Diritto di immagine e finalità didattica: quando non serve il consenso

Diritto di immagine e finalità didattica: quando non serve il consenso

Diritto di immagine e finalità didattica: quando non serve il consenso

Leggi prima la guida completa: Diritto di immagine in Italia →

Stai preparando un manuale, un corso online, un libro di testo o del materiale formativo e vuoi usare la foto di un personaggio noto per illustrare un concetto? La regola generale è che serve il consenso — ma la legge prevede un’eccezione per i fini didattici e culturali. Il confine, però, è più sottile di quanto sembri.


L’eccezione didattica nell’art. 97 LDA

L’art. 97 della Legge 633/1941 stabilisce che il consenso della persona ritratta non è necessario quando la riproduzione dell’immagine è giustificata da:

  • finalità scientifiche, didattiche o culturali
  • esigenze di giustizia o polizia
  • scopi di pubblica informazione legati alla notorietà della persona

Queste eccezioni non si sovrappongono e non sono intercambiabili. Per i contenuti formativi e divulgativi, quella rilevante è la prima: finalità scientifiche, didattiche o culturali.


Quando l’eccezione si applica

L’eccezione didattica si applica quando l’immagine:

Illustra direttamente il contenuto che si insegna. La foto di un atleta in azione per spiegare una tecnica sportiva specifica, l’immagine di un artista per contestualizzare un movimento culturale, il ritratto di uno scienziato per raccontarne la scoperta. L’immagine deve essere funzionale al contenuto didattico — non decorativa.

È proporzionata allo scopo. Non basta che il materiale abbia una finalità didattica: l’uso dell’immagine deve essere necessario per raggiungere quello scopo. Se lo stesso risultato si ottiene con un disegno, un’illustrazione o un’immagine in pubblico dominio, l’uso della foto del personaggio noto non è giustificato.

Non ha finalità commerciali dirette. Il materiale può essere venduto — un libro di testo o un corso a pagamento non perdono automaticamente il carattere didattico — ma l’immagine non deve servire a promuovere il prodotto o a suggerire un’approvazione del personaggio ritratto.


Dove finisce l’eccezione: i casi critici

La copertina

La copertina di un manuale o di un corso ha una funzione commerciale e promozionale, non didattica. Usare l’immagine di un personaggio famoso in copertina — anche se il contenuto del manuale è genuinamente didattico — richiede il consenso. L’immagine serve a vendere, non a insegnare.

L’endorsement implicito

Anche se l’uso è interno al testo e formalmente didattico, se la presentazione dell’immagine fa pensare che il personaggio abbia approvato o collaborato al materiale, si configura un illecito. Frasi come “come insegna [nome]” o “il metodo di [personaggio]” associate all’immagine creano un’associazione non autorizzata.

Il materiale pubblicitario del corso

Un corso online con finalità didattiche genuine può usare immagini di personaggi noti nel contenuto delle lezioni. Non può però usare le stesse immagini nelle campagne di promozione del corso — social, newsletter, landing page — perché in quel contesto la funzione è pubblicitaria.

Il merchandise e i materiali secondari

Qualsiasi materiale derivato — gadget, stampe, poster, merchandising — che usa l’immagine del personaggio esula completamente dall’eccezione didattica e richiede sempre il consenso.


La regola pratica

Prima di usare l’immagine di un personaggio noto in un contesto formativo, rispondi a queste tre domande:

L’immagine serve direttamente a spiegare qualcosa, o è lì per attirare attenzione? Se la seconda, serve il consenso.

Il materiale potrebbe far pensare che il personaggio lo approvi? Se sì, serve il consenso.

L’immagine apparirà in contesti promozionali, anche secondari? Se sì, per quei contesti serve il consenso.

Nei casi dubbi — specialmente se il materiale è destinato alla vendita o ha una distribuzione ampia — è sempre preferibile ottenere il consenso scritto o usare immagini in licenza.


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Leggi anche: Diritto di immagine: guida completa → · Immagini di personaggi famosi: quando puoi usarle → · Articolo 10 c.c. e il consenso all’uso dell’immagine →

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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