La tutela del diritto di immagine del sosia

Diritto di immagine del sosia

Ai fini dell’applicazione delle norme, racchiuse nella Legge sul diritto d’autore italiana, si qualifica quale ritratto qualsiasi segno iconico evocativo dell’immagine personale.

diritto di immagine del sosia

La legge italiana prevede una tutela del diritto di immagine del sosia e censura l’utilizzo del sosia di un personaggio celebre per fini di promozione commerciale. La giurisprudenza ha chiarito che

“l’utilizzazione a fini pubblicitari dell’immagine di un sosia di persona nota senza il consenso di quest’ultima, costituisce illecito qualora, dai modi di diffusione dell’immagine, il pubblico destinatario del messaggio può essere indotto a considerare la stessa come riproduttiva delle sembianze della persona nota e non del sosia”. (Pretura di Roma, 6 luglio 1987)

Ad esempio, è stata ritenuta illegittima l’utilizzazione nell’ambito di una campagna pubblicitaria, di oggetti usati da un personaggio (Lucio Dalla) per caratterizzare la sua personalità (Pretura di Roma, 18 aprile 1984).

Diritto di immagine del sosia in pubblicità

Anche l’utilizzo, nell’ambito di una campagna pubblicitaria, dell’immagine di un sosia di un personaggio famoso, è stato ritenuto illecito, in quanto l’attrice famosa subirebbe una lesione del proprio diritto all’immagine in conseguenza della pubblicazione di fotografie di suoi sosia, qualora queste siano realizzate con modalità tali da ingenerare in un lettore di media avvedutezza l’erroneo convincimento che la persona effigiata sia l’attrice in questione e non il sosia. L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui è abusiva, non solo quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso della altre circostanze previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

In conclusione,

Si può affermare che sulla base del diritto vigente esiste un valore economico del proprio nome e della propria immagine ed il danno causato dallo sfruttamento non autorizzato del nome da parte di terzi, è pari al prezzo che il soggetto interessato avrebbe ottenuto se avesse venduto ad altri il diritto ad utilizzare la propria immagine.

Una decisione a favore dei creatori di videogiochi

diritto di immagine del sosia

Se la legge di New York fosse stata pensata per limitare l’uso del solo “evocare” la personalità di un personaggio noto oppure se solo il prendere spunto fosse stato considerato un illecito, allora i creatori di videogiochi, come in questo caso, ma anche i biografi, i fumettisti, gli artisti, i pittori, i caricaturisti e i romanzieri, che semplicemente “evocano” o si ispirano alla personalità di un individuo, dovrebbero dimostrare che l’uso era protetto dal primo Emendamento.

Una dimostrazione siffatta può essere difficile da rendere e quindi costosa.

La Corte suprema, contrariamente a quanto statuito nella sentenza qui discussa, ha recentemente rigettato l’appello della Electronic Arts (Electronic Arts v. Davis, U.S. Supreme Court, No. 15-424). Il caso riguarda il rapporto tra il Primo Emendamento della Costituzione americana, che garantisce il diritto alla libertà di espressione, e le leggi dello stato sul diritto alla divulgazione dell’immagine, che limitano i modi di utilizzo dei nomi, delle sembianze e dell’immagine di personaggi famosi. La Suprema Corte non ha ritenuto “in questo caso che l’uso di immagini somiglianti ad ex giocatori della NFL in un videogioco fosse protetta dal primo Emendamento”. Una sentenza dunque contraria a quegli artisti che intendono creare ritratti veri di persone esistenti.

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