Un profumiere che crea una fragranza unica, frutto di mesi di ricerca sensoriale e di combinazioni di essenze mai tentate prima, è l’autore di un’opera dell’ingegno? Può impedire a concorrenti di imitare quella fragranza richiamandosi al diritto d’autore?
La domanda è tutt’altro che accademica: il mercato dei profumi-copia — fragranze commercializzate a prezzo ridotto come equivalenti di profumi di lusso — è un settore da miliardi di euro, e la questione di come tutelarlo legalmente è oggetto di un dibattito giurisprudenziale acceso che ha visto posizioni opposte tra i giudici francesi e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il diritto d’autore e le opere dell’ingegno: la base normativa
Il diritto d’autore tutela le opere creative originali. L’art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) elenca le categorie di opere protette in modo esemplificativo — non tassativo. La norma non esclude esplicitamente le fragranze, ma non le menziona nemmeno.
Per rientrare nella tutela, un’opera deve soddisfare due requisiti fondamentali: creatività (frutto di scelte espressive personali dell’autore) e originalità (che la distingua da elaborazioni banali o standardizzate). A questi la Corte di Giustizia UE ha aggiunto, con la propria giurisprudenza, un terzo requisito che si è rivelato dirimente per le fragranze: la identificabilità obiettiva.
La posizione francese: il profumo come opera dell’ingegno
I giudici francesi sono stati i pionieri nel riconoscere la tutela autoriale delle fragranze. L’articolo L112-2 del Code de la Propriété Intellectuelle francese non esclude le opere percepibili solo attraverso l’olfatto — e la giurisprudenza ha costruito su questa apertura.
L’analogia centrale elaborata dai tribunali francesi è quella con la musica: come una partitura musicale consente la riproduzione di un’opera musicale, la formula elaborata dal creatore della fragranza permette la riproduzione della fragranza medesima. La formula è la partitura, la fragranza è l’opera.
Su questa base, i giudici francesi hanno concluso che l’assenza di una descrizione linguistica precisa della fragranza non costituisce un ostacolo alla tutela autoriale — rilevante è che la composizione olfattiva sia determinabile attraverso la formula chimica.
Il caso Lancôme v. Kecofa

Lancôme citò in giudizio Kecofa davanti ai giudici olandesi. Kecofa commercializzava un profumo — Female Treasure — la cui fragranza era molto simile al Trésor di Lancôme, a un prezzo significativamente inferiore.
Il giudice di prima istanza respinse la domanda fondata sul marchio ma accolse quella basata sul diritto d’autore. La Cour d’appel, in una formulazione divenuta celebre, distinse la fragranza del profumo dalla sua formula chimica e dal liquido che la contiene — come si distingue il contenuto di un libro dalla carta su cui è stampato. Il contenuto del libro è protetto, la carta no. Analogamente, la fragranza è protetta, la formula chimica e il flacone no.
La decisione portava a una conclusione importante: un profumo con ingredienti completamente diversi ma con la stessa fragranza potrebbe violare il copyright, mentre un profumo con formula simile ma fragranza diversa non lo farebbe.
La Hoge Raad olandese confermò la tutela. Kecofa fu condannata.
Il caso L’Oréal v. Bellure: una precisazione
Il caso L’Oréal SA v. Bellure NV (CGUE, C-487/07, 2009) è spesso citato nel dibattito sui profumi e il diritto d’autore — ma riguardava in realtà la pubblicità comparativa e il marchio, non il diritto d’autore. Bellure commercializzava fragranze-copia e pubblicava tabelle di concordanza che accostava i propri prodotti ai profumi di lusso di L’Oréal. La CGUE si pronunciò sulla legittimità di questa pratica, senza affrontare la questione della tutela autoriale delle fragranze.
Il caso è però rilevante per la tutela dei profumi — ma attraverso il diritto dei marchi e della concorrenza sleale, non il diritto d’autore. Lo trattiamo nella sezione dedicata alle vie alternative di tutela.
La svolta CGUE: il caso Levola Hengelo (2018)
Il 13 novembre 2018, la Corte di Giustizia UE ha deciso il caso Levola Hengelo v. Smilde Foods (C-310/17) — formalmente relativo al sapore di un formaggio spalmabile, ma con implicazioni dirette per le fragranze.
La CGUE ha stabilito un principio netto: per essere protetta dal diritto d’autore ai sensi della Direttiva 2001/29/CE, un’opera deve essere identificabile con sufficiente precisione e obiettività. L’opera non può essere identificata esclusivamente sulla base delle sensazioni soggettive dei consumatori — che variano da persona a persona e nel tempo.
Applicato ai sapori — e per analogia alle fragranze — il ragionamento è il seguente:
- il sapore di un alimento non può essere identificato con precisione e obiettività indipendente dalla soggettività delle persone che lo assaggiano
- la stessa percezione olfattiva di una fragranza è soggettiva, variabile da persona a persona e nel tempo, influenzata dalla temperatura, dall’umidità e dalle condizioni individuali del percepiente
- pertanto, né il sapore né la fragranza soddisfano il requisito di identificabilità oggettiva necessario per la protezione autoriale secondo il diritto UE
Vale la pena chiarire una distinzione importante: la CGUE non stava ragionando sulla **ricetta del formaggio** — che è un documento scritto, oggettivo e perfettamente identificabile. Stava ragionando sul **sapore percepito**, che è un’esperienza sensoriale soggettiva. La stessa distinzione si applica ai profumi: la formula chimica di un profumo è obiettiva e identificabile (ed è già protetta come segreto industriale), mentre la fragranza percepita da chi lo annusa è soggettiva, variabile da persona a persona, influenzata da temperatura, umidità e condizioni individuali. È sulla percezione sensoriale — non sulla formula — che si vuole costruire la tutela autoriale, e su questo piano il parallelo tra sapore e fragranza regge.
La decisione non era inevitabile — la CGUE avrebbe potuto ragionare diversamente, distinguendo tra percezione soggettiva e formula chimica obiettiva. Ma ha scelto di ancorare la protezione alla percezione sensoriale dell’opera, non alla sua formula di produzione. E con questa scelta ha aperto una distanza significativa rispetto alla posizione dei giudici francesi.
La conferma: il caso Cofemel (2019)
Con il caso Cofemel v. G-Star Raw (C-683/17, settembre 2019), la CGUE ha ulteriormente precisato il concetto di “opera” ai fini del diritto d’autore europeo: deve trattarsi di un oggetto originale nel senso che è la creazione intellettuale propria del suo autore, e deve essere identificabile con sufficiente chiarezza e precisione.
L’orientamento CGUE è ormai consolidato: la protezione autoriale richiede identificabilità obiettiva. Le fragranze, percepite in modo soggettivo e variabile, faticano a soddisfare questo standard.
La posizione italiana
I tribunali italiani non si sono mai pronunciati in modo definitivo a favore della tutela autoriale delle fragranze. La strada seguita in Italia è quella del marchio e della concorrenza sleale — più solida e più prevedibile della tutela autoriale.
Un caso significativo ha però mostrato un diverso approccio: il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29 maggio 2017, ha confermato il sequestro di oltre 43.000 fragranze contraffatte, riconoscendo la rilevanza delle tabelle di concordanza con cui l’organizzazione internazionale smascherata collegava i propri prodotti ai profumi originali. La vertenza ha utilizzato principalmente gli strumenti della concorrenza sleale e della contraffazione del marchio — non la tutela autoriale della fragranza in sé.
Alla luce della giurisprudenza CGUE post-2018, sembra improbabile che i giudici italiani si orientino verso il riconoscimento della tutela autoriale delle fragranze. Il percorso del marchio e della concorrenza sleale rimane la via più praticabile.
Le vie alternative di tutela
In assenza di una tutela autoriale solida, chi crea un profumo originale può proteggere il proprio investimento attraverso altri strumenti.
Il segreto industriale
La formula di un profumo è un segreto commerciale tutelato dal Codice della Proprietà Industriale (artt. 98-99 c.p.i.). Chi si procura illecitamente la formula, la usa o la divulga senza autorizzazione risponde per violazione del segreto industriale — con tutela sia civile che penale. Il limite è che questa protezione tutela la formula, non la fragranza percepita: non impedisce a un concorrente di arrivare alla stessa fragranza attraverso un processo di ricerca indipendente.
Il marchio
Il nome commerciale del profumo, la forma del flacone, la grafica della confezione possono essere registrati come marchi — e tutelano il produttore contro le imitazioni che sfruttino la notorietà del marchio. Il marchio olfattivo — la registrazione della fragranza stessa come marchio — è ammesso in teoria dal regolamento europeo sui marchi, ma in pratica quasi impossibile da registrare: richiede una rappresentazione obiettiva dell’odore, che non esiste in forma standardizzata.
Sul piano del marchio, il caso L’Oréal SA v. Bellure NV (CGUE, C-487/07, 2009) ha stabilito un principio rilevante: anche quando la pubblicità comparativa è veritiera e non inganna il consumatore, è illecita se trae un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio altrui. Bellure commercializzava fragranze-copia e pubblicava tabelle di concordanza che accostava i propri prodotti ai profumi di lusso di L’Oréal — “il nostro profumo equivale a X”. La CGUE ha stabilito che questa pratica configura un uso illecito del marchio altrui, indipendentemente dal fatto che la comparazione fosse accurata. È il principio che ha poi guidato il Tribunale di Napoli nel 2017 nel sequestrare le fragranze contraffatte con tabelle di concordanza.
La concorrenza sleale
L’art. 2598 c.c. vieta gli atti di concorrenza sleale — tra cui l’imitazione sistematica dei prodotti altrui che crea confusione nel pubblico e lo sfruttamento parassitario della notorietà. Chi commercializza fragranze-copia usando tabelle di concordanza che associano il proprio prodotto a profumi di lusso compie un atto di concorrenza sleale indipendente dalla questione del diritto d’autore.
→ Approfondimento: Marchio e tutela del prodotto italiano
Domande frequenti
I profumi sono protetti dal diritto d’autore?
È una questione ancora aperta con posizioni contrastanti. I giudici francesi avevano riconosciuto la tutela autoriale. La CGUE con Levola Hengelo (2018) ha richiesto identificabilità obiettiva dell’opera — un requisito che le fragranze, percepite soggettivamente, faticano a soddisfare. In Italia la via del marchio e della concorrenza sleale è più percorribile.
Cos’ha stabilito la sentenza Levola Hengelo?
Che un’opera protetta dal diritto d’autore deve essere identificabile con sufficiente precisione e obiettività. Il sapore di un prodotto alimentare — e per analogia la fragranza di un profumo — non soddisfa questo requisito perché la sua percezione è soggettiva e variabile.
Come si tutela un profumo in Italia?
Attraverso il segreto industriale (la formula come segreto commerciale), il marchio (nome, flacone, confezione), e la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) per le imitazioni sistematiche che sfruttano la notorietà altrui.
Esiste un marchio olfattivo?
In teoria sì — il regolamento UE sui marchi lo ammette. In pratica quasi impossibile: richiede una rappresentazione obiettiva della fragranza, che non esiste in forma standardizzata. La stessa difficoltà che la CGUE ha identificato nel contesto del diritto d’autore.
Qual è la posizione dei giudici francesi?
Avevano equiparato la fragranza a un’opera musicale — la formula come partitura, la fragranza come opera. Questa posizione è in tensione con i principi CGUE post-2018, che richiedono identificabilità obiettiva dell’opera.
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