Francesco De Gregori vince in Cassazione

Prendi questa mano zingara! Parliamo di plagio musicale e di una sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto storia. La Cassazione ha infatti ritenuto che la canzone “Prendi questa mano, zingara”, di Francesco De Gregori, non fosse plagio della canzone “Zingara”. (la sentenza depositata il 19 febbraio 2015, n. 3340)

Francesco De Gregori nel 1996 inserisce nel suo album “Prendere e lasciare”, la canzone “Prendi questa mano, zingara”. La canzone, nel titolo e nei primi due versi, riprende un altro brano intitolato “Zingara”, scritto nel 1969 da Enrico Riccardi e Luigi Albertelli.

L’unica differenza è una parola diversa.

Il testo originale dice “Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò”.

De Gregori canta “Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che futuro avrò”.

Riccardi e Albertelli fanno causa a De Gregori per il plagio della loro canzone. Chiedono al  Tribunale di Roma di inibire la diffusione e la commercializzazione del brano di De Gregori.

In primo grado la domanda è accolta.

In appello, però, la Corte decide diversamente dichiarando che “sebbene i primi due versi del testo letterario della canzone di De Gregori erano identici a quelli della canzone creata negli anni ’60 da Albertelli e Riccardi (salvo che in una parola: “futuro” in luogo di “destino”), il resto del testo e la parte musicale sarebbero stati completamente diversi, onde l’esclusione del plagio, trattandosi – semmai – di una “citazione”.

Per la citazione trova applicazione l’art. 10, terzo comma della L. n. 399 del 1978 che dice che:

  1. Sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
  2. Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell’Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facoltà d’utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell’insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purché una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
  3. Le citazioni e utilizzazioni contemplate negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dell’autore.

Albertelli e Riccardi ricorrono in Cassazione.

La Corte di Cassazione, nell’esaminare i motivi di impugnazione dei ricorsi proposti contro la sentenza di appello, dichiara quanto segue:

… in tema di plagio di un’opera musicale, un frammento poetico- letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce di per sè plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico- letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore.”

La Corte di Cassazione ha dato ragione a De Gregori evidenziando che la canzone di De Gregori dovesse essere considerata come nuova opera con “trattazione di tematiche completamente diverse” rispetto all’opera artistica di proprietà Albertelli e Riccardi. Egli ha implicitamente affermato che anche quel piccolo inserto nel testo della canzone ha un significato artistico del tutto diverso.

Conclusione: la canzone “Zingara” scritta nel 1969 da Enrico Riccardi e Luigi Albertelli non è stata plagiata da De Gregori ma solo citata.

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