La bestseller clause nei contratti cinematografici: il caso Vacano e Das Boot

La clausola best seller nei contratti cinematografici: Jost Vacano - Das Boot

 

 

Nel 1981, Jost Vacano firmò il contratto per dirigere la fotografia di Das Boot — il film di Wolfgang Petersen che sarebbe diventato uno dei grandi capolavori del cinema di guerra. Il suo compenso fu circa 180.000 marchi tedeschi. Nessuna partecipazione agli incassi. Il film generò oltre 100 milioni di dollari a livello globale e continuò a produrre proventi per decenni — da televisione, DVD, VOD, diritti internazionali. Vacano non vide nulla di tutto questo.

Nel 2002, la Germania introdusse nel suo diritto d’autore la Bestsellerparagraph — la clausola che consente agli autori di richiedere un compenso aggiuntivo quando la remunerazione iniziale risulta manifestamente sproporzionata rispetto al successo dell’opera. Vacano usò questa norma e vinse. Il Tribunale di Monaco lo condannò — vent’anni dopo — a ricevere 475.000 euro e il 2,25% dei proventi futuri di Das Boot.

Oggi lo stesso meccanismo esiste in Italia, introdotto dal D.Lgs. 177/2021 all’art. 110-quinquies LDA.

Il caso Vacano: i fatti

Jost Vacano è il direttore della fotografia di Das Boot (1981) e di film come RoboCop e Total Recall di Paul Verhoeven. Per Das Boot, uno dei film tedeschi più premiati e distribuiti della storia, aveva ricevuto un compenso fisso di circa 180.000 marchi tedeschi — senza alcuna partecipazione agli incassi futuri.

Il film nel tempo ha continuato a generare proventi significativi: Bavaria Film aveva guadagnato 9,5 milioni di dollari in 12 anni (2002-2014), Eurovideo — distributore dei diritti DVD e VOD — 10,8 milioni nello stesso periodo, e WDR aveva trasmesso il film circa 54 volte in televisione tra il 2002 e il 2012.

Vacano, forte della nuova norma introdotta nel 2002 nel diritto d’autore tedesco, ha citato in giudizio i produttori (Bavaria Film e WDR) e il distributore (Eurovideo) sostenendo che il suo contributo creativo era stato determinante per il successo del film e che il compenso originario era manifestamente sproporzionato rispetto ai proventi generati.

La norma tedesca e la sentenza di Monaco

Il Bestsellerparagraph — il §32a dell’Urheberrechtsgesetz (UrhG), la legge tedesca sul diritto d’autore — consente agli autori di richiedere un compenso aggiuntivo quando la remunerazione pattuita risulta “grossolyanamente iniqua” rispetto ai proventi generati dall’opera. La norma si applica anche in caso di cessione definitiva dei diritti — l’autore non perde il diritto all’adeguamento per il fatto di aver ceduto tutto.

Il Tribunale di Monaco ha dato ragione a Vacano. La sentenza ha condannato Bavaria Film, WDR ed Eurovideo a corrispondere complessivamente 475.000 euro calcolati sui proventi del film tra il 2002 e il 2014, oltre a una quota del 2,25% su tutti i proventi futuri di Das Boot.

La decisione è rilevante per un principio che va oltre i numeri: il tribunale ha riconosciuto che il contributo creativo di un direttore della fotografia può essere determinante per il successo di un film — e che questo contributo giustifica una partecipazione ai proventi anche quando il contratto originario non la prevedeva e i diritti erano stati ceduti definitivamente.

La Direttiva DSM e il contesto europeo

Il principio affermato dalla norma tedesca è stato poi formalizzato a livello europeo con l’art. 20 della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (Direttiva DSM), che ha imposto a tutti gli Stati membri di introdurre un meccanismo di adeguamento contrattuale equivalente.

La Direttiva stabilisce che autori e artisti interpreti o esecutori hanno diritto a una remunerazione ulteriore adeguata ed equa se quella inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi successivi derivanti dallo sfruttamento dell’opera.

L’Italia ha recepito la Direttiva con il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177, entrato in vigore il 25 dicembre 2021.

L’art. 110-quinquies LDA: il meccanismo italiano

Il D.Lgs. 177/2021 ha introdotto nella Legge sul Diritto d’Autore l’art. 110-quinquies LDA, che costituisce il meccanismo di adeguamento contrattuale italiano.

La norma prevede che autori e artisti interpreti o esecutori — direttamente o tramite organismi di gestione collettiva — hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa dal licenziatario o cessionario, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni.

La valutazione comprende tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera: vendite fisiche e digitali, streaming, sincronizzazioni, adattamenti, licenze, merchandising, messa a disposizione online dei fonogrammi. Non si valuta solo il canale principale — si guarda al quadro complessivo.

La norma non si applica ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva — che hanno già un regime specifico — né ai programmi per elaboratore.

→ Approfondimento: Art. 110-quater LDA: l’obbligo di rendicontazione verso autori e artisti

Quando scatta: la “manifesta sproporzione”

Il meccanismo si attiva quando la remunerazione originariamente pattuita risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi effettivi. Non è sufficiente che l’opera abbia avuto un buon successo commerciale: deve esserci una sproporzione manifesta tra il compenso ricevuto dall’autore e i proventi generati dall’opera per il licenziatario.

I parametri che rilevano nella valutazione:

  • Entità del successo: quanto ha guadagnato il licenziatario rispetto a quanto ha ricevuto l’autore
  • Contributo creativo dell’autore: quanto il suo apporto specifico ha contribuito al successo dell’opera — nel caso Vacano, la fotografia era uno degli elementi distintivi del film
  • Prassi di mercato: quale compenso avrebbe ricevuto un autore con lo stesso profilo per un’opera con lo stesso successo
  • Rischio assunto dal licenziatario: il tribunale valuta anche quanto rischio aveva assunto il licenziatario al momento del contratto originario

La giurisprudenza italiana sull’art. 110-quinquies è ancora in formazione — la norma è in vigore dal 2021 e i primi casi significativi stanno iniziando a emergere. Il caso Vacano rimane il riferimento comparativo più citato per capire come i tribunali valutano la sproporzione.

Come si attiva in pratica

Il meccanismo si attiva in quattro fasi, che si incastrano con il diritto di rendicontazione dell’art. 110-quater LDA.

Fase 1 — Acquisire i dati: l’autore richiede al licenziatario il rendiconto semestrale previsto dall’art. 110-quater LDA, che deve includere i proventi generati dall’opera per canale. Senza questi dati è impossibile valutare la sproporzione. Se il licenziatario non rendiconta, scattano le sanzioni AGCOM e la presunzione legale di inadeguatezza del compenso.

Fase 2 — Valutare la sproporzione: ricevuti i dati, l’autore e il suo legale confrontano il compenso totale ricevuto con i proventi generati dal licenziatario. Si valuta se la differenza configura una sproporzione manifesta, tenendo conto dei parametri descritti sopra.

Fase 3 — La richiesta formale: se la sproporzione è fondata, l’autore invia al licenziatario una richiesta scritta di adeguamento del compenso, specificando i dati di sfruttamento ricevuti, il calcolo della sproporzione e la remunerazione aggiuntiva richiesta.

Fase 4 — Negoziazione o AGCOM: il licenziatario può accettare di negoziare o rifiutare. In caso di mancato accordo, le parti possono rivolgersi all’AGCOM per la risoluzione della controversia ai sensi dell’art. 110-sexies LDA — che prevede un parere entro 90 giorni — o agire in giudizio.

Cosa inserire nei contratti

L’art. 110-quinquies è una norma imperativa — si applica indipendentemente da cosa dice il contratto. Ma includere esplicitamente il meccanismo nel contratto serve a definire i parametri operativi che la legge lascia aperti: quali proventi si considerano, come si calcola la sproporzione, in quanto tempo il licenziatario deve rispondere alla richiesta.

Clausola di adeguamento del compenso (art. 110-quinquies LDA)

Qualora la remunerazione pattuita risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento dell’opera in qualsiasi forma e per qualsiasi canale, l’Autore/Artista ha il diritto di richiedere per iscritto al Licenziatario/Cessionario una remunerazione ulteriore adeguata ed equa, ai sensi dell’art. 110-quinquies LDA. La richiesta deve specificare i proventi di riferimento e la remunerazione aggiuntiva proposta. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede entro [60] giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancato accordo entro tale termine, le Parti possono ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie prevista dall’art. 110-sexies LDA o agire in giudizio.

→ Approfondimento: Art. 110-quater: clausole di rendicontazione e adeguamento da inserire nei contratti
→ Approfondimento: Contratto discografico: clausole essenziali

Domande frequenti

Cos’è la clausola bestseller nei contratti cinematografici?

Il diritto dell’autore o artista di richiedere una revisione del compenso quando quello originariamente pattuito risulta manifestamente sproporzionato rispetto ai proventi effettivi dell’opera. Si applica anche dopo la cessione definitiva dei diritti.

Cosa ha ottenuto Jost Vacano nel caso Das Boot?

Il Tribunale di Monaco ha condannato Bavaria Film, WDR ed Eurovideo a pagargli 475.000 euro sui proventi 2002-2014 e il 2,25% di tutti i proventi futuri del film, a fronte di un compenso originario di circa 180.000 marchi senza partecipazione agli incassi.

La bestseller clause esiste nel diritto italiano?

Sì — è il meccanismo di adeguamento contrattuale dell’art. 110-quinquies LDA, introdotto dal D.Lgs. 177/2021 in attuazione della Direttiva DSM 2019/790.

Quando scatta il meccanismo?

Quando la remunerazione originaria è sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi effettivi dell’opera. Non basta che l’opera abbia avuto successo: serve una sproporzione manifesta tra compenso dell’autore e proventi del licenziatario.

Come si attiva in pratica?

Prima si acquisiscono i dati di sfruttamento tramite il diritto di rendicontazione (art. 110-quater LDA). Poi si invia al licenziatario una richiesta scritta di adeguamento. Se non si raggiunge un accordo, si può ricorrere all’AGCOM (art. 110-sexies LDA) o al giudice.

Si applica ai contratti già firmati?

Sì. L’art. 110-quinquies si applica ai contratti in essere, indipendentemente dalla data di firma. L’autore può richiedere l’adeguamento anche su contratti firmati prima del 2021, per i proventi generati dopo l’entrata in vigore della norma.


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Leggi anche: Art. 110-quater: obbligo di rendicontazione · Cessione dei diritti d’autore · Contratto discografico · Contratto di licenza royalties · Tassazione delle royalties

 

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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