Spezzoni di film: si devono pagare i diritti d’autore?

Creare un’opera nuova utilizzando spezzoni di film? Se si volessero usare spezzoni di vari film, sarebbe necessaria un’autorizzazione dai singoli autori? Si dovrebbero pagare i diritti per gli spezzoni utilizzati? La risposta l’ho data con un parere legale ad un cliente che stava organizzando una mostra/ evento culturale.

Una società che organizzava eventi, durante il corso di una mostra dedicata ad un personaggio storico, avrebbe voluto dedicare una sala ai vari film che lo vedevano protagonista, mettendo insieme i vari spezzoni che lo riguardavano e descrivendone, cosi, la sua personalità. Gli spezzoni erano rimontati con un filone logico e senza aggiunta di musica, ma con i dialoghi originali.

La legge sul diritto d’autore si riferisce ad opere del genere definendole opere audiovisive, di per sé protette dal diritto in quanto opere autonome (Art. 3 della legge 633/41). Si tratta di opere assimilabili alle opere cinematografiche ma che si esprimono mediante un insieme organico di immagini in movimento corredate da suoni o musiche, non necessariamente a contenuto narrativo (senza pretesa esaustiva lo sono i videoclip musicali, i programmi televisivi di intrattenimento ed i videogiochi). Gli spezzoni sono vere e proprie sequenze di film ripresi con i relativi dialoghi inseriti però in un diverso contesto che li snatura da quello loro originale, ma che crea comunque un video con un suo filone narrativo.

Nel diritto d’autore, come in tutti i rapporti tra professionisti, riveste un ruolo centrale e deve essere sempre rispettata, la regola del consenso. Il principio è semplice: vuoi usare un’opera di altri? Allora chiedi il permesso. A volte è più facile di quello che sembra ed in ogni caso avere il consenso dell’autore è essenziale per la buona riuscita di un lavoro artistico originale.

Il consenso non è solo il presupposto dettato dalla legge sul diritto d’autore per utilizzare legittimamente l’opera di qualcun altro, ma è anche una regola di buona educazione che considero fondamentale per chi naviga online e utilizza gli strumenti di diffusione offerti dal web.

Ma tornando al fatto, premesso che, come sopra visto, per utilizzare gli spezzoni devo chiedere l’autorizzazione, quello che interessa è: se voglio usare spezzoni di vecchi film e rimontarli insieme a chi devo chiedere il consenso? Quale richiesta deve essere inoltrata all’avente diritto per ottenere la relativa licenza per l’utilizzo?

L’opera cinematografica è formata da più elementi (il soggetto, la sceneggiatura, la musica) che conservano una propria autonomia rispetto ad essa, proprio come accade nelle opere collettive. La nostra giurisprudenza considera solo il regista come vero e proprio autore principale dell’opera. A lui, in quanto tale, infatti, spetta la determinazione del momento di compimento dell’opera (il cosiddetto diritto di final cut).

Occorre però fare una distinzione fondamentale per quanto riguarda i diritti spettanti ai soggetti autori dell’opera. Infatti, occorre distinguere il diritto morale dal diritto patrimoniale d’autore.

Il diritto patrimoniale d’autore è costituito dal diritto alla utilizzazione economica esclusiva dell’opera (art. 12 LDA e art. 2577 c.c). Essa consiste nel diritto di autorizzare o meno la riproduzione, la trascrizione o la distribuzione del film e di percepire un compenso.

Il diritto morale consiste, invece, nel diritto dell’autore di rivendicare la paternità dell’opera, di opporsi a modificazioni e deformazioni dell’opera (come potrebbe essere il rimontaggio degli spezzoni) e a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa e di ritirare l’opera dal commercio (artt. 142 e 143 LDA). I diritti morali spettano ai coautori. Al produttore, che è colui che finanzia la realizzazione dell’opera cinematografica, invece, spettano i diritti di utilizzazione economica nei limiti dello sfruttamento cinematografico.

Ma torniamo al caso in esame.

Trattandosi di una mostra a pagamento, l’iniziativa non può rientrare negli eventi a scopo culturale o didattico, per i quali si può prescindere, generalmente, dalla richiesta del consenso o dell’autorizzazione dell’avente diritto (art. 70 LDA). Al fine di rientrare nell’utilizzo lecito di un’opera altrui, senza il preventivo consenso del titolare, è necessaria la sussistenza di una causa di giustificazione, tendenzialmente rivolta ad escludere lo scopo di lucro.

Lo scopo di lucro, rappresentato dall’obbligatorio acquisto del biglietto per prendere parte alla mostra, è evidente.

Ne consegue che per utilizzare parti dei film in questione occorre ottenere il consenso degli aventi diritto. Per regolarizzare un utilizzo come quello ipotizzato, si deve contattare il produttore e richiedere una autorizzazione alla diffusione dei singoli spezzoni, anche se di pochi secondi.

Per essere certi di non incorrere in nessuna violazione è consigliabile anche ottenere una manleva che dica non vi è violazione del diritto morale d’autore.

La manleva è utile perché, inserendola ci si protegge da un’azione di violazione del diritto morale d’autore. Esiste, infatti, la possibilità che gli autori dell’opera, come sopra evidenziati, o i loro eredi, possano avanzare una domanda di lesione del diritto morale d’autore per aver rimontato spezzoni di film insieme ed avere modificato l’opera in modo contrario alla sua integrità. Questa è un’ipotesi che potrebbe essere fatta valere, ma se mai qualsiasi avente diritto dovesse avanzare una qualche pretesa in tal senso, gli si potrà opporre la manleva o il fatto che il montaggio degli spezzoni è finalizzato a esaltare o spiegare, in un contesto comunque museale e di una certa levatura culturale, quello che è il personaggio su cui ruota la mostra.

Come usare online gli spezzoni di film o di serie tv?

Capita spesso, specialmente online, di vedere video contenenti spezzoni di film o serie tv. I video in questione hanno scopo didattico-scientifico e non è prevista la monetizzazione. L’idea è insegnare o spiegare una materia attraverso video contenenti spezzoni di film o serie tv. Ovviamente nessuno vedrà il video al posto del film o del telefilm, ma il rimando sarà al sito e ai recapiti che promuovono il lavoro di chi ha assemblato le immagini e creato il video.

Si possono usare brevi spezzoni di film o di serie tv durante un video per poi postarlo?

Sia che utilizzi uno spezzone video o audio, è consigliato aver richiesto (ed ottenuto) il permesso dal detentore del copyright, altrimenti c’è sempre il rischio che il video in cui includi lo spezzone di un film venga bloccato per violazione del copyright.

In America, negli Stati Uniti, nel caso come quello descritto, interviene la dottrina del fair use che consiste nel provare che l’uso degli spezzoni, anche senza autorizzazione del titolare del copyright, è comunque consentito e legittimo.

In Italia, l’unica norma assimilabile al fair use è l’articolo 70 della legge 633 del 1941, ma di essa la giurisprudenza dà un’interpretazione restrittiva. Con tale norma il legislatore ha inteso tutelare l’uso didattico, scientifico e di libera manifestazione del pensiero, in quanto ritenuti rilevanti al fine di diffusione della cultura, in considerazione del fatto che generalmente tali usi non entrano in concorrenza con il legittimo sfruttamento dell’opera da parte del titolare.

L’articolo in questione non riguarda specifiche categorie di opere, bensì si rivolge genericamente a tutte le opere, o più esattamente a brani o parti di esse.

Riassumendo i limiti imposti dall’articolo 70 sono tre:

  • è necessario che l’opera sia utilizzata non nella sua interezza, ma solo per parti, o brani;
  • devono sussistere gli elementi di critica, discussione, insegnamento o di ricerca scientifica;
  • l’utilizzo dell’opera non deve essere commerciale e non deve entrare in concorrenza con i diritti di sfruttamento del legittimo titolare.

Se usi un brano musicale in un tuo video, anche non commerciale, dovresti in teoria sempre chiedere l’autorizzazione all’autore.

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