Clausola Best Seller e Das Boot: Una Vittoria Storica per gli Autori e le Nuove Tutele in Italia
La storia di Jost Vacano, il celebre direttore della fotografia del capolavoro anti-guerra “Das Boot” (U-Boot 96) di Wolfgang Petersen, è un caso emblematico per i diritti d’autore e la compensazione degli autori nelle opere di successo. Si tratta di una sentenza storica del tribunale tedesco sul concetto di equità contrattuale, che ha portato alla ribalta la cosiddetta clausola “best-seller” e le sue implicazioni, che oggi risuonano anche nel diritto italiano.
Il Caso Vacano: Un Risarcimento Milionario per “Das Boot”
Jost Vacano, stimato per il suo lavoro con Paul Verhoeven in film come “RoboCop” e “Total Recall”, ricevette inizialmente solo 180.000 marchi tedeschi (circa 200.000 dollari) per il suo contributo a “Das Boot” nel 1981, senza alcuna quota sugli incassi. Nonostante il film abbia generato oltre 100 milioni di dollari a livello globale e sia diventato un cult, Vacano non beneficiò del suo successo.
La svolta arriva nel 2002, quando il governo tedesco introduce la clausola “best-seller” nella sua legge sul copyright. Questa clausola consente agli autori di richiedere un compenso aggiuntivo se la remunerazione iniziale si rivela “apparentemente inappropriata” rispetto all’enorme successo finanziario dell’opera.
Forte di questa nuova norma, Vacano ha citato in giudizio i produttori (Bavaria Film e WDR) e il distributore (Eurovideo) di “Das Boot”, sostenendo il suo impatto sostanziale sul successo del film. Il Tribunale di Monaco ha dato ragione a Vacano, sentenziando che avrebbe dovuto essere meglio compensato. La corte ha condannato le parti a pagare a Vacano 475.000 euro (circa 540.000 dollari) a titolo di risarcimento, basato esclusivamente sui guadagni del film tra il 2002 e il 2014. In aggiunta, Vacano riceverà una quota del 2,25% di tutti i guadagni futuri di “Das Boot”.
Questa decisione è storica perché riconosce il diritto degli autori a una compensazione più equa in caso di successo straordinario, anche se il contratto iniziale non lo prevedeva. Bavaria Film aveva guadagnato 9,5 milioni di dollari in 12 anni dal film, Eurovideo 10,8 milioni (dai diritti DVD e VOD), e WDR aveva trasmesso il film circa 54 volte in TV tra il 2002 e il 2012.
La Clausola “Best-Seller” tra Europa e Italia: Nuove Tutele per gli Autori
La clausola “best-seller”, che mira a proteggere gli autori permettendo loro di chiedere un compenso aggiuntivo se quello inizialmente pattuito risulta gravemente sproporzionato rispetto ai proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera. Questa previsione, nata in contesti nazionali come la Germania, ha trovato spazio anche a livello sovranazionale:
- Negli Stati Uniti, una previsione simile è contenuta nel Copyright Act all’Art. 44, che permette all’autore di richiedere un aumento adeguato della remunerazione tramite il tribunale in caso di “grave sproporzione” tra il compenso ricevuto e i benefici ottenuti dall’acquirente dei diritti economici.
- In Europa, il principio è stato formalizzato con l’Articolo 20 della Direttiva Europea sul Diritto d’Autore nel Mercato Unico Digitale (Direttiva 2019/790), nota come “Meccanismo di adeguamento contrattuale”. Questo articolo stabilisce che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno diritto a una remunerazione ulteriore adeguata ed equa se quella inizialmente concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto a tutti i proventi successivi derivanti dallo sfruttamento delle loro opere.
La Clausola “Best-Seller” nell’Ordinamento Italiano: Le Novità
Anche il diritto italiano ha recepito questa importante tutela. Con il Decreto Legislativo n. 177 del 2021, l’Italia ha attuato la Direttiva Europea 2019/790, introducendo significative modifiche alla Legge sul Diritto d’Autore (LDA) che vanno proprio nella direzione della clausola “best-seller”.
In particolare, il nuovo Articolo 110-bis della LDA prevede il meccanismo di adeguamento contrattuale. Questo articolo garantisce agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) il diritto di richiedere una remunerazione supplementare adeguata ed equa se quella inizialmente concordata nel contratto di sfruttamento si rivela “manifestamente sproporzionata” rispetto ai proventi effettivi e successivi derivanti dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.
Questo significa che, anche in Italia, un autore o un artista che abbia ceduto i propri diritti per un compenso che si riveli irrisorio rispetto all’enorme successo dell’opera, può oggi invocare questa norma per ottenere una revisione del suo compenso.
Inserire la Clausola “Best-Seller” nei Contratti di Diritto Italiano
Pur non esistendo un articolo del Codice Civile che la preveda esplicitamente in quel modo (il Codice Civile regola principi più generali come la buona fede e l’equità), l’introduzione dell’Articolo 110-bis nella Legge sul Diritto d’Autore crea una base legale specifica e cogente.
Le parti possono quindi integrare i loro contratti di sfruttamento dei diritti d’autore con clausole che:
- Richiamino esplicitamente l’Art. 110-bis LDA: Si può fare riferimento diretto alla possibilità di revisione della remunerazione in caso di sproporzione manifesta.
- Definiscano Criteri di Valutazione: Si possono tentare di predefinire nel contratto dei criteri oggettivi (es. soglie di incasso, numero di visualizzazioni, vendite) che farebbero scattare una rinegoziazione o un bonus aggiuntivo, anche se la normativa lascia un certo margine di valutazione al giudice sulla “manifesta sproporzione”. Questo può aiutare a prevenire future controversie.
In ogni caso, anche senza una clausola esplicita nel contratto, l’autore o l’artista può invocare l’Articolo 110-bis LDA per chiedere un adeguamento, essendo una norma imperativa a tutela dell’autore.
L’Articolo 110-bis LDA: Il Cuore della Rinegoziazione
L’introduzione dell’Art. 110-bis nella LDA rappresenta un passo avanti significativo nella tutela degli autori e degli artisti in Italia, allineando il nostro ordinamento ai principi europei della “clausola best-seller”. Mentre attendiamo una consolidata giurisprudenza che ne definisca i contorni precisi, la norma offre già una base solida per gli autori che si trovino in situazioni di manifesta sproporzione tra il loro compenso iniziale e il successo straordinario delle loro opere. È un segnale chiaro che la legge intende garantire una maggiore equità nelle relazioni contrattuali nel mondo della creatività.
Come Funziona la Rinegoziazione: Un Esempio Pratico
Mettiti nei panni di un autore che dieci anni fa ha scritto un romanzo di fantascienza. All’epoca, era un autore esordiente e ha firmato un contratto con una piccola casa editrice. Ha ricevuto un compenso fisso di 5.000 euro e una percentuale minima sulle vendite, molto inferiore allo standard di mercato per un autore affermato, perché l’opera non era considerata una “scommessa sicura”. Sorprendentemente, negli anni, quel romanzo è diventato un fenomeno globale. Ha venduto milioni di copie, è stato adattato in una serie TV di successo, e ha generato guadagni enormi per la casa editrice. L’autore in questione, però, nonostante il successo stratosferico della sua creazione, ha guadagnato una cifra relativamente irrisoria rispetto ai proventi totali.
Ecco come, grazie all’Art. 110-bis LDA, potrebbe agire:
Fase 1: La Richiesta di Informazioni (Art. 110-quater LDA)
L’Autore con il supporto del suo avvocato, invia una richiesta formale alla casa editrice. Si basa sull’Art. 110-quater LDA, che stabilisce l’obbligo di trasparenza.
Nella richiesta chiede:
- Un resoconto dettagliato di tutti i proventi generati dal suo romanzo (vendite di libri, diritti per la serie TV, traduzioni, ecc.).
- Un elenco delle spese di sfruttamento sostenute dalla casa editrice.
- Ogni altra informazione pertinente per valutare il successo dell’opera.
- La casa editrice è obbligata a fornire queste informazioni in modo “adeguato e pertinente”.
Fase 2: Valutazione della “Manifesta Sproporzione”
Ricevuti i dati dalla casa editrice, l’Autore e il suo team analizzano la situazione. Confrontano il compenso complessivo ricevuto da Lucia (i 5.000 euro iniziali più le piccole royalties) con i milioni di euro guadagnati dalla casa editrice.
Si valuta se questa differenza sia una “manifesta sproporzione”, considerando:
- L’entità del successo: Il romanzo è un vero e proprio “best-seller”.
- Il contributo creativo dell’Autore: Senza il suo romanzo, la casa editrice non avrebbe guadagnato nulla.
- Le prassi di mercato: Quanto avrebbe guadagnato un autore affermato per un successo di questa portata? Sicuramente molto di più.
- I rischi della casa editrice: Sebbene abbia investito nella pubblicazione, il rischio iniziale era basso rispetto ai guadagni futuri.
Se la sproporzione è evidente e ingiustificabile, si procede alla fase successiva.
Fase 3: La Richiesta di Adeguamento (Art. 110-bis LDA)
L’Autore, sempre tramite il suo legale, invia una nuova comunicazione formale alla casa editrice, invocando l’Art. 110-bis LDA.
In questa richiesta:
- Fa presente la manifesta sproporzione tra il suo compenso e i proventi effettivi dell’opera.
- Propone una remunerazione aggiuntiva adeguata ed equa, ad esempio, chiedendo un aumento delle royalties future o un risarcimento una tantum che tenga conto dei proventi già generati. La richiesta si baserà su quanto sarebbe stato un compenso “equo” data l’entità del successo.
Fase 4: La Negoziazione o l’Intervento dell’AGCOM
A questo punto, la casa editrice può:
- Accettare di negoziare: Riconoscendo la validità della richiesta e volendo evitare un contenzioso, propone un nuovo accordo.
- Rifiutare o proporre un’offerta insoddisfacente: Se la negoziazione non porta a un risultato equo, l’Autore ha due strade principali:
- Rivolgersi all’AGCOM: L’Art. 110-sexies LDA prevede la possibilità di rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per tentare una risoluzione della controversia. L’AGCOM agirà come mediatore per trovare un accordo, emettendo un parere entro 90 giorni. Questo passaggio è spesso obbligatorio o fortemente consigliato prima di andare in tribunale.
- Agire in Tribunale: Se anche il tentativo con l’AGCOM non dovesse dare frutti, l’Autore può citare in giudizio la casa editrice davanti a un tribunale ordinario, chiedendo che sia il giudice a stabilire la remunerazione adeguata ed equa. Il giudice valuterà tutte le prove e deciderà se la sproporzione è manifesta e a quanto ammonta l’integrazione del compenso.
Considerazioni Finali per gli Autori
L’Art. 110-bis LDA è uno strumento potente che mira a correggere squilibri economici significativi. Non garantisce che ogni autore di un’opera di successo diventi milionario, ma assicura che il suo compenso non sia “manifestamente sproporzionato” rispetto all’effettivo valore generato. Per gli autori, è fondamentale:
- Conservare tutta la documentazione: Contratti, comunicazioni, dati di vendita (se disponibili).
- Monitorare il successo dell’opera: Tenere traccia di vendite, visualizzazioni, premi, adattamenti.
- Agire con il supporto legale: Un avvocato specializzato nel diritto d’autore sarà essenziale per valutare la situazione, calcolare la richiesta di adeguamento e gestire le negoziazioni o l’eventuale contenzioso.
Questo meccanismo rappresenta un passo avanti cruciale per garantire una maggiore equità nel rapporto tra creatori e sfruttatori delle opere, rafforzando la posizione degli autori nel panorama del diritto d’autore italiano.
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