Chi è l’autore? Il diritto d’autore e la titolarità delle opere creative

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Chi è l’autore? Il diritto d’autore e la titolarità delle opere creative


Nel 2011 un macaco di nome Naruto, nella riserva naturale dell’isola indonesiana di Sulawesi, prese in mano la fotocamera di un fotografo naturalista britannico e scattò una serie di selfie. Le foto divennero virali. Wikipedia le pubblicò come opere di pubblico dominio — sostenendo che, poiché un animale le aveva scattate, nessuno poteva rivendicarne il copyright. Il fotografo, David Slater, fece causa. L’associazione animalista PETA intervenne chiedendo che i proventi andassero a Naruto.

Il giudice federale di San Francisco, William Orrick, stabilì nel 2016 che il macaco non poteva essere titolare del diritto d’autore sulle proprie foto. La legge sul copyright tutela gli esseri umani — non gli animali, non le macchine, non gli algoritmi.

Era una risposta ovvia. Ma la domanda che quella causa aveva sollevato era tutt’altro che ovvia: chi può essere autore di un’opera dell’ingegno? E dove finisce l’apporto creativo umano e inizia quello di qualcosa — o qualcuno — che umano non è?

Nel 2026 questa domanda non riguarda più i macachi. Riguarda l’intelligenza artificiale. E la risposta che il diritto italiano ha cominciato a costruire cambia le regole del gioco per chiunque crei, produca o distribuisca opere creative.


Il fondamento: l’autore nella legge italiana

La Legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore) non definisce esplicitamente cosa sia un “autore”. Lo dà per scontato: l’autore è chi crea l’opera. L’art. 6 stabilisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”

Le parole chiave sono intellettuale e creativo. Il diritto d’autore tutela opere dell’ingegno di carattere creativo — e il carattere creativo presuppone un apporto intellettuale umano. Non è mai stato necessario codificarlo esplicitamente perché, per ottant’anni, nessuno aveva seriamente pensato che un’entità non umana potesse creare qualcosa di tutelabile.

Il caso Naruto ha reso visibile il problema a livello di opinione pubblica. L’intelligenza artificiale lo ha reso urgente a livello normativo.


Il requisito della creatività: cosa significa davvero

Prima di affrontare i casi limite — animali, AI, opere collaborative — è necessario capire cosa il diritto intende per “creatività” e “originalità”, perché questi concetti delimitano il perimetro della tutela.

La giurisprudenza italiana e europea ha chiarito nel tempo che il requisito di creatività non richiede novità assoluta né valore artistico oggettivo. Richiede che l’opera rifletta la personalità dell’autore — le sue scelte estetiche, il suo punto di vista, le sue decisioni espressive. Anche un’opera banale dal punto di vista artistico può essere protetta se riflette scelte individuali riconoscibili.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza Infopaq (2009) e nelle successive pronunce, ha ancorato il concetto di originalità alla nozione di “creazione intellettuale propria dell’autore”: l’opera deve essere il risultato di scelte libere e creative, non di regole tecniche obbligate o di vincoli funzionali che non lasciano spazio a variazioni.

Questa definizione ha implicazioni immediate:

  • Una fotografia puramente tecnica — riproduzione di un documento, immagine di catalogo standardizzata — ha tutela ridotta o nulla.
  • Una fotografia che riflette scelte creative dell’autore — inquadratura, luce, momento, prospettiva — è protetta.
  • Un’opera generata interamente da un algoritmo senza apporto creativo umano riconoscibile non è protetta.
  • Un’opera in cui l’AI ha eseguito operazioni tecniche su indicazioni creative umane precise può essere protetta, nella misura in cui riflette quelle scelte umane.

Il caso del selfie: chi è l’autore quando qualcun altro preme il pulsante?

Il caso Naruto ha chiarito che gli animali non possono essere titolari del diritto d’autore. Ma ha sollevato una questione più sottile che riguarda anche gli esseri umani: cosa succede quando chi “preme il pulsante” non è chi ha impostato tutta la situazione creativa?

David Slater aveva posizionato la fotocamera, regolato i parametri, selezionato il luogo, creato le condizioni in cui Naruto avrebbe potuto scattare. Il macaco aveva premuto il pulsante. Chi è l’autore?

La risposta del diritto è inequivocabile: Slater. Perché le scelte creative — composizione, luce, contesto — erano sue. Il gesto meccanico di premere il pulsante, in assenza di apporto intellettuale, non crea diritto d’autore.

Questo principio si applica direttamente a molte situazioni che i creativi affrontano oggi:

Il fotografo che usa un drone è autore delle immagini, perché le scelte di inquadratura, altitudine e momento rimangono sue, anche se il mezzo di ripresa è automatizzato.

Il videomaker che usa software di stabilizzazione o color grading automatico è autore del video, perché lo strumento esegue operazioni tecniche su materiale creato da lui.

L’artista che usa filtri AI per stilizzare le proprie fotografie è autore — se le scelte originali dell’immagine erano sue e l’AI ha operato come strumento, non come creatore autonomo.

Il confine comincia a farsi incerto quando l’AI non esegue operazioni su materiale preesistente ma genera autonomamente il contenuto creativo a partire da un prompt.


L’intelligenza artificiale come autore: il quadro normativo italiano

Fino al 2025, il diritto italiano non aveva una risposta esplicita alla domanda se un’opera generata dall’AI potesse essere tutelata dal diritto d’autore, e in capo a chi.

La Legge 14 ottobre 2025, n. 132 ha colmato questa lacuna introducendo modifiche alla legge sul diritto d’autore che stabiliscono un principio chiaro: sono protette le opere dell’ingegno umano. Le opere create con intelligenza artificiale sono tutelate solo se riflettono un apporto creativo umano riconoscibile.

Questo principio — che recepisce e codifica l’orientamento già emerso nella giurisprudenza europea — ha conseguenze pratiche immediate.

Cosa è protetto

Un’opera in cui l’AI ha operato come strumento esecutivo di scelte creative umane precise è protetta, e il titolare dei diritti è l’essere umano che ha compiuto quelle scelte. La persona che ha scritto il prompt, selezionato i risultati, modificato, curato, assemblato — se il suo apporto creativo è riconoscibile nel risultato finale — è l’autore.

Cosa non è protetto

Un’opera generata interamente da un sistema AI sulla base di istruzioni generiche, senza un apporto creativo umano riconoscibile nel risultato specifico, non è protetta dal diritto d’autore. Non appartiene all’utente del sistema, non appartiene al creatore dell’AI, non appartiene alla piattaforma. Rientra, di fatto, in una zona assimilabile al pubblico dominio — utilizzabile da chiunque, non rivendicabile da nessuno.

Il problema della prova

La distinzione tra “apporto creativo umano riconoscibile” e “generazione autonoma dell’AI” non è sempre evidente dall’opera stessa. La legge 132/2025 introduce l’obbligo, per chi registra opere alla SIAE dichiarando la titolarità dei diritti, di poter documentare l’apporto creativo umano in caso di contestazione.

In pratica: chi usa AI nel proprio processo creativo deve essere in grado di dimostrare — con prompt, iterazioni, scelte di selezione e modifica — che l’opera riflette decisioni creative proprie e non è il semplice output di un algoritmo.

→ Leggi anche: AI musica e diritto d’autore — guida alla Legge 132/2025


Le opere in collaborazione: quando gli autori sono più di uno

Il diritto d’autore gestisce la pluralità di autori con due istituti distinti che hanno conseguenze molto diverse.

Opera in collaborazione (art. 10 l.d.a.): quando più persone contribuiscono creativamente alla creazione di un’opera in modo non separabile, la titolarità è comune. I coautori esercitano i diritti congiuntamente: nessuno può cedere la propria quota a terzi senza il consenso degli altri, nessuno può autorizzare usi dell’opera unilateralmente. È la situazione tipica della canzone scritta da due autori insieme, del film scritto e diretto in coppia, dell’installazione artistica realizzata da un collettivo.

Opera collettiva (art. 3 l.d.a.): quando contributi distinti e separabili sono coordinati da un soggetto che ne assume la responsabilità editoriale, la titolarità spetta a quest’ultimo. È la situazione di un’enciclopedia, di una rivista, di una compilation — dove ogni contributo è identificabile e separabile, e il coordinatore detiene i diritti sull’opera nel suo insieme.

La distinzione è importante perché determina chi può autorizzare gli usi dell’opera, chi può cederne i diritti e a chi spettano i compensi.


Il rapporto di lavoro: chi è autore quando si crea per un datore di lavoro

Una domanda frequente tra i creativi che lavorano in azienda o in produzione: se creo un’opera nel contesto del mio rapporto di lavoro, i diritti sono miei o del mio datore di lavoro?

La risposta del diritto italiano è diversa da quella di molti sistemi anglosassoni. In Italia, il diritto d’autore nasce sempre in capo al creatore — anche se l’opera è stata creata nell’ambito di un contratto di lavoro dipendente. I diritti morali rimangono sempre all’autore.

I diritti patrimoniali invece seguono regole diverse a seconda del tipo di opera:

Per i programmi per elaboratore e le banche dati creati nell’esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente, la legge prevede che i diritti di utilizzazione economica spettino al datore di lavoro (artt. 12-bis e 12-ter l.d.a.).

Per tutte le altre opere — testi, fotografie, composizioni musicali, opere audiovisive — la legge non prevede un trasferimento automatico. I diritti patrimoniali rimangono all’autore salvo diverso accordo contrattuale esplicito. Questo significa che un fotografo dipendente di un’agenzia, o un musicista che compone per una casa di produzione nell’ambito di un contratto di lavoro, mantiene i diritti patrimoniali sulle proprie opere — a meno che il contratto non li abbia espressamente ceduti.

In pratica, questa distinzione rende essenziale leggere con attenzione le clausole contrattuali relative alla proprietà intellettuale prima di firmare qualsiasi accordo di lavoro o collaborazione nel settore creativo.


Il nome d’arte e lo pseudonimo: autore “senza nome”

L’art. 9 l.d.a. riconosce all’autore il diritto di pubblicare le proprie opere sotto pseudonimo o anonimamente. L’opera è comunque protetta, e i diritti appartengono all’autore reale — anche se non è pubblicamente identificato.

In caso di controversia, l’autore può rivelare la propria identità per far valere i propri diritti. L’editore o il produttore che detiene l’opera può esercitare i diritti patrimoniali per conto dell’autore anonimo fino a quando questi non si riveli.

Lo pseudonimo, se notoriamente conosciuto come appartenente a un determinato autore, ha protezione equivalente al nome anagrafico. “Banksy” è protetto come identità artistica allo stesso modo in cui lo sarebbe un nome reale — anche se l’identità dell’autore resta non rivelata.


Riepilogo: quando nasce il diritto d’autore e in capo a chi

SituazioneTitolare dei diritti
Opera creata da un singolo essere umanoL’autore — automaticamente, dalla creazione
Opera creata da più persone in collaborazione inscindibileTutti i coautori — congiuntamente
Opera creata da dipendente (software e banche dati)Il datore di lavoro — salvo accordo diverso
Opera creata da dipendente (tutte le altre)L’autore dipendente — salvo cessione contrattuale
Opera creata con AI con apporto creativo umano riconoscibileL’essere umano che ha compiuto le scelte creative
Opera generata autonomamente dall’AI senza apporto creativo umanoNessuno — zona assimilabile al pubblico dominio
Opera di un animaleNessuno — gli animali non possono essere titolari
Opera sotto pseudonimoL’autore reale — anche se non rivelato pubblicamente

Perché questa domanda è sempre più urgente

Il caso Naruto sembrava una curiosità. In realtà era un segnale: il sistema del diritto d’autore, costruito sull’assunzione che il creatore fosse necessariamente un essere umano, avrebbe presto dovuto fare i conti con entità capaci di produrre output indistinguibili da quelli umani.

Quella prospettiva è adesso presente. Ogni giorno, milioni di immagini, testi, composizioni musicali e video vengono generati da sistemi AI. Chi li usa li pubblica, li vende, li registra. Chi li subisce — artisti il cui stile è stato usato per addestrare i modelli, musicisti le cui voci vengono clonate, illustratori il cui mercato si restringe — cerca tutele che il diritto sta ancora costruendo.

La domanda “chi è l’autore?” non è mai stata così rilevante — né così difficile da rispondere.


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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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