E-commerce: sai tutto quello che c’è da fare per aprirlo?

E-commerce

E-commerce (di Silvia Di Virgilio)

Cosa dice la legge:

La Direttiva 2000/31/CE prevede che sia possibile aprire un e-commerce senza autorizzazioni preventive, se non i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività, come nel caso di vendita di prodotti alimentari.

Gli adempimenti da tenere a mente nell’apertura del tuo e-commerce sono:

  1. Aprire una Partita IVA (se si tratta di un’azienda di nuova costituzione)
  2. Inviare la comunicazione di inizio attività online al Registro delle Imprese.
  3. Predisporre, entro 30 giorni, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate via Entratel (modello AA7/AA9)
  4. Presentare al Comune competente la comunicazione CF6bis (“Commercio elettronico tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
  5. Presentare al’INPS la Comunicazione Unica e la Comunicazione all’Inail (in caso in cui ci siano dei dipendenti).
  6. Preparare le condizioni generali di vendita da comunicare al cliente.

Quali altri adempimenti ci sono?

  • Per avviare un’attività è necessario costituire una società
  • Iscriversi alla Camera di Commercio e presentare la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune nel quale si intende dare avvio all’attività
  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell’Internet Service Provider, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il numero di fax
  • In caso di vendita a operatori economici di altro Paese UE è prevista l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System)

Che legge si applica alle vendite on line?

La vendita on line è tendenzialmente regolata dalla legge dello Stato in cui il venditore ha il domicilio o la sede, secondo il principio del Paese d’origine (Mercato Interno). Questo principio si applica alle vendite B2B. In caso di vendita B2C, invece, la tutela è a favore dell’acquirente consumatore e si applicano inderogabilmente le norme della legge dello Stato in cui il consumatore ha il domicilio.

L’art. 66-ter del Codice del Consumo

prevede espressamente che se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell’Unione Europea,  i diritti riconosciuti dal Codice del Consumo al consumatore sono irrinunciabili. Nel caso di vendite B2C non è inoltre obbligatorio emettere fatture o scontrini ma è necessario annotare le transazioni nel registro dei corrispettivi mentre la fattura è obbligatoria per le operazioni B2B e per la vendita di contenuti digitali.

Anche le condizioni di vendita sulla piattaforma web devono essere redatte ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/05) e del D. Lgs. n. 114/98 sulla disciplina relativa al settore del commercio.

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