Cinema e intelligenza artificiale: parliamone al Lago Film Fest
In sintesi
- Il 21 luglio 2026 siamo ospiti al Lago Film Fest, ai Barefoot Industry Days: parleremo del lato legale dell’AI nell’audiovisivo.
- Un film fatto con l’AI può essere tuo: conta quanto ci metti di tuo.
- Lo strumento che scegli fa la differenza, quindi leggi sempre le condizioni d’uso.
- Dichiarare l’AI è obbligatorio solo in alcuni casi (i deepfake, dal 2026), ma festival e committenti lo chiedono comunque.
- Per voce e volto delle persone serve il consenso scritto: vale da sempre, non solo con l’AI.
Indice
L’intelligenza artificiale è ormai entrata nel lavoro di chi fa cinema: c’è chi la usa per scrivere una scaletta, chi per uno storyboard, chi per ripulire un audio o generare un’immagine. Per impieghi come questi è uno strumento comodo e rapido, che di norma non solleva particolari problemi. Le difficoltà arrivano dopo, a film finito: di chi è? Si può sfruttare commercialmente? C’è il rischio che qualcuno avanzi pretese? Di questo parleremo il 21 luglio, ai Barefoot Industry Days del Lago Film Fest: del versante giuridico, quello a cui di solito si pensa troppo tardi. Qui, intanto, i punti principali da tenere a mente.
Di chi è il film, se lo fa l’AI?
Conviene partire dalla proprietà, che è poi la questione più delicata: se un film nasce con l’intelligenza artificiale, a chi appartiene? Dipende da quanto ci metti di tuo. Se ti limiti a chiedere a un programma di generare qualcosa e ne accogli il risultato così com’è, sarà difficile rivendicarlo come opera tua. Se invece l’AI è soltanto uno degli strumenti di un lavoro che resta tuo — scegli, scarti, monti, riscrivi, imprimi una direzione — allora il film porta la tua firma, e la tua autorialità è difendibile.
L’accortezza, semplice ma preziosa, è una sola: conserva le bozze, i prompt, le versioni scartate. Se un domani qualcuno mettesse in dubbio il tuo apporto, saranno la prova migliore che il lavoro creativo lo hai fatto tu.
Non tutti gli strumenti sono uguali
C’è poi una questione meno evidente, e difficile da regolare: il materiale su cui lo strumento è stato addestrato. I sistemi generativi imparano da enormi quantità di opere altrui, quasi sempre senza che si sappia con quali diritti siano state utilizzate. Il rischio, di conseguenza, non è teorico: quando un modello ha appreso troppo da vicino da un’opera esistente, l’immagine o il suono che restituisce possono somigliarle più di quanto sia prudente — e a risponderne, davanti a una contestazione, non è chi ha costruito il modello, ma chi quel risultato lo ha portato in un film.
Vale dunque la pena di leggere con attenzione le condizioni d’uso prima ancora di affidarti a uno strumento. I fornitori più seri dichiarano su quali dati il sistema è stato addestrato, chiariscono a chi spettino i diritti su ciò che produci e si impegnano a tenerti indenne — la manleva, in termini contrattuali — qualora un terzo avanzasse pretese.
Devo dichiarare che ho usato l’AI?
Conviene distinguere, perché “è obbligatorio?” non ha un’unica risposta. La legge europea — l’AI Act — introduce obblighi di trasparenza che decorreranno dal 2 agosto 2026, ma saranno specifici e mirati: chi pubblica un deepfake, cioè un’immagine, un audio o un video che riproduce in modo realistico persone, luoghi o eventi reali, dovrà segnalarne la natura artificiale; lo stesso varrà per certi testi pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico.
Per le opere dichiaratamente artistiche o di fiction il regime è più flessibile: è sufficiente indicarlo, purché in modo da non comprometterne la visione, per esempio con una nota nei titoli di coda. Fuori da questi casi un obbligo generale di “dichiarare l’AI” non esiste. Resta però una ragione molto concreta: festival, broadcaster e committenti lo chiedono sempre più spesso, e dichiararlo per tempo evita discussioni in seguito. Il consiglio, quindi, non cambia: tieni nota di dove e come hai usato l’AI, così, all’occorrenza, la risposta è già pronta.
Le scadenze in breve
| Data | Cosa scatta | A chi si applica |
|---|---|---|
| 2 ago 2026 | Obblighi di trasparenza (art. 50): dichiarare i deepfake e avvisare quando si interagisce con un’AI; regime più leggero per opere artistiche e di fiction | Chi pubblica e usa i contenuti (deployer) |
| 2 dic 2026 | Marcatura tecnica “machine-readable” dei contenuti generati (art. 50(2)) per i sistemi già sul mercato prima del 2 ago 2026; per i sistemi nuovi, da subito | Fornitori dei modelli e sistemi |
| 2 dic 2027 | Obblighi per i sistemi ad alto rischio “autonomi” (Allegato III) | Fornitori e deployer di AI ad alto rischio |
| 2 ago 2028 | Obblighi alto rischio per AI incorporata in prodotti (Allegato I) | Fornitori e deployer di AI ad alto rischio |
I termini 2026–2028 derivano dall’accordo del 7 maggio 2026 sul “Digital Omnibus”, ancora da adottare formalmente: finché non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE, la data di legge di riferimento resta il 2 agosto 2026. Per chi fa film la riga che pesa è la prima.
Le persone: voci, volti, performance
C’è un punto che genera spesso confusione: il consenso per usare la voce o il volto di una persona non è una regola “dell’AI”. Discende dai diritti di ciascuno sulla propria immagine e, per gli interpreti, dai diritti connessi: vale da sempre, con o senza intelligenza artificiale. Ciò che l’AI aggiunge è la possibilità di ricreare in modo sintetico una voce o un viso — ed è qui che il consenso diventa davvero decisivo, perché si può “far recitare” qualcuno che sul set non è mai stato.
Se generi o ricostruisci la voce o il volto di una persona reale, occorre il suo consenso, e per iscritto: per gli attori — anche solo per ricreare una performance, ringiovanire un viso, aggiungere una battuta — e a maggior ragione per chi non lo ha mai prestato. Nel contratto conviene precisare che cosa si può fare con voce e immagine, per quali usi e per quanto tempo. È il passaggio che la fretta della produzione fa saltare più spesso, ed è esattamente lì che nascono i problemi.
Promemoria
Se dovessimo ridurre tutto a poche domande da porsi prima di iniziare, sarebbero queste:
- Ho letto le condizioni dello strumento che sto usando?
- Ho una licenza chiara su quello che produco, e magari una copertura se qualcuno reclama?
- Sto conservando prompt, bozze e versioni?
- Ho il consenso scritto per voci, volti e performance delle persone coinvolte?
- So dove ho usato l’AI, così posso dirlo a festival e committenti?
Ci vediamo al Lago Film Fest
Nel pomeriggio del 21 luglio 2026 saremo a Revine Lago, ai Barefoot Industry Days del Lago Film Fest, per un panel sull’AI nell’audiovisivo, in dialogo con autori e professionisti. Se usi questi strumenti e hai domande concrete, è il posto giusto per portarle: è proprio il genere di confronto che ci piace. E se preferisci un dialogo riservato, ci trovi anche prima — basta scriverci. Sono temi che affrontiamo nella nostra consulenza su AI e proprietà intellettuale e nei corsi “AI e diritti nel cinema”.
FAQ
Un’immagine o un video fatti con l’AI sono protetti?
Dipende dal tuo apporto. Il risultato puramente automatico, di per sé, di norma non lo è; se invece c’è un tuo lavoro di scelta, montaggio e rielaborazione, sì. Conserva le bozze: aiutano a dimostrarlo.
Sono obbligato a dichiarare che ho usato l’AI?
Non sempre. La legge europea — l’AI Act — introdurrà obblighi di trasparenza mirati a partire dal 2 agosto 2026: chi pubblica un deepfake, cioè un’immagine, un audio o un video che riproduce in modo realistico persone, luoghi o eventi reali, dovrà segnalarne la natura artificiale; lo stesso varrà per certi testi pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse pubblico. Per le opere dichiaratamente artistiche o di fiction il regime è più flessibile: è sufficiente indicarlo in modo da non comprometterne la visione, per esempio con una nota nei titoli di coda. Fuori da questi casi un obbligo generale di “dichiarare l’AI” non esiste. Resta però una ragione molto concreta: festival, broadcaster e committenti lo chiedono sempre più spesso, e dichiararlo per tempo evita discussioni. Il consiglio, quindi, non cambia: tieni nota di dove e come hai usato l’AI, così, all’occorrenza, la risposta è già pronta.
Il consenso delle persone serve solo se uso l’AI?
No. Usare la voce, il volto o la performance di una persona richiede comunque il suo consenso, perché riguarda i suoi diritti sull’immagine e, per gli interpreti, i diritti connessi. L’AI rende il tema più delicato perché consente di ricreare quelle caratteristiche in modo sintetico.
Tabella riepilogativa dei link
| Risorsa | Tipo | Link |
|---|---|---|
| Consulenza AI e proprietà intellettuale (DANDI.media) | Interno | /servizi/intelligenza-artificiale |
| Formazione “AI e diritti nel cinema” (DANDI.media) | Interno | /formazione |
| Contatti DANDI.media | Interno | /contatti |
| Regolamento (UE) 2024/1689 — AI Act (art. 50) | Esterno · EUR-Lex | eur-lex.europa.eu |
| Lago Film Fest | Esterno · Festival | lagofest.org |
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