Mel Gibson e “The Professor and the Madman”: quando il contratto di coproduzione non basta
Nel 2019, mentre “The Professor and the Madman” usciva nelle sale americane in forma ridotta e senza il nome del regista nei titoli, Mel Gibson stava combattendo in tribunale per riavere il controllo di un film che aveva sviluppato per quasi vent’anni.
La vicenda — che ha contrapposto la sua casa di produzione, Icon Productions, alla società di finanziamento Voltage Pictures — è diventata un caso di studio sui rischi di un accordo di coproduzione mal strutturato. Non per i produttori hollywoodiani, ma per chiunque si trovi a co-produrre un’opera audiovisiva: dalla piccola produzione indipendente italiana al documentario internazionale.
I fatti: vent’anni di sviluppo, una causa da milioni
Il film è tratto dal libro di Simon Winchester “L’assassino più colto del mondo” e racconta la storia del dottor William Chester Minor, internato in un manicomio criminale britannico, che contribuì alla compilazione del primo Oxford English Dictionary. Gibson aveva sviluppato il progetto per quasi due decenni, coinvolgendo Sean Penn nel ruolo protagonista e Farhad Safinia come regista.
Quando il film era in fase di post-produzione, il rapporto tra Icon Productions e Voltage Pictures si è deteriorato in modo irreparabile. Gibson ha depositato una denuncia presso la Corte Suprema della Contea di Los Angeles, sollevando accuse di:
- Violazione del contratto — Voltage non aveva rispettato i termini economici dell’accordo, corrispondendo solo un rimborso parziale e non la commissione di produzione pattuita
- Violazione dell’obbligo fiduciario — come co-produttore, Voltage avrebbe dovuto agire nell’interesse del progetto comune
- Attività fraudolente — nella gestione dei fondi e nella rendicontazione delle spese
Il tribunale ha stabilito che Voltage non aveva rispettato i termini dell’accordo di produzione. Il risultato concreto: il regista non ha potuto completare il film secondo la sceneggiatura originale, Gibson ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione di tutti i diritti sull’opera. Il film è uscito in una versione che né Gibson né Safinia hanno riconosciuto come propria.
I principi giuridici: cosa è andato storto
La disputa Gibson-Voltage illustra tre vulnerabilità ricorrenti nei contratti di coproduzione che, in forme diverse, si ritrovano anche nei contratti italiani.
1. La gestione del flusso di cassa e dei rimborsi spese
Uno dei nodi centrali della controversia riguardava la gestione dei fondi: chi aveva diritto a cosa, quando, e con quale documentazione. In un contratto di coproduzione ben strutturato, il flusso di cassa deve essere regolato con precisione: le quote di apporto di ciascun co-produttore, le modalità di approvazione delle spese, le procedure di rendicontazione e le conseguenze dell’inadempimento.
Quando queste previsioni mancano o sono ambigue, ogni esborso diventa potenzialmente contestabile — e il contenzioso si alimenta di ogni ricevuta, ogni bonifico, ogni approvazione informale via email.
2. Il controllo creativo e i diritti di montaggio
La disputa ha avuto conseguenze dirette sul film: il regista non ha potuto completare il montaggio secondo la propria visione. Questo accade quando il contratto non definisce con chiarezza chi ha l’ultima parola sulle decisioni creative — e in quali circostanze il co-produttore finanziario può intervenire sul prodotto finale.
In Italia, questa questione si intreccia con i diritti morali del regista riconosciuti dalla Legge sul Diritto d’Autore (art. 20 LDA): il regista ha il diritto all’integrità dell’opera e può opporsi a modifiche che ne pregiudichino l’onore e la reputazione. Un contratto che non affronta esplicitamente il rapporto tra questi diritti e le prerogative del co-produttore finanziario è una fonte di conflitto potenziale.
3. Il rimpatrio dei diritti in caso di inadempimento
Gibson ha chiesto al tribunale la restituzione di tutti i diritti sull’opera. Questa richiesta è possibile solo se il contratto prevede esplicitamente una clausola di rimpatrio dei diritti (reversion clause) in caso di inadempimento del co-produttore. Senza questa clausola, l’opera rimane intrappolata in una titolarità contesa — e nessun distributore o piattaforma acquisterà i diritti finché la situazione non è risolta.
La lezione per i produttori italiani
Il caso Gibson riguarda diritto americano e contratti soggetti alla legge californiana. Ma i principi che emergono sono universali, e si applicano con la stessa forza a qualsiasi accordo di coproduzione cinematografica in Italia.
Definire la governance del progetto prima di iniziare. Chi approva le spese? Chi ha il diritto di veto sulle decisioni creative? Chi firma i contratti con il cast e la troupe? In una coproduzione, queste prerogative devono essere distribuite e documentate nel contratto — non risolte informalmente durante la lavorazione.
Prevedere le conseguenze dell’inadempimento. Il contratto deve stabilire cosa succede se uno dei co-produttori non versa la propria quota, non rispetta le scadenze o non ottiene i finanziamenti promessi. La risoluzione del contratto, il rimpatrio dei diritti e la restituzione degli anticipi devono essere disciplinati prima che sorga il problema.
Tutelare il controllo creativo per iscritto. Se il regista o il produttore creativo hanno diritto al final cut, questo deve essere scritto nel contratto — non solo discusso verbalmente. Lo stesso vale per le eventuali limitazioni: in quali circostanze il co-produttore finanziario può richiedere modifiche, e con quale procedura.
Prevedere la clausola di reversion. In caso di inadempimento grave del co-produttore, i diritti sull’opera devono poter tornare in capo alla parte adempiente. Senza questa clausola, un inadempimento può bloccare il progetto per anni — come è successo con “The Professor and the Madman”.
Scegliere la legge applicabile con attenzione. Per le coproduzioni internazionali, la scelta della legge applicabile al contratto non è neutrale. Il diritto italiano offre tutele specifiche per i diritti morali del regista e per la risoluzione dei contratti per inadempimento che possono essere più favorevoli rispetto ad altri ordinamenti. Vale la pena valutarla con un avvocato prima di firmare.
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