La clausola way out nei contratti cinematografici: come funziona l’uscita dall’investimento

Clausola way out nei contratti cinematografici

La clausola way out nei contratti cinematografici: come funziona l’uscita dall’investimento

In questa guida:

  • Cos’è la clausola way out nel cinema
  • Il triggering event e il time frame
  • Put option e call option: la differenza
  • Un esempio pratico con exit a 24 mesi

Nei contratti di finanziamento cinematografico strutturati come associazione in partecipazione, la clausola way out è il meccanismo che consente alle parti di regolare l’uscita dell’investitore dall’affare in modo ordinato, a condizioni predeterminate, al verificarsi di eventi specifici. Non è una clausola rescissoria generica: è uno strumento tecnico che bilancia gli interessi del produttore — che vuole mantenere il controllo del progetto — con quelli dell’investitore — che vuole avere una via d’uscita chiara se l’investimento non produce i ritorni attesi.

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Cos’è la clausola way out nel cinema

Nel contesto cinematografico, la clausola way out si inserisce tipicamente nei contratti di associazione in partecipazione (artt. 2549-2554 c.c.) con cui un investitore (l’associato) apporta risorse finanziarie a un produttore (l’associante) per la realizzazione di un film, in cambio di una partecipazione agli utili.

La clausola stabilisce un meccanismo attraverso il quale l’associato regola il proprio disinvestimento al verificarsi di un determinato evento (triggering event) entro un certo periodo (time frame), a un corrispettivo predeterminato sulla base di una formula. L’obiettivo è evitare che le parti si trovino bloccate in un rapporto contrattuale che non funziona — sia dal punto di vista economico sia da quello operativo — senza una via d’uscita definita.

Il triggering event e il time frame

Il triggering event è l’evento al cui verificarsi scatta il diritto di esercitare l’opzione di uscita. Nei contratti cinematografici, viene tipicamente definito in relazione ai flussi economici generati dal film: l’investitore verifica se, entro una certa data, ha recuperato una quota predefinita dell’apporto iniziale.

Il time frame — detto anche exit date — è la data entro cui si effettua questa verifica. Viene fissata contrattualmente in relazione alla vita economica del film: solitamente dopo un periodo sufficiente a raccogliere i ricavi dalla distribuzione nelle sale, dall’home video e dalle vendite televisive.

Put option e call option: la differenza

La clausola way out può prevedere due tipi di opzione, che si attivano in scenari economici opposti.

La put option (opzione di vendita) è esercitata dall’associante: obbliga l’associato a cedere la sua quota all’associante a condizioni predeterminate. Si attiva quando il film ha generato ricavi sufficienti — il che significa che l’associato ha già recuperato l’investimento — e il produttore vuole chiudere il rapporto pagando una buonuscita.

La call option (opzione di acquisto) è esercitata dall’associato: obbliga l’associante ad acquistare la quota dell’associato a condizioni predeterminate. Si attiva quando il film non ha generato ricavi sufficienti — il che significa che l’associato ha subito una perdita — e vuole uscire dal rapporto recuperando almeno parte dell’investimento.

Un esempio pratico con exit a 24 mesi

Supponiamo che sia stato stipulato un contratto di associazione in partecipazione di durata triennale, con un apporto dell’associato di 1.000.000 di euro. L’exit date viene fissata alla fine del 24° mese successivo alla prima proiezione pubblica del film. Il triggering event è definito come segue: verificare se, all’exit date, l’associato ha incassato somme pari o superiori al 60% dell’apporto netto versato — ovvero 600.000 euro.

All’exit date si apre uno dei due scenari.

Scenario 1 — il film ha prodotto ritorni: si attiva la put option (opzione associante). Se all’exit date l’associato ha già incassato 600.000 euro o più, l’associante ha il diritto di esercitare la put option entro 60 giorni. Esercitando l’opzione, l’associante anticipa la scadenza del contratto e liquida l’associato pagando il “saldo uscita investitore” — una percentuale calcolata su quanto l’associato ha già percepito, che funziona come buonuscita per chiudere anticipatamente il rapporto.

Scenario 2 — il film non ha prodotto ritorni sufficienti: si attiva la call option (opzione associato). Se all’exit date l’associato non ha incassato 600.000 euro, l’associato ha il diritto di esercitare la call option entro 60 giorni. Esercitando l’opzione, l’associato recede dal contratto e ha diritto di ricevere dall’associante un importo calcolato in base a una formula predeterminata — che tiene conto dei flussi di ricavo futuri a cui l’associato rinuncia uscendo anticipatamente. L’associante ha 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di esercizio dell’opzione per versare il saldo.

La formula per il calcolo del saldo uscita investitore in entrambi gli scenari va definita nel contratto con precisione: deve indicare i criteri di calcolo dei “flussi di ricavo futuri”, le deduzioni ammesse, la valuta e le modalità di pagamento. Una formula vaga genera contestazioni esattamente nel momento in cui le parti hanno già un rapporto deteriorato.

→ Leggi anche: il contratto di opzione cinematografica — caratteristiche e clausole
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In sintesi

  • La clausola way out nei contratti cinematografici è un meccanismo di uscita ordinata dall’associazione in partecipazione (artt. 2549-2554 c.c.), attivato al verificarsi di un triggering event entro un time frame predefinito
  • La put option è esercitata dal produttore (associante) quando il film ha prodotto ricavi sufficienti: consente di liquidare anticipatamente l’investitore con una buonuscita predeterminata
  • La call option è esercitata dall’investitore (associato) quando il film non ha prodotto ricavi sufficienti: consente all’investitore di uscire dal rapporto recuperando almeno parte dell’investimento sulla base di una formula che tiene conto dei ricavi futuri a cui rinuncia
  • La formula per il calcolo del saldo uscita investitore — in entrambi gli scenari — deve essere definita con precisione nel contratto: criteri di calcolo, deduzioni, valuta e termini di pagamento. Una formula vaga diventa fonte di contenzioso nel momento in cui il rapporto è già deteriorato

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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