Musica e intelligenza artificiale: cosa cambia per musicisti e produttori con la Legge 132/2025
Dal 10 ottobre 2025, l’Italia ha una risposta legislativa al problema che ogni musicista, produttore e songwriter si è posto almeno una volta negli ultimi anni: se uso l’AI per scrivere o produrre musica, i diritti sono miei?
La Legge 132/2025 non risolve tutto — nessuna legge potrebbe, in un settore che cambia ogni sei mesi — ma stabilisce principi chiari su cui costruire una pratica professionale consapevole. Questa guida li spiega in modo operativo.
Il principio fondamentale: l’ingegno umano come condizione della tutela
La Legge 132/2025 ha modificato l’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) introducendo una precisazione che cambia tutto: sono protette le opere dell’ingegno umano di carattere creativo. Le opere create con intelligenza artificiale sono tutelate solo se riflettono un apporto creativo umano riconoscibile.
Non è una novità assoluta — la giurisprudenza europea aveva già stabilito questo principio (CGUE, sentenza Infopaq 2009, sentenza Cofemel 2019) — ma ora è scritto nella legge italiana in modo esplicito. La conseguenza pratica è che la prova del contributo umano non è più un argomento difensivo da costruire in caso di controversia: è un requisito preventivo per rivendicare la tutela.
In concreto. Un brano generato interamente da Suno o Udio senza alcuna modifica umana non è protetto dal diritto d’autore. Non perché sia “fatto male” o “non originale” — ma perché manca l’autore nel senso giuridico del termine. Un brano in cui hai scritto il prompt, scelto tra le versioni generate, modificato melodia e armonia, prodotto e mixato con scelte artistiche identificabili — può essere protetto, nella misura in cui quelle scelte sono tue e documentabili.
La linea di confine non è una percentuale fissa di intervento umano. È una valutazione qualitativa: le scelte creative che rendono quell’opera riconoscibile come tua erano nelle tue mani, o nell’algoritmo?
SIAE e la registrazione delle opere create con AI
La SIAE ha adottato una posizione chiara: non accetta il deposito di brani puramente AI-generated e non riscuote diritti per opere prive di contributo umano dimostrabile.
Questo crea una situazione pratica che molti musicisti stanno già affrontando. Se registri un brano dichiarando la piena autorialità ma la composizione è stata generata in modo significativo dall’AI — progressione armonica, ritmo, hook vocale — e questa circostanza emerge in un secondo momento, la registrazione può essere contestata. Non solo perdi la protezione sul quel brano: rischi di compromettere la credibilità delle altre registrazioni.
La raccomandanza non è smettere di usare l’AI — è documentare il processo. Conservare i prompt originali, le versioni intermedie, le sessioni di modifica, le registrazioni vocali o strumentali umane che hai sovrapposto all’output AI. Non per presentarli spontaneamente alla SIAE, ma per averli a disposizione se la questione si pone.
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I contratti discografici e la garanzia di autorialità
La maggior parte dei contratti discografici include una clausola in cui l’artista garantisce di essere il titolare dei diritti sulle opere consegnate. È una clausola standard che nessuno legge con attenzione — finché non diventa un problema.
Se hai usato AI in modo significativo nella produzione di un brano e il contratto non prevede questa eventualità, la garanzia di autorialità diventa una dichiarazione potenzialmente inesatta. Le conseguenze variano a seconda del contratto e della gravità della discrepanza: in casi estremi, possono includere la risoluzione del contratto e la restituzione degli anticipi.
La soluzione non è nascondere l’uso dell’AI — è anticiparlo contrattualmente. I contratti firmati dopo ottobre 2025 dovrebbero includere clausole che disciplinino esplicitamente l’uso di strumenti AI nella produzione, definendo cosa è permesso, come deve essere documentato e come vengono gestiti i diritti sull’output co-generato.
Se stai rinegoziando un contratto esistente o stai per firmarne uno nuovo, questo è il momento giusto per affrontare la questione.
→ Leggi anche: Come proteggersi dall’AI — le clausole da inserire nei contratti → Leggi anche: Recuperare i diritti musicali ceduti
La clonazione vocale: il deepfake audio come reato penale
La Legge 132/2025 ha introdotto il nuovo art. 612-quater del Codice Penale, che prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi diffonde senza consenso immagini, video o audio falsificati tramite AI.
Per un musicista o un attore di doppiaggio, questo significa che clonare la tua voce e “farti” cantare o dire cose che non hai mai detto è ora un reato penale — non solo un illecito civile. Prima della legge, la tutela passava attraverso il diritto all’immagine (artt. 96-97 l.d.a.), il diritto alla reputazione e il GDPR (la voce come dato biometrico è una categoria particolare ai sensi dell’art. 9 GDPR che richiede consenso esplicito). Ora si aggiunge un percorso penale diretto.
Il limite pratico rimane: quando un tribunale emette un provvedimento, il contenuto può essere già circolato per giorni. La prevenzione — clausole contrattuali che vietano esplicitamente l’uso della voce per training AI e per la generazione di contenuti sintetici, inserite in tutti i contratti di ingaggio e cessione — è più efficace della reazione.
→ Approfondimento: Sora 2, deepfake e copyright — le lezioni legali → Leggi anche: Scarlett Johansson contro OpenAI — voice cloning e diritto all’immagine
Il training AI sulla tua musica: sei già coinvolto
La questione del training non riguarda solo le major. Se hai pubblicato musica su piattaforme digitali — Spotify, SoundCloud, YouTube, Bandcamp — prima del 2024, le tue registrazioni erano potenzialmente accessibili ai sistemi che hanno addestrato modelli come Suno, Udio e altri.
Il diritto europeo prevede la possibilità per i titolari di diritti di fare opt-out dal text and data mining commerciale, ai sensi degli artt. 70-quater e 70-quinquies l.d.a. Ma l’opt-out deve essere esplicito — non è automatico. Se non hai mai inserito una clausola di opt-out nei tuoi contratti di cessione, e le tue opere sono disponibili online, il problema è già accaduto.
Per il futuro, la misura minima è aggiungere una clausola di opt-out dal training AI in tutti i nuovi contratti di cessione dei diritti — con etichette, piattaforme, sync licensing, editori musicali. Non è una protezione assoluta, ma è la base di partenza.
Le cause delle major contro Suno e Udio — avviate nel giugno 2024 e parzialmente concluse con accordi transattivi nel 2025 — dimostrano che il contenzioso su questo fronte è reale e costoso. Sony è ancora in causa, e una sentenza sul fair use è attesa per l’estate 2026. Quella sentenza avrà effetti diretti sulle regole del gioco per tutti, inclusi gli artisti indipendenti.
Cosa fare concretamente
Se usi AI nella produzione. Documenta il processo: conserva i prompt originali, le versioni intermedie, le sessioni di modifica, le registrazioni umane sovrapposte all’output. Non è burocrazia — è la prova che il contributo creativo era tuo.
Se stai per firmare un contratto. Verifica che le clausole di garanzia autoriale tengano conto dell’uso AI. Se il contratto è standard e non ne parla, discutilo esplicitamente prima di firmare.
Se pubblichi musica online. Aggiungi clausole di opt-out dal training AI nei contratti con il tuo distributore e con le piattaforme. Alcune lo prevedono già nei termini di servizio — verifica la tua situazione specifica.
Se la tua voce è la tua professione. Inserisci clausole esplicite di divieto di clonazione vocale in ogni contratto di ingaggio, doppiaggio o cessione. È un elemento negoziale che prima del 2023 non esisteva — ora è standard nei contratti americani post-sciopero SAG-AFTRA, e sta diventando prassi anche in Italia.
→ Guida alle clausole: Come proteggersi dall’AI nei contratti
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