Archivi d’artista e autenticità delle opere d’arte

La recente surreale esperienza di pandemia dovuta al COVID-19 ha messo in moto una serie di ripensamenti e riflessioni anche nel settore culturale. Nel campo delle arti visive, si è tornati a parlare di digitalizzazione, di archivi d’artista e conseguentemente di autenticità delle opere d’arte.

La digitalizzazione consiste nella trasformazione di un suono, di un’immagine, o, più in generale, di un documento in formato digitale interpretabile da un computer e, quindi, con possibilità infinite di riproduzione e di circolazione. È un processo che acquista importanza sia per l’arte antica e moderna, sia per quella contemporanea. Per la prima, attraverso la conservazione di riproduzioni digitali si costituisce una catalogazione importante sotto il profilo dei fini didattici, di studio e di ricerca.

Un progetto di digitalizzazione è stato ad esempio avviato dal Museo degli Uffizi di Firenze e denominato The Uffizi Digitization Project (TUDP), grazie al quale tutte le opere conservate nel museo sono fruibili in modalità digitale.

Sandro Botticelli, Nascita di Venere, Galleria degli Uffizi, Firenze

Gli archivi d’artista (molti dei quali uniti sotto l’AITART-Associazione Italiana Archivi d’Artista) sono invece degli enti, oltre che conservativi, finalizzati anche ad attribuire autenticità  o addirittura corpo al lavoro dell’autore contemporaneo che spesso è sotteso alle dimensioni fluide e indefinite dell’arte del nostro tempo.

L’opera sfugge spesso alla definizione della forma tradizionale divenendo performance, video, magari deteriorandosi per il preciso volere dell’artista. L’archiviazione è così uno strumento per attribuire all’opera una “presenza” ufficiale.

Molte sono le controversie sorte a seguito di vendite di opere su cui vi sono dubbi riguardo l’autenticità e che hanno visto gli archivi protagonisti delle vicende. A chi spetta l’ultima parola sull’autenticità di un’opera d’arte? Nemmeno l’accertamento da parte del giudice in sede processuale può risolvere definitivamente la questione.

È interessante, sul punto, la sentenza della Cassazione Penale n. 28821/2017 in cui la Suprema Corte si è pronunciata sul rifiuto da parte dell’archivio costituito dagli eredi di un noto artista italiano ormai scomparso, di considerare autentica un’opera acquistata da un collezionista, provocando di fatto una svalutazione economica dell’opera stessa sul mercato dell’arte.

Da un lato, la legge sul diritto d’autore all’art. 23 prevede che il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione previsto dall’art.20 dopo la morte “può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti”.

archivi d’artista e autenticità opere d’arte

Dall’altro lato, sempre la Cassazione in una precedente pronuncia, aveva già sancito che

la formulazione di giudizi sull’autenticità dell’opera d’arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d’arte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un’opera d’arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza.

Infatti la formulazione dei giudizi sull’autenticità di un’opera d’arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art.32 cost.) per cui l’obbligazione gravante sull’esperto chiamato a rendere una perizia, attribuzione o autenticazione, è una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, in base al principio dell’autonomia negoziale, non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione secondo i desideri del richiedente.

La Cassazione Penale citata ha pertanto ritenuto inammissibile la pretesa da parte del collezionista di vedere riconosciuta dall’autorità giudicante l’autenticità dell’opera d’arte acquistata, ribadendo che

l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale.

L’autenticità è quindi determinata secondo una serie di parametri e vari sono i soggetti potenzialmente abilitati a decretarla. Per il collezionista, pertanto, è fondamentale assicurarsi della provenienza dell’opera e ricevere, per quanto possibile, il vaglio di enti o persone fisiche dotate dell’autorevolezza riconosciuta a conferire l’autentica.

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