Clausola pay or play: cos’è e perché conta nei contratti di cinema

La clausola pay or play obbliga a pagare registi e attori anche se il film non si fa. Cosa garantisce, da quando scatta e perché in Italia conta di più (art. 2237 c.c.).

In sintesiCon la clausola pay or play il produttore si impegna a pagare il compenso pattuito a un regista o a un attore anche se poi decide di non utilizzarlo o di non fare il film. Non lo obbliga a girare con quella persona: lo obbliga a pagarla.

In Italia conta più che altrove, perché il contratto di regia è di regola una prestazione d’opera intellettuale, e il codice civile consente al committente di recedere in ogni momento pagando solo spese e lavoro già svolto. La pay or play sostituisce questa regola con il compenso pieno, di solito a partire da un momento preciso, come la chiusura del finanziamento: è lì che si gioca la trattativa.

La clausola pay or play è uno degli strumenti più discussi, e più fraintesi, della contrattualistica cinematografica e televisiva. Garantisce che attori e registi vengano pagati anche se il film non si fa o se la produzione decide di sostituirli. Ma cosa garantisce esattamente, da quando, e perché nel diritto italiano fa una differenza così grande?

Che cos’è la clausola pay or play

La clausola pay or play si inserisce tra sviluppo e pre-produzione, nei contratti che il produttore conclude con il regista, con gli attori principali o con altre figure creative di rilievo.

Il principio è semplice: il produttore si impegna a corrispondere il compenso pattuito anche se decide di non utilizzare l’artista. Resta libero di sostituirlo o di non fare il film, ma non di non pagarlo.

Tutela soprattutto chi, accettando un progetto, rinuncia ad altri lavori: in un settore in cui un regista o un attore blocca mesi di calendario per un film che può non partire mai, è una protezione economica decisiva.

Perché in Italia conta di più: l’art. 2237 c.c.

Il contratto di regia è di regola un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Per l’art. 2237 del codice civile, il committente può recedere in qualsiasi momento, rimborsando le spese e pagando il compenso per l’opera già svolta. Non deve il mancato guadagno, e non deve giustificare la scelta: la giusta causa è richiesta solo quando a recedere è il professionista.

In pratica, senza una clausola specifica, una produzione può liberarsi di un regista in modo lecito anche a pochi giorni dalle riprese, pagando solo il lavoro di preparazione. La pay or play rovescia questa regola: il compenso pattuito è dovuto per intero. Le parti possono anche escludere per contratto il recesso del committente: secondo la Cassazione la regola dell’art. 2237 è derogabile, anche solo fissando una durata da cui risulti chiaramente la volontà di vincolarsi (Cass. ord. 21904/2018), e in quel caso il committente che interrompe il rapporto deve il compenso previsto per l’intera durata (Cass. 22786/2013). L’effetto pratico è simile, ma una clausola espressa evita discussioni sull’interpretazione.

Per altri rapporti le regole cambiano. Nel contratto d’opera non intellettuale il committente che recede deve pagare anche il mancato guadagno (art. 2227 c.c.), e gli attori assunti come lavoratori dipendenti sono tutelati dalle norme sul lavoro subordinato e dal contratto collettivo. Prima di negoziare la clausola, quindi, bisogna sapere che contratto si sta firmando.

→ Approfondimenti: Il contratto di regia · Il contratto d’attore

Quali obblighi crea, e quali no

La pay or play non obbliga il produttore a utilizzare l’artista né a realizzare il film: obbliga soltanto a pagare. Ne derivano alcune conseguenze pratiche, che il contratto dovrebbe comunque scrivere in chiaro:

  • se l’artista non prende parte al film, riceve il compenso fisso pattuito;
  • non riceve le somme legate alla realizzazione o al successo del film, come premi o partecipazioni agli incassi, salvo patto diverso;
  • di regola non ha diritto al credito nei titoli, perché non ha lavorato al film;
  • spesso il contratto prevede che il pagamento soddisfi ogni sua pretesa: se l’artista vuole tutelare anche la propria reputazione, per esempio con il diritto di annunciare che il progetto è proseguito senza di lui, deve negoziarlo.

Condizioni sospensive e momento in cui scatta

Per capire davvero la pay or play bisogna guardarla nel suo contesto: le condizioni sospensive a cui il produttore subordina di solito i contratti con cast e troupe. Le più frequenti sono il reperimento dei finanziamenti, la conferma di un certo cast principale, la verifica che l’artista possa lavorare (permessi, visti), il rispetto di determinate date di produzione e l’accesso a contributi o tax credit.

Chi accetta un film non vuole che il proprio compenso dipenda da tutte queste incognite. La pay or play, nella sua sostanza, è proprio questo: la rinuncia del produttore, totale o parziale, a subordinare il pagamento a eventi futuri e incerti.

Raramente la rinuncia è immediata. Più spesso il contratto fissa un momento a partire dal quale l’artista diventa “pay or play”: la chiusura del finanziamento, il via libera del distributore, una data precisa. Prima, valgono le condizioni sospensive; dopo, il compenso è dovuto comunque. È su questo momento, più che sul principio, che si concentra la trattativa.

Pay or play, pay and play, impegni preliminari

Pay or play

Obbliga a pagare, non a utilizzare. È la clausola più diffusa per registi affermati e attori protagonisti.

Pay and play

Più rara e più stringente: obbliga il produttore anche a realizzare il film con quella persona. Si concede solo a poche figure per le quali il progetto è inseparabile dalla loro partecipazione, e di solito con molte condizioni.

Impegni preliminari

In fase di sviluppo il produttore può invece versare somme modeste per assicurarsi l’interesse di un regista o di un attore: mostrare ai finanziatori che un nome è legato al progetto rende il pacchetto più credibile. Sono l’opposto della pay or play: non garantiscono il compenso pieno se il film non si fa, e quanto restano acquisite all’artista dipende da come è scritto l’accordo preliminare.

→ Approfondimento: La lettera di intenti per la produzione di un film

Pay or play e garanzie

Si legge spesso che la pay or play è una “garanzia”. Non lo è nel senso delle garanzie personali, come la fideiussione, con cui un terzo risponde del debito di un altro: è un impegno diretto del produttore verso l’artista, che vale quanto vale la solvibilità del produttore.

Per questo, nei progetti più fragili, all’artista può convenire chiedere qualcosa in più: un deposito vincolato del compenso o una garanzia del finanziatore o del distributore. Non va invece confusa con la completion bond, che garantisce ai finanziatori il completamento e la consegna del film, non il pagamento del cast.

Quando ha senso negoziarla

Per il produttore, accettare una pay or play significa assumersi un rischio economico rilevante, e per questo la concede a poche figure: registi il cui nome è decisivo per il finanziamento, attori protagonisti che giustificano il via libera al progetto e, in casi particolari, sceneggiatori di adattamenti. Il suo interesse è fissare il momento in cui scatta il più tardi possibile, legandolo alla chiusura del finanziamento.

Per l’artista, ottenerla significa certezza del compenso e tutela della propria agenda. Nel cinema indipendente europeo, dove tra sviluppo, via libera e riprese possono passare anni, è una protezione tutt’altro che secondaria. Se il produttore non la concede, l’alternativa è negoziare almeno un compenso minimo garantito in caso di recesso o una limitazione del recesso del committente.

In entrambi i casi, scrivere bene questa parte del contratto evita una causa dall’esito incerto: è molto più semplice che dimostrare dopo un danno.

→ Approfondimenti: Il budget del film · Il put pilot nelle serie tv

Domande frequenti

Cos’è la clausola pay or play nel cinema?

È la clausola con cui il produttore si impegna a pagare il compenso pattuito a un regista o a un attore anche se decide di non utilizzarlo o di non realizzare il film. Il produttore resta libero di sostituirlo, ma non di non pagarlo.

Perché in Italia la pay or play è particolarmente utile per i registi?

Perché il contratto di regia è di regola una prestazione d’opera intellettuale, e per l’art. 2237 del codice civile il committente può recedere in qualsiasi momento pagando solo le spese e il compenso per il lavoro già svolto, senza il mancato guadagno. La pay or play sostituisce questa regola con l’obbligo di pagare l’intero compenso.

Che differenza c’è tra pay or play e pay and play?

La pay or play obbliga a pagare, non a usare l’artista. La pay and play obbliga anche a realizzare il film con quella persona: è una clausola rara, riservata a figure senza le quali il progetto non esisterebbe.

Da quando scatta la pay or play?

Dal momento fissato nel contratto: spesso al verificarsi di alcune condizioni, come la chiusura del finanziamento o una data precisa. Prima di quel momento l’impegno del produttore resta soggetto alle condizioni sospensive; dopo, il compenso è dovuto comunque.

La pay or play è una garanzia?

Non nel senso di una garanzia personale come la fideiussione, con cui un terzo risponde del debito altrui: è un impegno diretto del produttore verso l’artista. Se l’artista teme che il produttore non abbia i fondi, può chiedere in aggiunta un deposito vincolato o la garanzia di un finanziatore.

Cosa succede se il contratto non prevede la pay or play?

Dipende dal tipo di contratto. Per una prestazione d’opera intellettuale il committente può recedere pagando spese e lavoro svolto (art. 2237 c.c.), salvo che il contratto limiti questo diritto; per un contratto d’opera non intellettuale deve pagare anche il mancato guadagno (art. 2227 c.c.); per gli attori assunti come lavoratori dipendenti valgono le regole del lavoro subordinato.


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Recesso dal contratto d’opera intellettuale (art. 2237 c.c.)Normattiva
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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.