Made in Italy: normativa, requisiti e tutela — guida aggiornata

Made in Italy: normativa, requisiti e tutela — guida 2026 marchio di origine e tutela del marchio

 

 

L’espressione “Made in Italy” evoca in tutto il mondo un’idea di eccellenza, qualità, design e tradizione — un valore economico reale per imprese di moda, agroalimentare, design e meccanica. Ma la sua disciplina giuridica è più complessa di quanto sembri: non si tratta di un marchio registrato, l’obbligo di apporla non è generalizzato, e le conseguenze di un uso scorretto possono essere penali. La normativa si è aggiornata significativamente con la Legge n. 206 del 27 dicembre 2023 — la cosiddetta “Legge Made in Italy” — e con le nuove indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali (CIGI), operative in Italia dal maggio 2026.

Cos’è il “Made in Italy”: indicazione di origine, non marchio

Il primo punto da chiarire è la natura giuridica del “Made in Italy”. Non si tratta di un marchio registrato in senso stretto, ma di una indicazione di origine che identifica la provenienza geografica di un prodotto. Come tale, non può essere monopolizzato da nessun soggetto privato e la sua valenza è descrittiva.

L’apposizione della dicitura “Made in Italy” su un prodotto è, nella maggior parte dei casi, una facoltà e non un obbligo. Fatta eccezione per alcune categorie merceologiche specifiche (come i prodotti cosmetici o i prodotti agroalimentari con DOP/IGP/STG), la legge non prevede un obbligo generale di indicare l’origine italiana. Le imprese scelgono di farlo come strategia di marketing per valorizzare i propri prodotti — ma questa scelta porta con sé precisi vincoli normativi sul quando e come l’indicazione può essere usata.

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Le condizioni per l’uso legittimo: l’ultima trasformazione sostanziale

Per evitare abusi e pratiche ingannevoli, la normativa di riferimento — in particolare il Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013) — stabilisce i criteri per l’attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci. Il principio cardine è quello dell’ultima trasformazione sostanziale.

Se tutte le fasi di fabbricazione avvengono in Italia, la dicitura “Made in Italy” è pienamente legittima. Se invece alla produzione hanno partecipato due o più paesi, il prodotto si considera originario di quello in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che abbia portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti un grado importante di fabbricazione (art. 60 del Codice Doganale).

Un esempio pratico: una suola importata che, attraverso una lavorazione in Italia, diventa una scarpa completa e indossabile, acquisisce l’origine italiana. Al contrario, operazioni che modificano solo l’aspetto esteriore del prodotto — assemblaggio di componenti prefabbricati, imballaggio, etichettatura — non sono considerate trasformazioni sostanziali. Per alcune categorie merceologiche, come i tessili, esistono le cosiddette “Regole di lista” che specificano nel dettaglio quali lavorazioni siano considerate sostanziali.

La Legge n. 55/2010 (“Reguzzoni-Versace”) aveva tentato di introdurre un sistema più stringente per tessile e pelletteria, consentendo il “Made in Italy” solo con almeno due fasi di lavorazione in Italia. È rimasta inattuata per dubbi di conformità con il diritto comunitario e la mancata emanazione dei decreti attuativi.

Sanzioni: la falsa indicazione di origine

La legislazione italiana prevede sanzioni severe sia penali sia amministrative per chi usa il “Made in Italy” in modo non conforme.

Sul piano penale, l’utilizzo non conforme dell’indicazione “Made in Italy” o di espressioni equivalenti è punito con la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20.000 euro (art. 517 c.p. e art. 4, comma 49, L. 350/2003). La pena è aumentata per chi usa diciture come “100% Made in Italy”, “100% italiano” o “tutto italiano” su prodotti che non sono stati interamente realizzati in Italia — disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento devono essere tutti compiuti sul territorio nazionale.

Sul piano amministrativo, sono sanzionate le cosiddette “fallaci indicazioni”: l’uso di espressioni, segni, denominazioni o marchiature che, pur non citando esplicitamente “Made in Italy”, inducano il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana quando non lo è — ad esempio l’utilizzo della bandiera italiana o di denominazioni come “Fabbrica Italia”. Le sanzioni sono gestite dall’AGCM.

La giurisprudenza è costante: ciò che rileva è la percezione media del consumatore. Non è necessaria l’intenzione fraudolenta — basta che l’indicazione sia oggettivamente idonea a ingannare.

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La Legge Made in Italy (L. 206/2023): le novità principali

La Legge n. 206 del 27 dicembre 2023 ha introdotto un quadro organico per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy. Le novità più rilevanti per le imprese sono quattro.

Il contrassegno Made in Italy (art. 41): è stato istituito un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana — non un marchio registrabile ma una “carta valori” prodotta dal Poligrafico dello Stato con tecnologie anticontraffazione. Le imprese che producono beni sul territorio italiano ai sensi della normativa UE possono apporlo volontariamente sui propri prodotti.

La tutela dei marchi storici (art. 7): l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni che intenda cessare l’attività deve notificare preventivamente la decisione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il MIMIT può intervenire subentrando gratuitamente nella titolarità del marchio per preservarne la continuità.

Le imprese culturali e creative (artt. 25-26): la legge ha definito per la prima volta normativamente la categoria delle “imprese culturali e creative” (ICC), con una sezione speciale del Registro delle Imprese operativa dal 30 settembre 2025. Le ICC iscritte possono usare la dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” nella denominazione sociale e nelle comunicazioni.

L’inasprimento delle sanzioni anticontraffazione (artt. 49-56): il capo dedicato alla lotta alla contraffazione ha rafforzato gli strumenti di indagine e inasprito le sanzioni per i reati di contraffazione del Made in Italy.

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DOP, IGP, STG: la tutela nel settore agroalimentare

Nel settore agroalimentare, il “Made in Italy” si arricchisce di strumenti specifici di tutela della qualità e dell’origine, disciplinati a livello comunitario dal Regolamento UE n. 1151/2012.

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) richiede che tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano in una determinata area geografica, e che le caratteristiche del prodotto siano essenzialmente o esclusivamente dovute a fattori naturali e umani tipici di quell’ambiente. Esempi: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma.

La Indicazione Geografica Protetta (IGP) richiede che almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o elaborazione avvenga nell’area geografica determinata. Esempi: Aceto Balsamico di Modena, Bresaola della Valtellina.

Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) tutelano i prodotti con specifiche caratteristiche tradizionali, indipendentemente dall’origine geografica, purché siano rispettate ricette e metodi di produzione storicamente definiti. Esempi: Mozzarella, Pizza Napoletana.

Questi strumenti sono tutelati anche dall’art. 30 del Codice della Proprietà Industriale e sono gli strumenti più efficaci contro la contraffazione agroalimentare internazionale.

Le indicazioni geografiche artigianali e industriali (CIGI): la novità 2026

Con il Regolamento UE n. 2023/2411, operativo dal 1° dicembre 2025, l’Europa ha esteso la protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti artigianali e industriali — una categoria che fino ad allora era rimasta fuori dal sistema di tutela riservato ai soli prodotti agroalimentari. In Italia il sistema è operativo dal 7 maggio 2026, a seguito del Decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51.

Il 18 maggio 2026, l’EUIPO ha registrato la prima indicazione geografica artigianale europea: la “Porcelaine de Limoges”, prodotta da oltre due secoli nel dipartimento francese dell’Alta Vienna secondo tecniche tramandate di generazione in generazione. La registrazione garantisce protezione automatica in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea.

Per l’Italia il percorso è appena iniziato. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul Bollettino nazionale le prime quattro candidature italiane: il vetro di Murano, i merletti di Burano, il cammeo e il corallo di Torre del Greco. Si tratta ancora di domande in fase preliminare — devono trascorrere 60 giorni senza opposizioni prima che le istanze vengano trasmesse all’EUIPO per l’esame finale e la registrazione europea. Se approvate, saranno le prime produzioni artigianali italiane a beneficiare della nuova tutela.

Le CIGI funzionano come le IGP agroalimentari: la registrazione attribuisce un diritto di proprietà intellettuale unitario valido in tutti i 27 paesi UE, rafforza la posizione dei produttori nelle azioni contro la contraffazione e l’imitazione, e garantisce ai consumatori trasparenza sull’origine e l’autenticità del prodotto. I dettagli delle domande registrate sono consultabili nella banca dati pubblica GIview dell’EUIPO.

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Italian Sounding: il fenomeno e i danni

L’Italian Sounding è la commercializzazione di prodotti che, pur non essendo italiani, richiamano l’Italia attraverso nomi, simboli, colori o immagini che evocano l’italianità — il caso più noto è “Parmesan” per il Parmigiano Reggiano, ma il fenomeno coinvolge anche Prosciutto di Parma, Grana Padano, Mozzarella di bufala. Negli Stati Uniti si stima che per ogni prodotto autenticamente italiano ce ne siano altri tre che dell’Italia hanno solo l’apparenza.

In Italia ogni anno arrivano prodotti alimentari taroccati per un valore superiore ai 2 miliardi di euro — quasi il 5% della produzione agricola nazionale. La Legge 206/2023 ha stanziato risorse specifiche per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo (art. 37), ma la sfida rimane aperta in assenza di un quadro normativo internazionale pienamente armonizzato.

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In sintesi

  • Il “Made in Italy” è un’indicazione di origine, non un marchio registrabile — la sua apposizione è una facoltà (non un obbligo) soggetta al criterio dell’ultima trasformazione sostanziale (art. 60 Codice Doganale UE)
  • L’uso non conforme è sanzionato penalmente (art. 517 c.p., fino a 2 anni di reclusione e 20.000 euro di multa) e amministrativamente (AGCM) — la pena è più grave per le diciture “100% Made in Italy”
  • La L. 206/2023 ha introdotto il contrassegno volontario Made in Italy, la tutela dei marchi storici con intervento del MIMIT, la qualifica di impresa culturale e creativa operativa dal settembre 2025, e l’inasprimento delle sanzioni anticontraffazione
  • Nel settore agroalimentare, DOP, IGP e STG sono gli strumenti più efficaci di tutela dell’origine: richiedono il rispetto di specifici disciplinari e garantiscono protezione anche sui mercati internazionali
  • Dal 1° dicembre 2025 è operativo il sistema europeo di indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali (CIGI, Reg. UE 2023/2411): in Italia attivo dal 7 maggio 2026, con le prime quattro candidature nazionali — vetro di Murano, merletti di Burano, cammeo e corallo di Torre del Greco — in attesa di registrazione EUIPO
  • L’Italian Sounding causa danni stimati in miliardi di euro annui — la tutela efficace passa per la registrazione internazionale dei marchi e delle indicazioni geografiche, non solo per la normativa nazionale

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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