Intelligenza artificiale e audiovisivo: il nostro panel al Lago Film Fest

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Cinema e intelligenza artificiale: parliamone al Lago Film Fest

Il 21 luglio 2026 siamo stati ospiti al Lago Film Fest, ai Barefoot Industry Days, per il panel «Confronti sull’applicazione dell’IA nel settore cinematografico» (16:15–17:45). Questo articolo raccoglie i temi che abbiamo affrontato, aggiornato con i riferimenti normativi più recenti.

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L’intelligenza artificiale è ormai entrata nel lavoro di chi fa cinema: c’è chi la usa per scrivere una scaletta, chi per uno storyboard, chi per ripulire un audio o generare un’immagine. Le difficoltà arrivano dopo, a film finito: di chi è? Si può sfruttare commercialmente? C’è il rischio che qualcuno avanzi pretese? Questi sono i temi che abbiamo portato al Lago Film Fest — il versante giuridico, quello a cui di solito si pensa troppo tardi.

Un’idea può essere un’opera d’arte? Un oggetto usato in modo diverso da quello per cui è stato inventato può ancora generare un’opera? È l’apporto umano, non il mezzo, a fare l’autore.

Le fonti normative: AI Act e Legge 132/2025

Chi fa cinema in Italia oggi lavora all’interno di due livelli normativi sovrapposti.

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024, è il quadro generale europeo sui sistemi di intelligenza artificiale. Classifica gli usi dell’IA per livello di rischio e introduce obblighi di trasparenza che decorrono progressivamente fino al 2028.

La Legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, è la prima legge organica sull’IA approvata da uno Stato membro UE. Non sostituisce l’AI Act — lo integra a livello nazionale. Per il settore creativo e cinematografico, i due articoli che contano di più sono:

  • Art. 70-septies LDA (nuovo) — disciplina il text and data mining per addestrare modelli IA: l’estrazione di contenuti da opere accessibili in rete e banche dati è consentita nel rispetto degli artt. 70-ter e 70-quater, salvo opt-out esplicito del titolare dei diritti. Chi ha un sito con un catalogo di opere protette può — e dovrebbe — inserire il file di opt-out.
  • Art. 612-quater c.p. (nuovo) — sanziona penalmente la diffusione illecita di contenuti generati o alterati con IA senza consenso: deepfake, fake news, contenuti che attribuiscono dichiarazioni false a persone reali.

Approfondisci: AI Act e Legge 132/2025 — quadro normativo completo

L’art. 1 l.d.a.: l’opera resta umana

Il punto di partenza del nostro panel era questo: la L. 132/2025 ha modificato l’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) introducendo per la prima volta in una legge italiana il principio esplicito che le opere create con l’ausilio di strumenti di IA sono protette, purché risultato del lavoro intellettuale dell’autore.

Il testo previgente tutelava solo le opere dell’ingegno di carattere creativo umano. Il nuovo testo chiarisce che l’uso dell’IA come strumento non esclude la tutela — ma non la garantisce nemmeno automaticamente. La distinzione che conta è tra:

  • IA come strumento — l’autore sceglie, scarta, monta, riscrive, imprime una direzione creativa. Il film porta la sua firma. La tutela sussiste.
  • IA come autore — il risultato viene accettato così com’è, senza apporto intellettuale umano significativo. Non c’è tutela autorale.

L’accortezza pratica resta una sola: conserva prompt, bozze e versioni scartate. Sono la prova migliore che il lavoro creativo lo hai fatto tu.

La sceneggiatura «tutta IA»: il rischio nelle catene dei diritti

Al panel del Lago Film Fest abbiamo discusso un caso che potrebbe sembrare ipotetico ma che sta diventando concreto: la sceneggiatura interamente generata da IA, senza modifiche sostanziali dell’autore.

Il problema non è solo teorico. Una sceneggiatura interamente generata da IA — e accettata così com’è — non ha un titolare dei diritti. Acquistarne i diritti equivale ad acquistare un’opera priva di tutela autorale, assimilabile a un’opera di pubblico dominio. Chi finanzia una produzione basata su quel materiale si trova con una catena dei diritti vuota — senza possibilità di opporsi a chi usa lo stesso materiale, senza tutela in fase distributiva, senza garanzie verso i broadcaster.

Questo è il rischio concreto nelle catene dei diritti cinematografici: un anello debole — una sceneggiatura non tutelata — può compromettere l’intera struttura contrattuale della produzione.

Approfondisci: la catena dei diritti cinematografici (chain of title)

Non tutti gli strumenti sono uguali

C’è una questione meno evidente ma importante: il materiale su cui lo strumento è stato addestrato. I sistemi generativi imparano da enormi quantità di opere altrui, spesso senza che si sappia con quali diritti siano state utilizzate.

Il rischio non è teorico: quando un modello ha appreso troppo da vicino da un’opera esistente, l’immagine o il suono che restituisce possono somigliarle più di quanto sia prudente. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23 aprile 2026 (IMAGIN.studio B.V.), ha riconosciuto la violazione degli artt. 13 e 18 LDA in un caso di training IA non autorizzato su render protetti — confermando che a rispondere della contestazione non è chi ha costruito il modello, ma chi quel risultato lo ha portato in un film.

Vale la pena leggere le condizioni d’uso prima di affidarti a uno strumento. I fornitori seri dichiarano su quali dati il sistema è stato addestrato e si impegnano a tenerti indenne — la manleva, in termini contrattuali — qualora un terzo avanzasse pretese.

Devo dichiarare che ho usato l’AI?

Conviene distinguere, perché la risposta non è unica. Dal 2 agosto 2026 (AI Act, art. 50 Reg. UE 2024/1689) chi pubblica un deepfake deve segnalarne la natura artificiale. Per le opere dichiaratamente artistiche o di fiction il regime è più flessibile: è sufficiente indicarlo in modo da non comprometterne la visione, per esempio con una nota nei titoli di coda.

DataCosa scattaA chi si applica
2 ago 2026Obblighi di trasparenza (art. 50): dichiarare i deepfake; regime più leggero per opere artistiche e di fictionChi pubblica e usa i contenuti (deployer)
2 dic 2026Marcatura tecnica “machine-readable” dei contenuti generatiFornitori dei modelli
2 dic 2027Obblighi per sistemi ad alto rischio autonomi (Allegato III)Fornitori e deployer di AI ad alto rischio
2 ago 2028Obblighi alto rischio per AI incorporata in prodotti (Allegato I)Fornitori e deployer di AI ad alto rischio

Fuori da questi casi non esiste un obbligo generale. Resta però una ragione pratica: festival, broadcaster e committenti lo chiedono sempre più spesso. Tieni nota di dove e come hai usato l’AI.

Gemelli digitali sul set

I gemelli digitali — repliche virtuali di attori usate per scene pericolose, ringiovanimento digitale, invecchiamento, o per riportare sullo schermo attori scomparsi — sono uno degli usi dell’AI generativa che più stanno trasformando il set cinematografico.

L’AI Act impone trasparenza sui contenuti generati o manipolati. Ma il quadro contrattuale è cambiato ancora di più dopo gli scioperi WGA e SAG-AFTRA del 2023: nessuna riproduzione virtuale senza consenso specifico e scritto, retribuzione per ogni scena “recitata” dal gemello. Questi principi stanno diventando clausole standard nei contratti internazionali — e le produzioni italiane che lavorano con attori internazionali o che puntano alla distribuzione estera devono tenerne conto.

Dopo la morte: eredi e testamenti digitali

Il consenso all’uso dell’immagine e della voce passa agli eredi. Il caso Paul Walker in Fast & Furious 7 è diventato un riferimento del settore: controfigure fisiche e un sosia digitale sono stati usati per completare il film con l’accordo della famiglia, dopo la morte dell’attore nel 2013.

La tendenza crescente — che abbiamo discusso al panel — è inserire nel testamento clausole che vietano o limitano la riproduzione IA post mortem di immagine e voce. Per gli attori in attività, queste clausole si negoziano già nei contratti con le produzioni, definendo cosa può essere fatto con la propria immagine digitale dopo la morte e per quanto tempo.

La voce: clonazione e tutele alternative

La clonazione vocale è uno dei fronti più delicati. Il punto di partenza è scomodo: il diritto d’autore non protegge il timbro vocale in sé. Lo ha confermato il caso Scarlett Johansson / OpenAI «Sky» (2024): la voce dell’assistente vocale di OpenAI era percepita come simile alla sua, ma non c’era una violazione autorale diretta da opporre.

Gli strumenti di tutela alternativi esistono, ma vanno costruiti in anticipo:

  • Il marchio sonoro — Giusy Ferreri ha registrato la propria voce come marchio: chi la usa senza autorizzazione viola un diritto di proprietà industriale opponibile.
  • Il diritto all’immagine — si estende alla voce come elemento identificativo della persona, con tutele civili e, dal 2025, anche penali (art. 612-quater c.p.).
  • La concorrenza sleale — applicabile quando l’uso della voce crea confusione con l’identità commerciale di un interprete professionista.

Tutti strumenti da presidiare nei contratti fin dall’inizio della lavorazione, non dopo che la clonazione è avvenuta.

Leggi anche: il caso Scarlett Johansson e la clonazione vocale AI

Clausole AI nei contratti: attori, sceneggiatori, doppiatori

Le clausole AI nei contratti cinematografici non sono più facoltative. Dal 2024, i contratti di produzione che accedono al tax credit cinematografico italiano (D.I. MiC-MEF 10 luglio 2024 n. 225) devono includere clausole specifiche sull’uso dell’intelligenza artificiale, pena l’inammissibilità o la decadenza dal beneficio.

Nei contratti con attori, sceneggiatori e doppiatori le clausole AI più importanti riguardano:

  • il consenso all’uso dell’immagine, della voce e della performance in forma digitale o sintetica
  • i limiti temporali e territoriali di quell’uso
  • la retribuzione per usi successivi del gemello digitale o della voce clonata
  • i diritti degli eredi e le limitazioni post mortem
  • la dichiarazione dell’uso dell’AI nella produzione ai fini del tax credit e dei requisiti di trasparenza

Un contratto che non disciplina questi punti espone la produzione a contestazioni durante la lavorazione e — soprattutto — in fase di distribuzione internazionale.

Approfondisci: il contratto di regia e le clausole AI
Leggi anche: cosa fa un avvocato del cinema

Promemoria

Le domande da porsi prima di iniziare:

  • Ho letto le condizioni dello strumento che sto usando?
  • Ho una licenza chiara su quello che produco, e una copertura se qualcuno reclama?
  • Sto conservando prompt, bozze e versioni?
  • Ho il consenso scritto per voci, volti e performance delle persone coinvolte?
  • I contratti con attori, sceneggiatori e doppiatori hanno clausole AI adeguate?
  • So dove ho usato l’AI, così posso dichiararlo a festival, committenti e ai fini del tax credit?

In sintesi

  • Con la L. 132/2025, le opere create con l’ausilio dell’AI sono protette purché risultato del lavoro intellettuale dell’autore — il principio antropocentrico è ora scritto nella legge italiana
  • Una sceneggiatura interamente generata da IA non ha un titolare dei diritti: acquistarla equivale ad acquistare un’opera priva di tutela, con conseguenze concrete sulla catena dei diritti
  • Dal 2 agosto 2026 (AI Act, art. 50) chi pubblica deepfake deve dichiararne la natura artificiale; per le opere artistiche e di fiction il regime è più flessibile
  • Il diritto d’autore non protegge il timbro vocale: la tutela si costruisce con il marchio sonoro, il diritto all’immagine e le clausole contrattuali — prima che la clonazione avvenga
  • I gemelli digitali richiedono consenso specifico e scritto, e retribuzione per ogni scena; il consenso passa agli eredi
  • Le clausole AI nei contratti cinematografici sono obbligatorie per accedere al tax credit italiano (D.I. MiC-MEF 225/2024)
  • La macchina resta strumento, mai soggetto di diritti. I grandi risultati del cinema nascono — e nasceranno — dall’imperfezione umana

Domande frequenti

Un film o un’immagine creati con l’AI sono protetti dal diritto d’autore?

Dipende dal contributo umano. Con la L. 132/2025 le opere create con l’ausilio dell’IA sono protette se risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Il risultato puramente automatico non lo è. Conserva prompt, bozze e versioni scartate: sono la tua prova.

Una sceneggiatura interamente generata dall’AI è tutelabile?

No, salvo modifiche sostanziali. La conseguenza contrattuale è grave: acquistarne i diritti equivale ad acquistare un’opera priva di titolare — rischio concreto nelle catene dei diritti cinematografici.

Posso usare il gemello digitale di un attore senza il suo consenso?

No. Dopo WGA e SAG-AFTRA: consenso specifico scritto, retribuzione per ogni scena recitata dal gemello. L’AI Act impone trasparenza sui contenuti generati o manipolati.

Cosa succede al gemello digitale dopo la morte dell’attore?

Il consenso passa agli eredi (caso Paul Walker / Fast & Furious 7). La tendenza è inserire clausole testamentarie che limitano la riproduzione IA post mortem. Per gli attori in attività si negoziano già nei contratti.

Il timbro vocale è protetto se qualcuno lo clona con l’AI?

Il diritto d’autore non protegge il timbro vocale in sé (caso Scarlett Johansson / OpenAI «Sky», 2024). Le tutele alternative sono: marchio sonoro (caso Giusy Ferreri), diritto all’immagine, concorrenza sleale. Da costruire contrattualmente prima della lavorazione.

Quando sono obbligato a dichiarare che ho usato l’AI?

Dal 2 agosto 2026 per i deepfake. Per le opere artistiche e di fiction il regime è flessibile: una nota nei titoli di coda è sufficiente. Fuori da questi casi non c’è obbligo generale — ma festival e committenti lo chiedono sempre più spesso.

Le clausole AI nei contratti cinematografici sono obbligatorie?

Sì, per accedere al tax credit italiano (D.I. MiC-MEF 225/2024). Obbligatorie anche per standard internazionale post-scioperi WGA/SAG-AFTRA nei contratti con attori e sceneggiatori.


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Leggi anche: AI Act e Legge 132/2025 · Catena dei diritti cinematografici · Avvocato del cinema · Clonazione vocale AI e deepfake · AI e diritto d’autore in Italia

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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