Puoi citare un libro in un articolo senza chiedere il permesso all’autore? Puoi usare un brano musicale per una lezione? Puoi caricare un video su una piattaforma scolastica senza pagare royalty? In molti casi sì, ma con condizioni precise che la legge non lascia all’interpretazione. Il diritto di citazione è una delle eccezioni al diritto d’autore previste dalla Legge 633/1941 e rappresenta l’equilibrio tra la tutela degli autori e la libertà di espressione, critica e insegnamento. Non è una licenza generale: è un’eccezione delimitata, che il D.Lgs. 177/2021 ha esteso e aggiornato per il mondo digitale.
In sintesi
- Citare è lecito solo per critica, discussione, insegnamento o ricerca, nella quantità strettamente necessaria e indicando la fonte. Le tre condizioni valgono insieme: se ne manca una, sei fuori.
- Indicare la fonte non sana un uso eccessivo. Riprodurre un’opera intera resta una violazione anche con la citazione corretta.
- L’art. 70-bis consente l’uso didattico online, ma solo su piattaforme riservate agli studenti del corso, non su siti aperti al pubblico.
- L’art. 70-ter permette il text and data mining a chi ha accesso lecito all’opera, salvo opt-out del titolare dei diritti.
- In Italia le eccezioni sono tassative: non esiste un fair use da invocare caso per caso.
Le regole fondamentali: art. 70 L. 633/1941
L’art. 70 della Legge sul Diritto d’Autore stabilisce che puoi riprodurre brani di un’opera altrui, che si tratti di testo, musica, immagini o audiovisivo, senza autorizzazione e senza pagare, a tre condizioni che devono essere soddisfatte tutte insieme.
1. Lo scopo deve essere specifico
La citazione è lecita solo per critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica. Non puoi usare materiale altrui per abbellire un progetto, riempire una pagina o fare contenuto generico. Se non hai uno scopo riconoscibile tra questi quattro, non sei nell’eccezione.
2. La quantità deve essere strettamente necessaria
Devi usare solo la porzione funzionale al tuo scopo. La citazione è un complemento al tuo lavoro, non una sostituzione dell’opera originale. La Cassazione (n. 2089/1997) ha ribadito che la riproduzione parziale è permessa solo nei limiti di quanto strettamente necessario, con canone di stretta interpretazione. Se la quantità che usi è tale da rendere inutile l’acquisto dell’originale, sei fuori dai limiti.
3. La fonte va sempre indicata
Nome dell’autore, titolo dell’opera, editore e, se si tratta di traduzione, il traduttore. Non è solo un gesto di correttezza: è un obbligo di legge.
Una nota sul parallelo con il fair use americano: il diritto di citazione italiano trova un corrispettivo concettuale nel fair use statunitense, ma sono strumenti diversi. In Italia le eccezioni sono tassative: se il tuo uso non rientra in una di quelle previste dalla legge, non c’è margine di interpretazione flessibile da parte del giudice.
Uso didattico: art. 70 classico e art. 70-bis digitale
L’uso didattico è una delle eccezioni al diritto d’autore più fraintese. Molti pensano che basti dichiarare “è per scopo educativo” per usare liberamente qualsiasi materiale. Non funziona così, ma la legge offre spazi più ampi di quanto si creda, soprattutto dopo le novità del D.Lgs. 177/2021.
La regola classica
L’art. 70 consente l’uso illustrativo di brani di opere protette a fini di insegnamento o ricerca scientifica, senza fini commerciali e con indicazione della fonte. Rientrano in questa eccezione gli estratti di libri usati in classe, i brani musicali analizzati a lezione, le fotografie inserite in una presentazione didattica, purché nei limiti strettamente necessari.
Non rientrano nell’eccezione: distribuire agli studenti una copia integrale di un testo, usare materiale protetto per corsi a pagamento aperti al pubblico, pubblicare i materiali online senza restrizioni di accesso.
Per le antologie scolastiche (art. 70, co. 3) esiste un’eccezione specifica: è lecito riprodurre brani di opere già pubblicate senza autorizzazione né compenso, purché sia sempre indicata la fonte. Si applica alle raccolte antologiche in senso stretto, non a materiali commerciali che usano l’etichetta “didattico” come copertura.
La novità digitale: art. 70-bis
Il D.Lgs. 177/2021 ha introdotto l’art. 70-bis, che adatta l’eccezione didattica all’ambiente online, in risposta diretta alla crescita delle lezioni a distanza. La norma consente a docenti e ricercatori di usare opere protette su piattaforme digitali sicure senza autorizzazione preventiva e senza compenso, a condizione che:
- l’uso avvenga nell’ambito di un’attività didattica o di ricerca istituzionale;
- la piattaforma sia accessibile solo agli studenti o ricercatori coinvolti, non al pubblico generico;
- lo scopo sia esclusivamente illustrativo e privo di finalità commerciali;
- la fonte e l’autore siano sempre indicati.
In pratica: un professore universitario che carica un capitolo di un saggio sul portale riservato del corso può farlo lecitamente. Lo stesso professore che pubblica lo stesso materiale su YouTube o su un sito aperto, no.
Il confine da non dimenticare: l’eccezione didattica non è una licenza generale. Il three step test, il criterio internazionale che misura la legittimità di ogni eccezione al diritto d’autore, si applica anche qui. Se il materiale che vuoi usare ha già un canale commerciale per la didattica, come licenze per scuole o abbonamenti istituzionali, quell’uso potrebbe non reggere al secondo passaggio del test.
Le novità del D.Lgs. 177/2021: TDM e intelligenza artificiale
Accanto all’uso didattico digitale, il D.Lgs. 177/2021 ha introdotto una seconda novità rilevante: il Text and Data Mining (TDM), disciplinato dall’art. 70-ter L. 633/1941.
Il TDM è il processo con cui un sistema informatico, inclusi i modelli di intelligenza artificiale, analizza automaticamente grandi quantità di testi, immagini o dati per ricavarne informazioni, pattern o conoscenza. La legge prevede due livelli di eccezione:
- Per organismi di ricerca e istituti culturali: possono fare TDM su opere a cui hanno accesso lecito per fini di ricerca scientifica, senza autorizzazione.
- Per tutti gli altri: chiunque abbia accesso lecito a un’opera può fare TDM, a meno che il titolare dei diritti non abbia esplicitamente riservato quell’uso (il cosiddetto opt-out), ad esempio con una dichiarazione sul proprio sito o nei metadati dell’opera.
La giurisprudenza italiana sul TDM è ancora in fase iniziale: non ci sono sentenze di rilievo che abbiano definito i confini dell’opt-out o la responsabilità dei sistemi di IA addestrati su contenuti protetti. È prevedibile un contenzioso crescente nei prossimi anni, man mano che i titolari dei diritti e le aziende di IA cercheranno di tracciare i rispettivi perimetri.
Aggiornamento: la legge 132/2025
Il quadro si è mosso. La legge 132/2025 ha riscritto l’art. 1 l.d.a., chiarendo che sono protette le opere dell’ingegno umano anche quando create con strumenti di intelligenza artificiale, purché resti un apporto creativo della persona, e ha ricondotto l’addestramento dei modelli alle eccezioni di text and data mining. Per chi gestisce un catalogo la conseguenza pratica è concreta: l’opt-out dell’art. 70-ter va formalizzato nei contratti, non solo dichiarato sul sito. Le clausole diventate necessarie le abbiamo analizzate nel nostro contributo su Diritto.it: intelligenza artificiale nei contratti dell’entertainment.
Cosa dicono i giudici
La giurisprudenza sull’art. 70 è consolidata su due punti che vale la pena ricordare.
Sul “quanto si può citare”: i tribunali interpretano la norma in modo restrittivo. Riprodurre un’intera canzone, un capitolo intero o articoli di giornale integrali su altri siti, anche citando la fonte, è stato più volte ritenuto una violazione, perché costituisce concorrenza diretta all’opera originale. La citazione della fonte non salva un uso eccessivo.
Su video e social: l’art. 70 non distingue tra formati, quindi la citazione è ammessa anche in ambito audiovisivo e sul web. Ma i casi di meme, remix e frammenti video sulle piattaforme social si intrecciano spesso con la parodia e l’uso trasformativo, che seguono regole diverse e su cui la giurisprudenza è ancora dinamica.
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