Diritto d’Autore e Profumi. Che tutela?

Diritto d'autore e profumi

Se fossi l’inventore di una flagranza cosi gradevole, di una miscela di essenze odorose (naturali o artificiali), cosi opportunamente dosate da rendere unico il tuo profumo, saresti l’autore di quell’odore?

È possibile riconoscere tutela secondo il diritto d’autore ai profumi?

I casi Lancôme v. kekofa e L’Oreal v. Bellure

Il diritto d’autore tutela la forma espressiva di un’opera creativa ed originale. L’art 2 della l. 633/41 LDA, indica, in un’elencazione ampia ed esemplificativa e (quindi non tassativa), quali possono essere le opere dell’ingegno.

 

E allora i profumi?

Non sono elencati ma possono essere considerati prodotti creativi per i quali è possibile azionare una tutela autoriale? In Europa, nelle sentenze Lancôme c/ Kecofa e l’Oreal SA c/ Bellure NV, i giudici francesi e della Corte Europea, hanno riconosciuto il profumo come opera dell’ingegno. Per questo dunque dotata dei caratteri di originalità e creatività, a prescindere dalla sua estrinsecazione. L’assunto è: ogni singolo profumo nasce da un’attività di ricerca sensoriale e dalla combinazione di elementi che danno vita ad una formula unica in quanto espressione della personalità del suo creatore.

Il caso l’Oréal

L’Oréal aveva citato in giudizio Bellure. La società si lamentava del fatto che la convenuta aveva posto in commercio profumi che contenevano fragranze simili a quelle prodotte da L’Oréal anche se con nomi e confezioni diversi.

A sostegno delle proprie ragioni, l‘Oréal invocava la disciplina sul diritto di autore. Reclamava il diritto di autore sulle fragranze utilizzate per la produzione dei profumi: tale diritto era stato violato dalla condotta della società convenuta.

Il giudizio

In via di principio, i giudici francesi hanno riconosciuto che una fragranza può essere considerata come opera d’ingegno e come tale tutelabile dalla legge sul diritto di autore.

Infatti l’articolo 112-2 del codice della proprietà intellettuale francese non esclude che un’opera, che sia percepibile solo attraverso l’olfatto, come nel caso di una fragranza, possa essere considerata come un’opera di ingegno.

Il giudice di primo grado afferma vi siano delle similitudini tra una fragranza ad un’opera musicale. Sia la fragranza che l’opera musicale non sono predefinite al momento della loro creazione. Ma come una partizione musicale consente la riproduzione dell’opera musicale, allo stesso modo la formula elaborata dal creatore della fragranza permette la riproduzione della fragranza medesima. Si potrebbe ritenere che, il riconoscimento del diritto di autore sulle fragranze potrebbe essere impedito dalle difficoltà di descrivere in modo preciso la fragranza. Ma secondo i giudici francesi l’assenza di una descrizione oggettiva della fragranza rivendicata non dovrebbe costituire un ostacolo al riconoscimento del diritto di autore.

Dubbi sulla tutela: l’esteriorizzazione e l’originalità

Invece il diritto di autore si acquista con il mero fatto della creazione di un’opera di ingegno e la registrazione dell’opera ha valore di pubblicità-notizia. È allora importante che l’opera per la quale si richiede la tutela del diritto d’autore sia esteriorizzata. Si potrebbe allora dubitare se un’opera percettibile solo attraverso l’olfatto sia stata esteriorizzata e per questa ragione non potrebbe essere tutelata con il diritto di autore. Questa obiezione è stata espressamente discussa e confutata dal giudice di appello, il quale ha stabilito che una fragranza soddisfa il requisito dell’esteriorizzazione quando la sua composizione olfattiva è determinabile.

Il caso Lancôme c/ Kecofa

Lancôme ha citato in giudizio Kecofa. Quest’ultima, aveva messo in commercio un profumo la cui fragranza era simile al profumo Trésor, prodotto dalla nota azienda di cosmetica francese. Il giudice di prima istanza pur rigettando la prima domanda che richiedeva la tutela del marchio, invocò, in una successiva domanda, una tutela autoriale.

Tutela autoriale di una fragranza

I giudici francesi accolgono la seconda domanda, azionando la tutela del diritto d’autore laddove la fragranza del profumo sia percepibile, olfattivamente, come originale.  Si giustifica questa tutela attraverso una sorta di equiparazione tra un profumo e un libro:

The Court distinguished the scent of a perfume from its recipe or the liquid containing it, comparing the latter to the paper of a book, which is not subject matter of copyright, whereas the content of the book is. This distinction implies that a perfume that contains completely different ingredients but smells the same may be infringing, while a perfume with a similar formula but a different scent would not be

Decisione

Il profumo Trésor, della Lancôme e il profumo Femele Tresaure della Kecofa, avevano la stessa fragranza. In più Kecofa commercializzava il suo prodotto ad un prezzo inferiore. Il giudice francese, riconoscendo il bene oggetto della contraffazione come un prodotto creativo, dotato degli stessi requisiti idonei ad innescare i meccanismi di protezione autoriale. Quindi ha condannato la Kecofa per “appropriazione illecita dell’idea e la relativa riproposizione sul mercato”.

Diritto d’autore e profumi: il caso Italia

Siamo ancora lontani dal riconoscere la tutela autoriale di un profumo. Da noi si ritene più agevole percorrere la strada della registrazione del marchio.

Diritto d’Autore e Profumi: l’unica sentenza diversa dalle altre

Il Tribunale di Napoli, a seguito di una denuncia di contraffazione da parte di importanti maison francesi, ha concesso il

sequestro che ha portato alla luce un’organizzazione internazionale dedita alla commercializzazione di oltre 43.000 rinomate fragranze contraffatte. La contraffazione era operata sia attraverso tabelle di concordanza sia attraverso l’imitazione delle confezioni originali. La vertenza legale, ha avuto un suo epilogo con l’ordinanza in data 29 maggio 2017 del Tribunale di Napoli. In sede di appello si è confermato il sequestro ed il ritiro dal mercato di tutto il materiale contraffatto

Conclusione

Che direzione prenderanno i giudici italiani? Dipende da quello che sarà giudicato più importante tra:

  • tutelare il profumo come marchio, privilegiando la posizione del prodotto sul mercato e la sua capacità distintiva rispetto a prodotti affini;
  • tutelare le singole caratteristiche olfattive della flagranza e l’attività creativa del suo autore.

D’altronde l’art 2 della LDA non pone alcun limite se non quello della creatività e originalità.

 

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