Diritto di immagine e il pregiudizio alla reputazione e allâonore o al decoro
Il diritto di immagine e il pregiudizio alla reputazione e allâonore o al decoro riguardano i casi di utilizzazioni illecite dellâimmagine. Infatti la legge vieta la pubblicazione dellâimmagine altrui senza il consenso dellâinteressato. Nelle ipotesi di cui vogliamo trattare, la pubblicazione deve recare pregiudizio allâonore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.
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Filmata con lâamante in un video di Gigi DâAlessio
Un esempio di lesione alla riservatezza e reputazione della persona ritratta riguarda il caso di una donna la cui infedeltà è diventata di dominio pubblico dopo che è stata ripresa per caso nel video musicale di âOi nenna nèâ di Gigi DâAlessio, mentre passeggiava mano nella mano con lâamante per le strade di Napoli. La Sony, citata in giudizio dalla donna, si era difesa sostenendo il consenso tacito della donna ad essere filmata, considerando che il video era stato girato per strada e in pubblico. Inoltre, la Sony evidenziava il fatto che la donna aveva âsoffermato lo sguardo sullo strumento di ripresa per alcuni istantiâ. Sguardo che dimostrava che la donna si era accorta di essere stata inquadrata, ma che per i giudici poteva rappresentare solo curiositĂ verso la telecamera. Dunque mancanza del presupposto essenziale del consenso: un semplice sguardo di curiositĂ verso la videocamera non è sufficiente a confermare lâautorizzazione ad essere ritratti.
A) Quando la divulgazione è lecita
Ă comunque lecita la pubblicazione di immagini lesive dellâonore quando:
Pertanto, la rivelazione dellâimmagine di una persona, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, va in ogni caso ritenuta lecita. Lâinteresse pubblico consiste, ad esempio, nellâinformazione della cittadinanza su eventi delittuosi. In queste ipotesi la pubblicazione è lecita anche quando lâimmagine non sia strettamente essenziale allâespletamento del diritto di cronaca.
B) Criteri di valutazione del pregiudizio
La sussistenza o meno del pregiudizio allâonore e al decoro deve essere valutata in concreto.
Devono essere considerati:
La giurisprudenza ha considerato non lesiva dellâonore, della reputazione o del decoro la pubblicazione della fotografia di una cubista scattata durante una serata in discoteca.
C) I minori
Non sono liberamente pubblicabili le immagini dei minori coinvolti in procedimenti penali nĂŠ quelle di soggetti ammanettati o sottoposti ad altri mezzi di coercizione fisica. Ă vietata la pubblicazione dellâimmagine dei minorenni che siano coinvolti in un processo penale in veste di testimoni, persone offese o danneggiati dal reato.
Possono consentirne la pubblicazione:
Ă vietata, salvo che la persona vi consenta, la pubblicazione dellâimmagine di persona privata della libertĂ personale ripresa con manette ai polsi ovvero con altro mezzo di coercizione fisica.
Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertĂ personale va invece ritenuta lecita. In altri termini, la foto di un imputato in stato di arresto, se lo ritrae in una posa in cui non sono visibili le manette, non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione.
La lesione dellâonore, della reputazione e dellâidentitĂ personale: rimedi
La lesione dellâonore, della reputazione e dellâidentitĂ personale esige rimedi diversi secondo i caratteri del fatto e del mezzo offensivo. Lâimmissione nel circuito informativo di notizie false o calunniose può determinare danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il risarcimento è un rimedio importante a tutela della persona, soprattutto alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato lâart. 2059 c.c. A esso si affianca, in certi casi, in funzione riparatoria, la pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche (art. 8 l. n. 47/1948; art. 32 d. lgs. n. 177/2005) e lâordine del giudice di dare pubblicitĂ alla sentenza mediante inserzione o comunicazione (art. 120 c.p.c.).
Sotto il profilo della tutela ex post, il pregiudizio della reputazione talvolta si proietta anche sulla vita sociale della vittima, alterandola in senso deteriore. Siamo sul piano del danno non patrimoniale il quale comprende due aspetti entrambi risarcibili: morale e alla vita di relazione. Questo tipo di danno, attenendo al dolore e alla sofferenza, non è facilmente quantificabile. Manca un criterio cui ancorare il risarcimento.
La lesione della reputazione mediante lâopera artistica
Riportiamo qui un caso di lesione della reputazione mediante lâopera artistica (Cass., 7.5.2009, n. 10495, in Corr. giur., 2009, 7, p. 904 ss., con nota di V. CARBONE, Diffamazione televisiva) commentato da Antonio Gorgoni nel suo articolo Articolo La lesione della reputazione mediante lâopera artistica: i limiti alla critica, alla satira e allâesercizio delâarte.
Una madre citava in giudizio la Rai e un attore-scrittore, asserendo che il monologo dallo stesso recitato in un programma televisivo fosse diffamatorio e lesivo dellâonore. Lâopera era stata costruita su un fatto tragico, riportato dalla stampa e dalle televisioni, riguardante la morte di bambini in seguito alla caduta in un pozzo artesiano. In particolare la madre di uno di questi contestava una frase contenuta nel monologo:
Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, ma la Corte dâappello ha riformato la sentenza condannando la Rai e lâattore a risarcire, in solido, il danno subito dalla madre che aveva perso il figlio. La sentenza è stata impugnata in Cassazione la quale, per la prima volta, si è pronunciata sulla diffamazione mediante unâopera artistica.
La lesione della reputazione mediante lâopera artistica. Lâespressione artistica
Lâopera dâarte è una creazione intellettuale. Prende spunto, talvolta, da fatti realmente accaduti per proporre un messaggio, un valore o un disvalore su cui riflettere.
In questo caso la Cassazione affronta un punto essenziale: se lâautore dellâopera debba rispettare la veritĂ o sia libero di alterarla, anche sostanzialmente, per perseguire uno scopo che trascenda il fatto stesso.
Secondo una prima risposta lâespressione artistica, anche se inventa situazioni ed eventi non accaduti collegandoli ad altri realmente verificatisi, deve rispettare lâonore e la reputazione dei soggetti coinvolti. Il che implicherebbe lâillegittimitĂ dellâattribuzione di fatti non accaduti e lesivi della reputazione.
La lesione della reputazione mediante lâopera artistica. La differenza tra arte, cronaca e saggistica
Questa impostazione cosĂŹ netta, rigettata dalla Suprema Corte, non tiene conto della differenza tra arte, cronaca e saggistica nĂŠ del diverso atteggiamento di chi fruisce di uno di tali generi. Chi attinge a una fonte di notizie, come un quotidiano, esercita il diritto di essere informato e cerca la veritĂ . Chi assiste a uno spettacolo o a un film asseconda, tendenzialmente, un piacere.
I giudici di legittimitĂ svolgono, invece, un ragionamento condivisibile volto a contemperare dignitĂ , onore e reputazione con il libero esercizio dellâarte. Valori, questi, tutti protetti dalla Costituzione. La notizia giornalistica, il saggio o il documentario perseguono distinte finalitĂ . Rispettivamente informare il lettore, ricostruire attraverso collegamenti e riferimenti una vicenda politica o storica e documentare, mediante immagini, fatti o modi di vivere. Il tratto comune è offrire la veritĂ , oggettiva o filtrata dalla prospettiva dellâautore.
La lesione della reputazione mediante lâopera artistica. La finalitĂ dellâopera artistica.
Lâopera artistica è, invece, nella sua essenza, atto creativo con il quale lâartista, al fine di affermare ideali e valori,
In teoria è agevole distinguere lo scritto con finalitĂ informative o culturali dallâopera artistica che, per vocazione, oltrepassa la veritĂ . Ma nella pratica il giudice, talvolta, è chiamato a compiere una difficile valutazione sul crinale del lecito. Per decidere sullâoffensivitĂ di un monologo, atto creativo, occorre, secondo la Cassazione, un accertamento diverso
La diversitĂ sussiste, continua la Suprema Corte, sia in ordine allâeffettivo verificarsi del danno sia alla reale volontĂ dellâartista di ledere la dignitĂ altrui.
Lâargomentazione della sentenza
Seguiamo piĂš da vicino lâargomentazione della sentenza. Sotto il primo profilo, per ritenere che lâonore sia stato leso non è sufficiente accertare la falsitĂ contenuta nellâopera artistica,
Se lâalterazione della veritĂ non rende illecita lâopera artistica,
In altri termini con lâespressione ÂŤal di fuori di ogni sforzo creativoÂť, si vuol sottolineare che la frase o lâimmagine offensiva, per essere illecita, deve risultare da un atto o da un supporto non qualificabile opera artistica.
In tal caso il pubblico o il lettore percepirĂ la frase o la rappresentazione come veritiera e gratuitamente offensiva. In sostanza se lâarte, nel manifestarsi, non è astretta da limiti, il suo fruitore non può pensare di acquisire la veritĂ oggettiva. Su questo decisivo aspetto la Cassazione ha incentrato la motivazione: la frase contestata dalla madre ÂŤpuò sicuramente definirsi aspra, brutale e, per certi versi, crudele, ma, di certo, non può aver fatto credere ad alcun telespettatore che effettivamente quei bambini siano stati vittime della furia omicida e paranoica delle loro madriÂť.
Alla funzione dellâarte si lega strettamente il secondo profilo, innanzi indicato, riguardante la volontĂ dellâartista di diffamare (elemento soggettivo). Se lâarte è creazione, lâautore del monologo che trae spunto da fatti veri va oltre i medesimi ovvero, come si esprimono i giudici di legittimitĂ , ÂŤtrasfiguraÂť gli stessi. E ciò a scopo creativo non diffamatorio. Per fugare ogni dubbio sulla natura offensiva del monologo, è altresĂŹ importante porre lâaccento sul contesto spazio-temporale in cui lo stesso è inserito. Nel caso di specie era emerso che lâattore, prima di recitare nella trasmissione televisiva, aveva spiegato la finalitĂ del suo scritto. Egli intendeva riflettere sulla morte per tentare di esorcizzarla e di sconfiggerla. Lo spettatore, quindi, non poteva assolutamente pensare che i fatti ulteriori attribuiti alla madre fossero veri e non piuttosto funzionali al messaggio insito nella creazione artistica.
Il ragionamento della Cassazione non è, tuttavia, del tutto convincente quando esclude, in assoluto, che il lettore o lo spettatore di unâopera artistica voglia conoscere la veritĂ ; oppure che lo stesso non possa essere indotto dallâartista ad acquisirla.
Un film è una forma dâarte, ma le valutazioni e le sensazioni suscitate nel pubblico possono far maturare un giudizio negativo sul personaggio protagonista del film. Ciò accade ove ci si convinca che i fatti infamanti, attribuiti a un soggetto, siano veri o probabili. Se un regista, nel ripercorrere la vita di un politico, rappresenta oltre fatti veri episodi e vicende immorali o illegali la cui veridicitĂ non sia stata dimostrata, dovrebbe ritenersi lesa la reputazione della persona su cui il film verte. Il reato, in tal caso, non è escluso dallâesimente della libertĂ della manifestazione artistica nĂŠ dallâidea â discutibile â che lâarte trascenda sempre i fatti da cui muove. La persona, invece, può essere diffamata attraverso un film se alcune scene ingenerino nello spettatore la convinzione (o il dubbio) che i fatti rappresentati siano veri.