Link, Framing e Metatag: le nuove regole di diritto d’autore e proprietà intellettuale

Link, Framing e Metatag: le nuove regole di diritto d'autore e proprietà intellettuale

Link, framing e metatag: cosa dice il diritto d’autore

Inserire un link, incorporare un video altrui o usare il nome di un brand come parola chiave sul proprio sito: atti apparentemente banali che nascondono implicazioni legali complesse. La giurisprudenza europea ha definito regole precise su quando questi comportamenti sono leciti e quando configurano una violazione del diritto d’autore o del marchio.

Quando un link viola il diritto d’autore

La regola generale è che inserire un link a un contenuto già liberamente accessibile su un altro sito non costituisce una comunicazione al pubblico e non viola il copyright. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza Svensson (causa C-466/12): il link non riproduce l’opera, si limita a facilitarne l’accesso. Vale sia per i link semplici che per il deep linking verso pagine interne.

Link, framing e metatag: le eccezioni: quando il link diventa illecito

La CGUE ha però introdotto due eccezioni rilevanti.

Scopo di lucro e contenuto pubblicato illecitamente — con la sentenza GS Media (causa C-160/15) la Corte ha stabilito che chi inserisce link a scopo di lucro è presunto a conoscenza dell’eventuale illiceità del contenuto linkato. Se l’opera è stata pubblicata senza autorizzazione e chi linka lo sa (o dovrebbe saperlo), l’atto costituisce una violazione del diritto d’autore.

Aggiramento di misure tecniche — con la sentenza VG Bild-Kunst (causa C-392/19) la Corte ha chiarito che un link è illecito se permette di aggirare misure tecnologiche di protezione adottate dall’autore, come un paywall o un sistema di login. In questi casi il link non fa accedere a un contenuto già pubblico, ma viola deliberatamente una restrizione voluta dal titolare.

Framing: incorporare contenuti altrui è legale?

Il framing consiste nell’incorporare (embeddare) un contenuto di un altro sito nella propria pagina, senza che l’utente la abbandoni. A differenza del semplice link, il framing è tecnicamente più vicino alla riproduzione e per questo più delicato.

La giurisprudenza europea considera il framing potenzialmente illecito quando il contenuto incorporato è accessibile solo a un pubblico ristretto — ad esempio dietro abbonamento — e il framing lo rende disponibile a un pubblico più ampio. In quel caso si crea un “pubblico nuovo” non autorizzato dal titolare.

Se invece il contenuto è già liberamente accessibile a tutti, il framing generalmente non viola il diritto d’autore perché non amplia il pubblico raggiunto dall’opera.

Metatag e SEO: quando si viola il marchio altrui

I metatag sono parole chiave e descrizioni non visibili agli utenti che aiutano i motori di ricerca a indicizzare le pagine. Usare il nome o il marchio registrato di un concorrente come metatag nel proprio sito è una pratica diffusa nel SEO, ma può configurare una violazione del marchio e, in alcuni casi, concorrenza sleale.

Link, framing e metatag: la distinzione rilevante

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che l’uso del marchio altrui come metatag è illecito quando pregiudica la funzione di indicazione d’origine del marchio — cioè quando induce gli utenti a confondere il proprio sito con quello del titolare del marchio, o quando si approfitta della notorietà altrui per attrarre traffico.

L’uso meramente descrittivo o comparativo (es. “compatibile con [marchio]”) è invece generalmente lecito, nei limiti della correttezza professionale.

Il keyword advertising

Lo stesso principio si applica al keyword advertising: acquistare il nome del marchio altrui come parola chiave su Google Ads è lecito solo se l’annuncio non crea confusione sull’origine dei prodotti o servizi. Se l’annuncio lascia intendere che si tratti del sito ufficiale del titolare del marchio, si configura una violazione.

La giurisprudenza italiana sui metatag

I Tribunali italiani si sono occupati del tema già nei primi anni 2000, con orientamenti che restano rilevanti. I Tribunali di Roma (2001), Milano (2002) e Napoli (2001) avevano escluso che l’uso del marchio altrui come metatag configurasse una contraffazione di marchio in senso stretto, principalmente perché il metatag è invisibile all’utente e il segno non viene usato in funzione distintiva. Avevano però ritenuto che potesse integrare un’ipotesi di concorrenza sleale per agganciamento ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., quando l’uso del metatag altrui sia finalizzato a sfruttare parassitariamente la notorietà del concorrente per comparire nei risultati di ricerca. Il Tribunale di Milano (2009) ha poi esteso il ragionamento al keyword advertising, ritenendo che l’uso del marchio altrui come parola chiave possa costituire sia concorrenza sleale che violazione di marchio quando l’uso avviene anche in funzione distintiva all’interno dell’annuncio, generando confusione nei consumatori.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, produttori, musicisti e indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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