Diritto d’autore, banche dati e programmi per elaboratore

Diritto autore banche dati

Diritto autore banche dati. 

La Direttiva 96/9/CE definisce la banca dati come: “una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo” (art. 1. n. 2); e prevede una tutela giuridica delle “banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore” (art. 3).

In relazione alla estensione di tale forma di tutela l’art. 3 stabilisce che “La tutela delle banche dati in base al diritto di autore (omissis) non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto”.

La tutela.

La tutela è accordata non al suo contenuto bensì ai criteri che sono alla base del suo funzionamento: ad es. modalità di accesso e di ricerca, che devono essere più di uno.

La titolarità della banca dati spetta “all’autore di una b.d. (che) è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l’ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto”.

L’accesso ad una banca dati, ad opera dell’utente legittimo gli consente di compiere una serie di operazioni, quali: la riproduzione, la traduzione, la distribuzione al pubblico, la comunicazione, ecc. che gli sono necessarie per l’accesso al contenuto della b.d. e l’impiego normale di quest’ultima senza l’autorizzazione dell’autore della b.d. (art. 5).

Il diritto d’autore.

La definizione di tale diritto, unitamente alla sua estensione in relazione alla costituzione ed all’accesso delle banca dati, si trova in una pronuncia del 2009 della Corte europea di Giustizia. L’oggetto della controversia riguardava l’interpretazione dell’art. 2, lett. a) della Direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societĂ  dell’informazione e sui requisiti d’esenzione degli atti di riproduzione temporanea ai sensi dell’art. 5 di tale direttiva.

Una volta che sia riconosciuto il diritto di autore a tutela di una opera dell’ingegno, all’autore spetta il diritto di autorizzare o vietare la riproduzione della propria realizzazione.

Tale diritto si estende anche alle singole parti dell’opera purchè tali elementi siano di per sé da intendersi quali opere letterarie o artistiche.

Il diritto d’autore, alla luce della Direttiva 2001/29/CE, trova applicazione “solamente ad un oggetto che abbia carattere di originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale dell’autore.”

Benché non espressamente indicato nella sopra citata direttiva, si rileva che tale diritto trova applicazione anche in riferimento alle diverse parti di una opera, “a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa”.

L’estrazione, a mezzo di programmi elettronici ed attraverso l’impiego di parole chiave, di parti di articoli di giornali che, però, sono sufficienti ad essere identificati quali espressione di una creazione intellettuale dell’autore che le impiega, rientra nella fattispecie normata e protetta dalla direttiva in questione.

Affinché un atto di riproduzione sia esente dal diritto di autore, di cui all’art. 2 della direttiva, devono essere rispettati cinque requisiti:

  • tale atto sia temporaneo,
  • sia transitorio o accessorio,
  • costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico,
  • il procedimento sia seguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali;
  • tale atto sia privo di rilievo economico proprio.

Questi requisiti devono essere tutti presenti, “nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi implica che l’atto di riproduzione non è esente, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della stessa”.

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