Diritto di immagine dei calciatori: la negoziazione al centro

Il diritto all’immagine dello sportivo: il tuo volto, i tuoi diritti, tra campo e contratto

Nel mondo dello sport professionistico, e in particolare nel calcio, c’è una distinzione fondamentale che spesso sfugge: quella tra la prestazione sportiva (cioè quello che l’atleta fa in campo, oggetto del suo contratto di lavoro) e la sua immagine personale. Sembra un dettaglio, ma è una differenza enorme dal punto di vista legale e contrattuale. In poche parole: anche se un atleta è sotto contratto con una squadra e la sua immagine viene catturata durante una partita, la società sportiva non può usare quella sua immagine senza un consenso specifico dell’atleta.

La distinzione chiave: prestazione vs. immagine personale

La Legge italiana protegge il diritto all’immagine di ogni persona. In particolare, il Codice Civile all’Art. 10 (Abuso dell’immagine altrui) e la Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) agli Artt. 96 e 97 stabiliscono che l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o messa in commercio senza il suo consenso, salvo eccezioni (come la notorietà, ma con limiti ben precisi).

Nel caso degli sportivi, questa protezione è ancora più delicata:

  • La Prestazione Sportiva: Il contratto di lavoro stabilisce che l’atleta deve giocare, allenarsi, ecc. La società paga per questa prestazione.
  • L’Immagine dell’Atleta: Il suo volto, il suo corpo, il suo stile di gioco, anche se colti durante la prestazione, restano una sua proprietà personale.

Questo significa che la società datrice di lavoro non può semplicemente usare le foto o i video delle prestazioni dell’atleta per qualsiasi scopo (es. pubblicità, merchandising) senza un permesso esplicito. Per questa ragione, vengono stipulati accordi specifici che regolano l’uso dell’immagine dei singoli atleti.

Un Esempio Concreto: Una società calcistica non può, senza il permesso del suo calciatore, vendere un DVD con i suoi gol o utilizzare la sua immagine per promuovere uno sponsor, anche se quella foto o video è stato ripreso durante una partita ufficiale. I tribunali italiani hanno ribadito questo concetto in più occasioni, ad esempio condannando società che avevano commercializzato prodotti (come DVD di prestazioni agonistiche) con l’immagine di ex calciatori senza il loro consenso.

L’Eccezione: L’Immagine di “Gruppo” L’unica immagine di cui la società può disporre più liberamente (grazie agli accordi tra le parti) è quella che raffigura un gruppo di giocatori con la divisa della squadra. In questo caso, il club può concedere tale immagine a terzi, come gli sponsor, per fini pubblicitari e promozionali. Questo perché prevale l’interesse della squadra e del marchio del club, pur nel rispetto della correttezza.

Diritto all’immagine del calciatore: la negoziazione al centro

Nel corso degli anni, le Leghe delle società calcistiche professionistiche e l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) hanno stipulato accordi specifici per bilanciare gli interessi. L’obiettivo è conciliare:

  • L’autonomia negoziale del singolo atleta: Il suo diritto di disporre della propria immagine.
  • L’interesse della società: La necessità di usare l’immagine dei propri tesserati per scopi commerciali e di marketing.

Il fatto che un calciatore professionista sia spesso un soggetto famoso amplifica l’aspetto economico del diritto all’immagine. Per le persone celebri, la tutela non si limita solo all’aspetto fisico. La giurisprudenza (le decisioni dei tribunali) ha esteso il concetto di “immagine” fino a includere tutti gli elementi che rendono riconoscibile e “richiamano” il personaggio famoso.

Cosa rientra nel “diritto all’immagine” per i personaggi noti?

  • L’imitazione della voce o del timbro vocale in spot pubblicitari.
  • L’uso dell’immagine di un sosia.
  • L’impiego di un disegno caricaturale che lo riproduca.
  • La riproduzione di accessori tipici del look che caratterizzano il personaggio (es. un taglio di capelli iconico, un accessorio distintivo).

Tutti questi elementi, se usati senza consenso per fini commerciali, possono essere considerati una violazione del diritto all’immagine.

Il caso delle figurine e dei contenuti commerciali: prevale il consenso!

Diritto di immagine nelle figurine dei calciatori

Un esempio classico è quello delle figurine dei calciatori. Si può sfruttare economicamente l’immagine di un giocatore su una figurina senza il suo consenso? Per anni, una parte della giurisprudenza ha considerato queste pubblicazioni legittime, data la notorietà degli atleti e la presunta finalità “informativa” o “enciclopedica”. Tuttavia, questo orientamento è stato decisamente superato. Oggi, la giurisprudenza (le sentenze dei nostri tribunali) è unanime nel ritenere che la finalità prettamente commerciale di queste collezioni editoriali prevale su qualsiasi scopo informativo. Lo scopo di lucro dell’editore è evidente e rende necessaria l’acquisizione del consenso dell’atleta.

Diritto all’Immagine del calciatore: esempi dalla Giurisprudenza:

  • È stata giudicata illecita la pubblicazione di un DVD contenente immagini dei gol di un noto giocatore senza il suo consenso, poiché lo scopo di lucro è stato ritenuto prevalente rispetto alla finalità informativa o di cronaca del prodotto.
  • Analogamente, iniziative editoriali (come enciclopedie storiche o collezioni) che riproducevano l’immagine di calciatori senza consenso sono state considerate illegittime, nonostante il presunto valore storico-enciclopedico della pubblicazione. Il fatto che un singolo “sticker” o un’immagine possano circolare autonomamente e produrre un’utilità economica rende indispensabile il consenso del titolare del diritto.

Diritto all’Immagine del calciatore: la tua immagine è un bene prezioso. Proteggila!

Il diritto all’immagine degli sportivi professionisti è una materia complessa e in continua evoluzione, dove la notorietà dell’atleta non esclude, anzi rafforza, la necessità di tutelare il suo controllo sull’uso della propria effige. Che tu sia un atleta, una società sportiva o un editore, è fondamentale avere chiarezza su questi aspetti per evitare contenziosi lunghi e costosi. Affidarsi a esperti legali specializzati in diritto sportivo e diritto d’autore è la scelta più saggia per redigere accordi solidi, interpretare correttamente la normativa e salvaguardare i propri interessi.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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