IVA opere d’arte al 5%: cosa cambia dal 1° luglio 2025 per gallerie, case d’asta e fiere internazionali

Ci sono novità sull’Iva opere d’arte: a partire dal 1° luglio 2025, entra in vigore l’aliquota IVA ridotta al 5% sulle vendite di opere d’arte, oggetti di antiquariato e beni da collezione, come previsto dal Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 (cd. DL Omnibus).

Iva opere d’arte al 5% dal 1° Luglio 2025

La norma interviene sull’art. 9 del decreto e modifica la Tabella A – parte II-bis allegata al DPR 633/1972, che elenca i beni e i servizi soggetti ad IVA agevolata.

La nuova voce della Tabella A

Viene introdotto il punto 1-novies), che specifica:

 “Oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”.

IVA al 5% o regime del margine? Le due opzioni

Con questa modifica, i soggetti operanti nel mercato dell’arte – come gallerie, case d’asta e mercanti professionisti – potranno scegliere tra:

  • Applicare l’IVA ridotta al 5% sul prezzo totale della vendita (regime ordinario);
  • Usare il regime del margine, con IVA al 22% solo sul margine di guadagno

Il Ministero della Cultura ha definito l’abbassamento dell’IVA come un ‘grande risultato per l’intero ecosistema’, sottolineando il valore strategico della misura per galleristi, artisti e operatori culturali.

Il regime del margine: cos’è?

Introdotto con il D.L. 41/1995 in attuazione della direttiva UE 94/5/CE, il regime del margine permette di tassare solo la differenza tra prezzo di vendita e di acquisto (il margine, appunto), evitando doppie imposizioni su particolari beni, come, appunto, gli oggetti d’arte.

I due regimi non sono cumulabili. È necessario valutare caso per caso quale applicare.

Cosa accade alle vendite realizzate nelle fiere internazionali?

Nel contesto delle fiere d’arte, soprattutto internazionali, il regime IVA da applicare varia in base alla natura dell’acquirente e alla destinazione dell’opera. Vediamo i casi

Vendita a privati (UE o extra-UE)

Se l’acquirente è un privato senza partita IVA, l’operazione è imponibile in Italia.

  • Opzione 1: IVA al 5%, se non si usa il regime del margine;
  • Opzione 2: regime del margine, IVA al 22% solo sul margine

Vendita a professionisti con partita IVA (UE)

In linea generale, si dovrebbe applicare la reverse charge, con IVA assolta dallo Stato di destinazione. Tuttavia:

  • Se la galleria applica il regime del margine, l’operazione resta imponibile in Italia;
  • Se si opta per l’IVA al 5%, si rientra nel regime ordinario dell’IVA intracomunitaria;

Vendite verso Paesi extra-UE (esportazioni)

Le vendite a clienti extra-UE sono non imponibili ai fini IVA (art. 8 DPR 633/72) ma è necessario:

  • Ottenere un Attestato di libera circolazione dal Ministero della Cultura (ove richiesto per alcuni tipi di opere);
  • Fornire prova doganale dell’uscita effettiva dell’opera dal territorio UE:

Iva opere d’arte al 5%: un’opportunità

Per concludere, la nuova misura dell’aliquota IVA al 5% costituisce sicuramente un’opportunità fiscale per il mercato dell’arte. Rappresenta una misura strategica per:

  • Incentivare la competitività delle gallerie italiane;
  • Favorire la trasparenza fiscale;
  • Rendere il mercato italiano più attrattivo in contesti internazionali

Ma la fiscalità non è l’unico aspetto da considerare: anche il diritto d’autore sulle opere d’arte e la questione dell’autenticità rivestono un ruolo centrale nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico.

Lo Studio Legale Dandi fornisce assistenza legale in Diritto d'autore. Dai un'occhiata ai nostri servizi oppure contattaci!

🎓 sono l'Avvocato degli artisti: norma e forma è la sintesi più adatta per descrivere quello che faccio

Site Footer