Diritti di remake: soggetto, sceneggiatura e cosa si cede davvero nel contratto
Quando un produttore acquista i diritti di remake di un film straniero, cosa sta esattamente comprando? Il diritto di riscrivere solo la sceneggiatura, mantenendo il soggetto originale intatto? O il diritto di rielaborare liberamente l’intera opera, soggetto incluso?
La risposta sembra ovvia, ma in un caso reale ha generato un contenzioso importante: quello tra l’autore spagnolo del film Familia (1996) e la produzione italiana che ne ha realizzato il remake — Una Famiglia Perfetta (2012). La sentenza del Tribunale di Roma del 2019 ha chiarito i principi che regolano i diritti di remake nel diritto d’autore italiano, con implicazioni pratiche rilevanti per chiunque voglia produrre o cedere diritti di remake.
Soggetto e sceneggiatura: la distinzione fondamentale
Prima di entrare nel caso, è necessario capire la distinzione giuridica tra due elementi di un’opera cinematografica che spesso vengono confusi — anche nei contratti.
Il soggetto cinematografico
Il soggetto è l’opera letteraria — originale o derivata da un’opera preesistente — che sviluppa l’argomento e l’intreccio narrativo destinato a essere trasposto in forma cinematografica. Come ha chiarito il Tribunale di Roma in una sentenza del 2011 (n. 7918), nel soggetto vengono sviluppati gli snodi narrativi, le ambientazioni di massima, le caratteristiche dei protagonisti, con sufficiente elaborazione e specificità.
Il soggetto si distingue dalla sinossi — la mera idea-base o sunto non ancora sviluppato in forma narrativa — che non è tutelabile dal diritto d’autore.
La sceneggiatura
La sceneggiatura è la traduzione operativa del soggetto: riporta dettagliatamente e distintamente in quadri, sequenze e piani, gli ambienti, i personaggi, le situazioni e le azioni che saranno oggetto delle riprese, nonché i dialoghi. È lo strumento tecnico che permette di girare il film.
Il soggetto è l’ossatura narrativa; la sceneggiatura è la costruzione completa. Un soggetto di cinque pagine può diventare una sceneggiatura di cento.
Perché questa distinzione conta nei contratti di remake
Quando si cedono i “diritti di remake” di un film, si sta cedendo il diritto di rielaborare sia il soggetto sia la sceneggiatura — o solo la sceneggiatura, mantenendo il soggetto intatto? Questa domanda, apparentemente tecnica, è stata al centro del contenzioso che ha generato la sentenza del 2019.
Il remake come opera derivata
L’opera cinematografica è un’opera composta, creata con il contributo di più autori: l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore delle musiche originali e il regista, che ai sensi dell’art. 44 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) ne sono considerati coautori.
Il remake è un’opera derivata — un’opera che trae origine da un’opera preesistente e ne costituisce una rielaborazione creativa. Le opere derivate sono disciplinate dall’art. 4 della LDA (“elaborazioni di carattere creativo dell’opera originaria”) e dall’art. 2, n. 6 LDA per le opere cinematografiche.
Il principio fondamentale delle opere derivate è che la tutela dell’opera derivata non pregiudica quella dell’opera originaria: il remake è protetto come opera autonoma in virtù del suo specifico carattere creativo, ma la sua distribuzione può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originale.
Il caso Una Famiglia Perfetta: i fatti
Nel 2009, una produzione cinematografica italiana stipula con l’autore spagnolo di Familia — Josep Joan Bigas Luna, regista e autore del soggetto e della sceneggiatura dell’opera del 1996 — un contratto di opzione per la realizzazione di un film lungometraggio basato sull’opera originale.
Il film viene realizzato: è Una Famiglia Perfetta (2012), diretto da Paolo Genovese. Il collegamento narrativo con Familia è evidente: entrambi i film hanno come nucleo centrale un uomo solo e misantropo che assola una compagnia di attori per vivere una ricorrenza importante della propria vita simulando una famiglia che non ha.
La contestazione dell’autore spagnolo
L’autore spagnolo cita in giudizio la produzione italiana contestando, nei fatti, che gli autori italiani abbiano creato un soggetto nuovo anziché limitarsi a riscrivere la sceneggiatura dell’opera originale. La sua tesi: il contratto consentiva la realizzazione di una sola sceneggiatura derivata dal soggetto originario — non la creazione di un nuovo soggetto autonomo.
Le differenze tra i due film che la produzione italiana sottolineava come elementi di autonomia creativa erano significative: la collocazione temporale (il Natale in Una Famiglia Perfetta vs. il compleanno del protagonista in Familia), l’ambientazione (un casale in Umbria vs. una casa di città in Spagna), la caratterizzazione dei personaggi con tratti di grottesca comicità nel film italiano vs. un registro realistico e intimistico nello spagnolo, e soprattutto una soluzione narrativa finale completamente nuova — che svela le ragioni del protagonista attraverso una passata relazione sentimentale con l’attrice ingaggiata.
Cosa ha deciso il Tribunale di Roma
Il Tribunale affronta due questioni distinte e le risolve entrambe a favore della produzione italiana.
Prima questione: cosa include il diritto di remake
Il Tribunale chiarisce in modo netto che il diritto di remake si configura come diritto a rielaborare il film anteriore nella sua globalità — non solo la sceneggiatura. L’ipotesi dell’autore spagnolo — che la cessione potesse avere per oggetto solo il diritto di riscrivere una sceneggiatura fedele al soggetto originario — è in contrasto con la finalità perseguita dall’acquirente, che è quella di rielaborare l’opera anteriore con libertà di introdurre elementi narrativi e creativi del tutto nuovi.
Il contratto, del resto, non poneva limiti alla facoltà di rielaborazione: la cessione aveva per oggetto i “diritti di remake sul film Familia” senza restrizioni. In assenza di limitazioni esplicite, il diritto di remake include il diritto di elaborare anche il soggetto.
Seconda questione: il soggetto del remake è autonomo?
Il Tribunale conclude che il soggetto di Una Famiglia Perfetta è un’opera nuova ancorché derivata. Le differenze tra i due film — l’ambientazione, la collocazione temporale, la caratterizzazione dei personaggi, il registro narrativo, la soluzione finale — hanno imposto una riscrittura complessiva del soggetto che va ben oltre la mera trasposizione dell’originale.
La condivisione dell’idea-base (“un uomo che assola attori per simulare una famiglia”) non è sufficiente, perché l’idea in sé non è tutelabile. E la coincidenza di alcune situazioni e dialoghi non basta a sminuire l’apporto creativo degli autori italiani.
Conclusione: il soggetto di Una Famiglia Perfetta appartiene esclusivamente agli autori italiani. La rivendicazione del diritto morale di autore dell’autore spagnolo sul soggetto del remake è infondata.
Chi è titolare dei diritti sul remake
La sentenza chiarisce anche il regime di titolarità dell’opera derivata, che è uno dei punti più fraintesi nella contrattualistica del remake.
I diritti sull’opera derivata appartengono originariamente ai suoi autori — i rielaboratori — come specificato dall’art. 7 comma 2 LDA. Non si crea una situazione di comunione tra l’autore dell’opera originaria e gli autori del remake.
La tutela dell’autore originale avviene con uno strumento diverso: la regola per cui l’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, senza pregiudizio per la protezione di quest’ultima (art. 2 LDA). In pratica:
- il remake appartiene ai suoi autori italiani
- ma non potrebbe essere distribuito senza il consenso dell’autore spagnolo
- quel consenso era stato già dato contrattualmente con il contratto di opzione
- l’autore spagnolo non ha diritti morali sul soggetto del remake — che non è suo
Questo schema è importante da comprendere: l’autore originale non perde il controllo sulla propria opera, ma il controllo si esercita attraverso il contratto di cessione — non attraverso la comproprietà del remake.
Il contratto di opzione per un remake: cos’è e come funziona
Il contratto di opzione è lo strumento standard nell’industria cinematografica per bloccare i diritti di remake di un’opera straniera. Funziona così: il produttore paga un corrispettivo (il “prezzo dell’opzione”) al titolare dei diritti sull’opera originale, in cambio del diritto esclusivo di sviluppare il progetto per un periodo determinato — tipicamente da 12 a 36 mesi.
Durante il periodo di opzione:
- il titolare non può cedere gli stessi diritti ad altri produttori
- il produttore può sviluppare il soggetto, la sceneggiatura e cercare finanziamenti
- se il progetto viene avviato entro il termine, si esercita l’opzione e si perfeziona la cessione definitiva dei diritti di remake
- se non viene avviato, il contratto scade e i diritti tornano al titolare originale
L’opzione serve a entrambe le parti: il produttore ottiene il tempo per sviluppare il progetto senza rischiare di trovare i diritti ceduti ad altri nel frattempo; il titolare incassa il prezzo dell’opzione anche se il progetto non decolla.
Cosa deve contenere il contratto di cessione dei diritti di remake
Il caso Una Famiglia Perfetta insegna che molte controversie nascono da contratti che non definiscono con precisione l’oggetto della cessione. Queste sono le clausole da verificare — e negoziare — prima di firmare.
L’oggetto della cessione: con o senza limiti alla rielaborazione
Come ha chiarito il Tribunale, una cessione dei “diritti di remake” senza limitazioni esplicite include il diritto di rielaborare l’opera nella sua globalità — soggetto compreso. Se il cedente vuole imporre vincoli specifici (es. l’obbligo di mantenere il soggetto originale), deve farlo in modo esplicito e dettagliato nel contratto. In assenza di vincoli, il produttore è libero di rielaborare come ritiene opportuno.
Il territorio e la lingua
Il remake può essere realizzato in qualsiasi territorio e lingua, o solo in alcuni mercati? Un contratto che cede i diritti di remake “per il mercato italiano” e poi vede il film distribuito in tutto il mondo crea problemi se non è previsto esplicitamente.
I media e i formati
I diritti di remake coprono solo il film cinematografico, o anche un’eventuale serie televisiva, un musical, un adattamento teatrale? Con la convergenza tra cinema e streaming, questa clausola è sempre più rilevante.
Il compenso: prezzo dell’opzione e compenso finale
Il contratto deve specificare: il prezzo dell’opzione (pagato subito, non rimborsabile); il compenso per l’esercizio dell’opzione (pagato quando il progetto viene avviato); eventuali royalties sull’incasso del film.
L’obbligo di credito all’autore originale
Il cedente ha interesse a che nei titoli del remake compaia un riferimento all’opera originale e ai suoi autori. Questa clausola tutela i diritti morali dell’autore originale e deve essere definita con precisione: dove compare il credito, con quale formula, in quale ordine rispetto agli altri crediti.
La clausola di rientro dei diritti
Se il progetto non viene avviato entro un termine, i diritti tornano al cedente. Ma cosa succede se il produttore esercita l’opzione e poi non realizza mai il film? Prevedere una clausola di rientro dei diritti anche per questa ipotesi è nell’interesse del cedente.
→ Approfondimento: Co-produzione cinematografica: struttura giuridica e contratti
L’idea non è tutelabile: dove inizia il soggetto
Uno degli insegnamenti più importanti della sentenza riguarda la linea di confine tra ciò che è tutelabile e ciò che non lo è.
L’idea-base — un uomo che assola attori per simulare una famiglia — non è tutelabile dal diritto d’autore. Lo stesso vale per qualsiasi idea narrativa generica: un detective che risolve delitti, un viaggio di formazione di un giovane eroe, un amore impossibile tra due persone di classi sociali diverse. Le idee appartengono a tutti.
La tutela inizia quando l’idea viene sviluppata in un soggetto cinematografico sufficientemente specifico: con personaggi caratterizzati, snodi narrativi definiti, ambientazioni precise, sviluppo dell’intreccio. È lì che inizia il contributo creativo proteggibile.
Questa distinzione ha una conseguenza pratica rilevante per chi subisce una presunta “copia” della propria idea: se la somiglianza riguarda solo il nucleo narrativo di base, non ha basi giuridiche. Se invece riguarda la specifica elaborazione di quel nucleo — i personaggi come caratterizzati, le situazioni come sviluppate, i dialoghi — potrebbe configurare una violazione.
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Le lezioni pratiche per produttori e autori
Per i produttori che acquistano diritti di remake
Un contratto di opzione senza limitazioni alla rielaborazione vi protegge. Come chiarito dalla sentenza, la cessione dei diritti di remake include la libertà di rielaborare il soggetto. Ma questa libertà deve essere preservata nel contratto: se il cedente propone clausole che limitano la rielaborazione al solo adattamento della sceneggiatura originale, quella clausola è una limitazione significativa dei diritti di remake e va negoziata attentamente.
Documentate il processo creativo del nuovo soggetto. In caso di contestazione, la prova che gli autori del remake hanno sviluppato autonomamente il nuovo soggetto — bozze datate, corrispondenza interna, confronto delle differenze tra le opere — è il materiale su cui si vince o si perde un contenzioso come quello del caso Familia.
Per i cedenti che vendono diritti di remake
Se volete mantenere il soggetto intatto, scrivetelo esplicitamente. Un contratto che cede “i diritti di remake” senza limitazioni non riserva all’autore originale alcun controllo sul soggetto del remake. Se l’intenzione è quella di cedere solo il diritto di riscrivere la sceneggiatura mantenendo il soggetto originale, questa limitazione deve essere espressa in modo inequivocabile.
Il contratto di opzione è il momento della tutela. Una volta ceduti i diritti senza limitazioni, il cedente non ha strumenti per contestare il modo in cui l’acquirente elabora l’opera. Tutto si gioca nella fase di negoziazione del contratto.
Il credito nell’opera derivata è un diritto morale, non economico. Anche se il cedente non ha diritti patrimoniali sul soggetto del remake, ha il diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera originale da cui il remake trae origine. Questa tutela va esplicitata nella clausola di credito del contratto.
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Domande frequenti
Cosa si intende per diritti di remake di un film?
Il diritto di rielaborare un’opera cinematografica preesistente nella sua globalità per creare un’opera nuova. Include il diritto di rielaborare il soggetto, non solo la sceneggiatura. Senza limitazioni esplicite nel contratto, il produttore che acquista i diritti di remake è libero di reinterpretare l’opera originale introducendo elementi narrativi e creativi del tutto nuovi.
Qual è la differenza tra soggetto e sceneggiatura nel diritto d’autore?
Il soggetto sviluppa l’argomento e l’intreccio narrativo con sufficiente specificità (personaggi, snodi, ambientazioni). La sceneggiatura riporta dettagliatamente in quadri e sequenze ambienti, personaggi, azioni e dialoghi per le riprese. Il soggetto è la base; la sceneggiatura è la traduzione operativa. Entrambi sono protetti dal diritto d’autore come opere autonome.
Chi è titolare dei diritti d’autore sul remake?
Gli autori del remake — i rielaboratori — sono i titolari originari dell’opera derivata (art. 7 comma 2 LDA). L’autore originale non è comproprietario. La sua tutela consiste nel fatto che il remake non può essere distribuito senza il suo consenso — che deve essere stato dato contrattualmente.
Cos’è un contratto di opzione per un remake?
Un accordo con cui il produttore paga un corrispettivo per avere il diritto esclusivo di sviluppare il progetto per un periodo determinato. Se il progetto viene avviato entro il termine si esercita l’opzione e si perfeziona la cessione definitiva; altrimenti i diritti tornano al cedente.
Se un remake ha un soggetto diverso dall’originale, l’autore originale mantiene diritti?
Sì, in modo indiretto. Anche se il soggetto del remake è sufficientemente nuovo da avere propri autori, il remake non può essere distribuito senza il consenso dell’autore dell’opera originaria. Quel consenso deve essere stato dato contrattualmente nella cessione dei diritti di remake.
Il soggetto di un’idea generica è tutelato dal diritto d’autore?
No. La mera idea-base — una sinossi non sviluppata — non è tutelabile. La tutela inizia quando l’idea viene elaborata in un soggetto sufficientemente specifico, con personaggi caratterizzati, snodi narrativi definiti e sviluppo dell’intreccio.
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