Il rosario è protetto dal diritto d’autore?

Industrial design e religione: il rosario può essere protetto dal diritto d'autore?

Industrial design e religione

Fatto

La questione riguarda due imprese concorrenti che elaborano e producono oggetti di culto ed origina da un problema spesso presente nell’ambito dell’industrial design: quello della controversa tutela autoristica delle forme e degli oggetti che sono espressione della creatività dei designer.

Nel merito

Una nota azienda produttrice di corone da rosario agiva contro una concorrente per contraffazione dei propri disegni e modelli su alcuni “grani” (“Crociera Ave Maria”, “Corona da Rosario medaglia miracolosa”, “Grano Nostra Signora di Lourdes”) e, quindi, per concorrenza parassitaria. L’allora convenuta eccepiva che tali oggetti, in quanto industriali, debbano sostenere una verifica più elevata (ex art. 2, n. 10, LDA) onde ottenere la tutela autoriale e, per l’effetto, insisteva per la invalidità dei certificati di deposito (v. art. 28 LDA) vantati da controparte siccome non dimostrata la artisticità richiesta al n. 10.

Industrial design e religione: il rosario può essere protetto dal diritto d'autore?La Corte d’Appello

Accoglieva la domanda e rigettava l’eccezione sostenendo che i beni di culto risultano estranei alle tematiche di valorizzazione del disegno industriale, in quanto la destinazione religiosa secondo dettami propri di un’autorità ecclesiastica ne esclude ogni valutazione in termini di innovatività e pregevolezza.

La Cassazione

Ritiene viziata la motivazione dell’appello, cassa e rinvia il giudizio in appello perché si faccia applicazione dei principi all’uopo espressi.
Industrial design e religione: il rosario può essere protetto dal diritto d'autore?

La tutela autoristica del disegno industriale

Il giudice di legittimità riconosce nella motivazione dell’appello un’insensatezza nel negare presuntivamente ai rosari prodotti in serie la possibilità di una valorizzazione artistica. Infatti la presunzione di un assorbente uso religioso, dove le valutazioni in termini di pregio estetico non avrebbero di per sé spazio, non ha fondamento logico. Se lo avesse, la regola dell’assorbimento dell’apprezzamento estetico all’interno dell’uso specifico sarebbe generale, e non si farebbe – così – che recuperare per altra via la vituperata inscindibilità.

Industrial design e religione: conclusioni

Pur consapevoli del traguardo espresso dalla Suprema Corte, non può dirsi conclusa l’indagine sull’attribuzione di significato al disegno industriale, né terminata la riflessione sulla tutela autoristica del disegno industriale. Il cumulo delle tutele incuba il rischio di un abuso dei diritti d’autore – anche di quelli morali –, che potrebbe distorcere la naturale conformazione del mercato con il rischio di trasformare questo giusto interesse al riconoscimento di uno sforzo creativo in un terribile diritto, piegato ad interessi esclusivamente commerciali ed anticoncorrenziali, se non anche contrari agli interessi dei consumatori.

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