con il caso Braccio di Ferro.

Libri, fotografie, film e locandine

Per i libri vale la regola dei 70 anni dalla morte dell’autore. Un volume però è di pubblico dominio solo se lo sono tutti i suoi contenuti: copertina, illustrazioni, traduzione e apparati critici possono avere protezioni autonome e più recenti del testo.

Per le fotografie il sistema è doppio. Le opere fotografiche creative, frutto di scelte originali di inquadratura, luce o composizione, sono protette per 70 anni dalla morte dell’autore (art. 32-bis LDA). Le fotografie semplici, prive di carattere creativo, erano protette per 20 anni dallo scatto; la legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha portato il termine a 70 anni dalla realizzazione, modificando l’art. 92 LDA. La riforma non ha una disciplina transitoria esplicita: le fotografie già libere prima di quella data dovrebbero restarlo, ma la questione è discussa. Le fotografie di scritti, documenti, oggetti materiali e disegni tecnici non sono protette.

Per i film i diritti di utilizzazione economica durano 70 anni dalla morte dell’ultimo sopravvissuto tra regista, sceneggiatori (compreso l’autore dei dialoghi) e autore della musica composta per il film (art. 32 LDA). A questi si aggiungono i diritti connessi del produttore sulle copie del film, che durano 50 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione (art. 78-ter LDA). La Cassazione (ord. n. 14117/2023) ha chiarito che i due diritti convivono: la scadenza dei 50 anni non fa cadere il film in pubblico dominio finché dura il diritto principale.

Per le locandine cinematografiche la protezione dura di regola 70 anni dalla morte dell’autore grafico, indipendentemente dai diritti sul film. Se l’autore non è identificabile, come accade spesso per i manifesti di studio, si applica la regola delle opere anonime: 70 anni dalla prima pubblicazione.

→ Approfondimento: Locandine di film famosi: si possono usare senza autorizzazione?

I vecchi cartoni animati e la regola dei 36 anni

Per i cartoni animati storici c’è una regola particolare. Con la sentenza n. 38721 del 2007 la Corte di cassazione ha affermato che, prima del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, che ha portato a cinquant’anni la durata dei diritti sulle opere cinematografiche, la tutela era di 36 anni dalla prima proiezione pubblica: il termine originario di trent’anni più la proroga di sei anni del 1945. Il nuovo termine si è applicato solo alle opere che a quella data non erano già di pubblico dominio.

La Corte ha aggiunto che, quando il film è un cartone animato, la tutela del film non si somma a quella dei disegni dei personaggi: scaduto il diritto sul film, il cartone cade in pubblico dominio anche se i diritti sui disegni durano più a lungo. In applicazione di questo principio sono considerati di pubblico dominio in Italia diversi cartoni storici, come The Wabbit Who Came to Supper (1942), con Bugs Bunny ed Elmer Fudd, e i cortometraggi di Betty Boop degli anni Trenta.

Attenzione però ai limiti: il principio riguarda i singoli film, non i personaggi in quanto tali, che possono essere tutelati come marchi o comparire in opere successive ancora protette. Per i cartoni che non erano già scaduti nel 1979 si applicano i termini successivi, oggi quelli dell’art. 32.

Il caso Braccio di Ferro: immagine libera, marchio protetto

Braccio di Ferro (Popeye) mostra un principio che vale per molti personaggi storici: la fine del diritto d’autore non libera il nome né il marchio registrato.

In Europa le opere di Elzie Segar, che creò il personaggio e morì nel 1938, sono di pubblico dominio dal 1° gennaio 2009. Le sue strisce originali si possono quindi riprodurre liberamente. Il nome “Popeye” e i marchi collegati restano però registrati da King Features Syndicate, che può agire contro chi li usa come segno distintivo per prodotti o servizi senza licenza.

La distinzione tra la libertà di riprodurre l’opera e la necessità di una licenza per usare il marchio vale per molti personaggi, e va verificata caso per caso prima di qualsiasi uso commerciale.

→ Approfondimento: Contraffazione del marchio registrato

Domande frequenti

Quando un’opera diventa di pubblico dominio?

In Italia, di regola, 70 anni dopo la morte dell’autore, calcolati dal 1° gennaio dell’anno successivo (artt. 25 e 32-ter della legge sul diritto d’autore). Per le opere a più mani si conta dalla morte dell’ultimo coautore; per fotografie, film e opere anonime valgono regole proprie.

Un’opera di pubblico dominio si può usare liberamente?

Sì, senza autorizzazioni né compensi per il diritto d’autore. Restano però i diritti morali, che i familiari dell’autore possono far valere senza limiti di tempo, eventuali marchi registrati sul nome o sul personaggio e i diritti autonomi su traduzioni, edizioni critiche e nuove registrazioni.

Una traduzione di un’opera di pubblico dominio è libera?

No, se è recente. La traduzione è un’elaborazione creativa protetta come opera autonoma per 70 anni dalla morte del traduttore. Lo stesso vale per adattamenti e arrangiamenti; le edizioni critiche e scientifiche sono protette per 20 anni dalla pubblicazione (art. 85-quater LDA).

I vecchi cartoni animati sono di pubblico dominio in Italia?

Alcuni sì. Secondo la Cassazione (sent. n. 38721/2007), per le opere cinematografiche già scadute prima del D.P.R. 19/1979 la tutela era di 36 anni dalla prima proiezione pubblica, e per i cartoni animati la scadenza del diritto sul film basta a farli cadere in pubblico dominio, anche se i diritti sui disegni durano di più.

Se un personaggio è di pubblico dominio posso usarne il nome?

Non necessariamente. La scadenza del diritto d’autore non tocca i marchi registrati: il nome o l’immagine di un personaggio possono restare protetti come marchio, e il loro uso commerciale come segno distintivo può richiedere una licenza. Va verificato caso per caso.

Quanto durano i diritti sulle fotografie?

Le opere fotografiche creative sono protette per 70 anni dalla morte dell’autore. Le fotografie semplici, dal 18 dicembre 2025, per 70 anni dalla realizzazione (art. 92 LDA, modificato dalla legge 182/2025); prima erano 20. Le fotografie di documenti, oggetti e disegni tecnici non sono protette.


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Link utili

ArgomentoDove
Durata dei diritti (art. 25 LDA)Normattiva
Diritti morali dopo la morte (art. 23 LDA)Normattiva
Opere cinematografiche (art. 32 LDA)Normattiva
Diritti del produttore cinematografico (art. 78-ter LDA)Normattiva
Riforma delle fotografie semplici (L. 182/2025)Normattiva
Durata del copyright: tabella completaDANDIpedia
Locandine di film famosiDANDIpedia
Contraffazione del marchioDANDIpedia
Avvocati del diritto d’autoreDANDI.media

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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