Quando un politico tiene un discorso in Parlamento, un accademico una lezione aperta al pubblico, un manager una conferenza di settore — il contenuto può essere riportato liberamente? La risposta della legge italiana è: in parte sì, con limiti precisi. E il caso Montanelli ha mostrato dove questi limiti si rompono.
Cosa dice l’art. 66 LDA
L’art. 66 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) stabilisce una delle cosiddette eccezioni per pubblica utilità. Secondo questa norma, i discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico.
Tuttavia, questa libertà non è assoluta. La riproduzione deve rispettare alcune condizioni cumulative:
- deve avvenire nei limiti giustificati dallo scopo informativo
- deve essere pubblicata in riviste o giornali — inclusi quelli radiotelevisivi e telematici (cioè online)
- deve sempre indicare la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso è stato tenuto
La norma è pensata per bilanciare due interessi contrapposti: la tutela del lavoro intellettuale dell’autore del discorso e il diritto all’informazione pubblica su materie di interesse collettivo.
La differenza con l’art. 65: cronaca vs. discorsi pubblici
L’art. 66 è spesso confuso con l’art. 65 LDA, che disciplina una fattispecie diversa: gli articoli di attualità su argomenti economici, politici o religiosi pubblicati su giornali o riviste possono essere liberamente riprodotti da altri periodici, salvo che la riproduzione sia espressamente riservata dall’autore o dall’editore.
Le differenze principali:
- l’art. 65 riguarda articoli scritti su giornali e riviste — non i discorsi orali
- l’art. 66 riguarda specificatamente i discorsi tenuti in pubblico e gli estratti di conferenze
- l’art. 65 include esplicitamente i discorsi religiosi; l’art. 66 no
- l’art. 65 consente la riproduzione salvo riserva espressa; l’art. 66 richiede il rispetto dello scopo informativo
Le due norme si sovrappongono parzialmente — un articolo di giornale che riporta un discorso pubblico può coinvolgerle entrambe. Ma hanno ambiti distinti e condizioni diverse.
Lo scopo informativo come condizione
Il concetto chiave dell’art. 66 è lo scopo informativo. La norma consente la riproduzione di discorsi pubblici esclusivamente per finalità di pubblica informazione — non per scopi commerciali, non per fini di intrattenimento, non per sostituire l’opera originale.
Indicando esplicitamente le riviste e i giornali telematici, la norma si applica anche alla riproduzione online di estratti di discorsi — purché il contesto sia informativo. Un blog di informazione politica che riporta estratti di un discorso parlamentare è in una posizione diversa da un sito commerciale che riproduce integralmente una conferenza per attrarre traffico.
Lo scopo informativo non è una formula magica che legittima qualsiasi riproduzione: è una condizione che deve essere verificata concretamente, tenendo conto del contesto di pubblicazione, dell’estensione della riproduzione e dell’impatto sull’opera originale.
L’ambito parlamentare, giudiziario e amministrativo
In considerazione delle esigenze di trasparenza istituzionale, le opere o brani di opere protette possono essere riprodotti nelle procedure parlamentari, giudiziarie e amministrative, con l’unica condizione di indicare la fonte e, ove possibile, il nome dell’autore.
Questa eccezione garantisce che i documenti pubblici e gli atti ufficiali possano circolare liberamente — una necessità democratica che la legge riconosce esplicitamente. Gli atti parlamentari, le sentenze, i provvedimenti amministrativi rientrano in questo ambito e possono essere riprodotti senza autorizzazione.
I discorsi religiosi: l’esclusione
L’art. 66 non menziona i discorsi religiosi — che rientrano quindi nel regime ordinario del diritto d’autore, senza l’eccezione di libera riproducibilità. Per riprodurre discorsi religiosi (omelie, predicazioni, conferenze teologiche, lezioni di dottrina) occorre il consenso dell’autore o dei titolari dei diritti.
La distinzione è significativa: l’art. 65 — che riguarda gli articoli scritti — include esplicitamente i temi religiosi; l’art. 66 — che riguarda i discorsi orali — li esclude. Questa asimmetria è oggetto di discussione dottrinale, ma è il testo della norma vigente.
Il caso Montanelli: quando gli estratti diventano violazione
La controversia tra gli eredi di Indro Montanelli e La Stampa ha offerto un’interpretazione fondamentale dell’art. 66, chiarendo i limiti della libera riproducibilità dei discorsi pubblici.
Letizia Moizzi, nipote ed erede del giornalista, citò in giudizio La Stampa per una serie di violazioni del diritto d’autore. Tra queste, la più rilevante riguardava la riproduzione di una lezione universitaria tenuta da Montanelli, pubblicata quasi integralmente sul quotidiano.
La Stampa si difese invocando l’art. 66: trattandosi di un discorso pubblico su temi di interesse generale, sosteneva di poterlo riprodurre liberamente per scopi informativi. Il tribunale non fu d’accordo.
La decisione ha chiarito due principi distinti:
Primo: la lezione di Montanelli era un’opera creativa autonoma — frutto di un’elaborazione intellettuale originale — e non un semplice resoconto di fatti. In quanto tale, godeva della tutela del diritto d’autore indipendentemente dal contesto pubblico in cui era stata tenuta.
Secondo: l’art. 66 consente la riproduzione di estratti, non del testo integrale. La Stampa aveva pubblicato la lezione quasi per intero — una riproduzione sostanzialmente completa che superava i limiti dell’eccezione. Anche con intento informativo e con un discorso tenuto in pubblico, la riproduzione era troppo estesa e aveva leso i diritti dell’autore e dei suoi eredi.
Il principio è chiaro: lo scopo informativo e il carattere pubblico del discorso non bastano. Conta anche quanta parte dell’opera viene riprodotta.
Discorsi pubblici su YouTube e social media
Le stesse regole si applicano alla pubblicazione di discorsi su piattaforme digitali — con alcune specificità pratiche.
La pubblicazione di un estratto significativo di un discorso pubblico su un canale informativo — con indicazione della fonte, per scopi di commento o informazione — può rientrare nell’art. 66 LDA. È la situazione tipica di un telegiornale che trasmette trenta secondi di un discorso parlamentare, o di un podcast che cita un passaggio di una conferenza.
La pubblicazione di un video integrale di un discorso o di una conferenza su YouTube, senza autorizzazione, è un’altra questione. Oltre ai diritti dell’autore sul contenuto (il discorso), entra in gioco il diritto connesso sull’audiovisivo — la registrazione video ha un proprio titolare dei diritti distinto dall’oratore. La riproduzione integrale senza autorizzazione del titolare dei diritti audiovisivi è una violazione indipendente dall’art. 66.
Un elemento aggiuntivo: le piattaforme come YouTube hanno sistemi automatici di rilevamento dei contenuti (Content ID) che possono segnalare o rimuovere video che riproducono discorsi registrati da emittenti titolari dei diritti, anche quando il contenuto del discorso sarebbe in astratto di libera riproducibilità. Il conflitto tra le regole contrattuali delle piattaforme e il diritto d’autore è un’area ancora in evoluzione.
→ Approfondimento: Diritto d’autore su internet: come funziona la tutela online
L’AI e i discorsi pubblici: il nuovo caso limite
L’intelligenza artificiale ha aperto una questione nuova sull’art. 66: i sistemi AI che vengono addestrati su trascrizioni di discorsi pubblici — conferenze accademiche, lezioni universitarie, discorsi parlamentari — stanno operando nell’ambito dell’eccezione informativa o stanno eseguendo riproduzioni non autorizzate?
L’art. 66 è un’eccezione per scopi informativi — non per il training di sistemi AI. L’eccezione per il text and data mining prevista dalla Direttiva DSM (2019/790, art. 4) potrebbe applicarsi al mining commerciale, ma i titolari dei diritti possono fare opt-out esplicitamente.
In pratica: le trascrizioni di conferenze accademiche, lezioni universitarie e discorsi di personalità rilevanti usate come dataset di addestramento senza consenso degli autori rientrano in un’area legalmente controversa. L’autore di una conferenza che non vuole che le proprie parole vengano usate per addestrare sistemi AI dovrebbe esercitare attivamente il diritto di opt-out previsto dalla Direttiva DSM — e inserire una dichiarazione esplicita nei propri materiali.
→ Approfondimento: AI e diritto d’autore: AI Act e opt-out per il training
Principi da ricordare
- Estratti, non testo integrale: anche quando un discorso è pubblico e può essere riprodotto per scopi informativi, la riproduzione deve limitarsi a estratti significativi — non alla trascrizione completa
- L’autonomia creativa conta: una lezione o una conferenza ben strutturata è un’opera intellettuale protetta, non un semplice resoconto di fatti
- Lo scopo informativo ha limiti: il diritto di cronaca non annulla la tutela del diritto d’autore — va trovato un equilibrio
- Le citazioni obbligatorie: anche quando la riproduzione è lecita, devono sempre essere indicati fonte, autore, data e luogo del discorso
- I discorsi religiosi sono esclusi: l’art. 66 non si applica — per riprodurli serve il consenso dell’autore
- Il video è un problema separato: oltre ai diritti sul contenuto del discorso, la registrazione audiovisiva ha propri diritti connessi
Domande frequenti
I discorsi pubblici possono essere riprodotti liberamente?
Non integralmente. L’art. 66 LDA consente la riproduzione di estratti di discorsi politici e amministrativi in pubbliche assemblee, e di estratti di conferenze aperte al pubblico, per scopi informativi, con indicazione obbligatoria di fonte, autore, data e luogo.
Qual è la differenza tra art. 65 e art. 66 LDA?
L’art. 65 riguarda articoli scritti su giornali e riviste (inclusi temi religiosi). L’art. 66 riguarda i discorsi orali tenuti in pubblico e le conferenze (esclusi i religiosi). Ambiti distinti con condizioni diverse, che si sovrappongono parzialmente.
La riproduzione integrale di una conferenza viola il diritto d’autore?
In genere sì — come ha stabilito il caso Montanelli. L’art. 66 consente estratti, non il testo integrale. Una conferenza ben strutturata è un’opera creativa autonoma protetta.
I discorsi su YouTube possono essere postati liberamente?
Estratti per scopi informativi: possibile in base all’art. 66. Riproduzione integrale del video: oltre ai diritti sull’opera, entra in gioco il diritto connesso sulla registrazione audiovisiva — che richiede autorizzazione separata.
I sistemi AI possono usare trascrizioni di discorsi pubblici?
È una questione aperta. L’art. 66 è un’eccezione per scopi informativi, non per il training AI. L’eccezione DSM per il text and data mining si applica ma i titolari possono fare opt-out esplicitamente.
I discorsi religiosi sono soggetti alle stesse regole?
No — l’art. 66 non li include. Rientrano nel regime ordinario del diritto d’autore: per riprodurli serve il consenso dell’autore o dei titolari dei diritti.
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