Coreografia e diritto d’autore: tutela, prove e marchio

In sintesi

  • La coreografia è protetta dall’art. 2, n. 3 della legge sul diritto d’autore se è fissata (video, notazione, schemi) e se ha un carattere creativo individuale.
  • Lo stile, i passi codificati e la singola mossa non sono protetti: la tutela riguarda la composizione dei movimenti.
  • Nelle controversie il punto critico è la prova: cosa è stato ripreso, di chi è e di quando è la sequenza.
  • Per chi lavora con un nome riconoscibile, il marchio e il diritto all’immagine spesso proteggono più delle coreografie stesse.
  • Coreografo, interpreti e produzione hanno diritti diversi: vanno regolati per contratto prima dello spettacolo, non dopo.

Una coreografia che funziona viene copiata. Succede negli spettacoli dal vivo, nei videoclip, nei programmi televisivi e soprattutto sui social, dove una sequenza riuscita fa il giro del mondo in pochi giorni senza il nome di chi l’ha creata. La legge italiana protegge la coreografia come qualsiasi altra opera dell’ingegno, ma far valere quella protezione richiede preparazione: prove, contratti e, spesso, strumenti diversi dal solo diritto d’autore.

Questa guida è pensata per coreografi, compagnie, duo e produzioni di spettacolo dal vivo e audiovisivo che lavorano con coreografie originali e vogliono costruirci sopra un patrimonio da proteggere e da licenziare.

Cosa dice la legge

L’art. 2, n. 3 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) protegge espressamente “le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti”.

Ne discendono i requisiti della tutela. Il primo è la fissazione: una coreografia che esiste solo nella memoria di chi l’ha creata e di chi la balla non è protetta. Basta però un video che documenti l’intera sequenza, una notazione coreografica (Labanotation, Benesh) o schemi dettagliati di figure e percorsi. Il video resta la forma più pratica e la più efficace in giudizio.

Il secondo è il carattere creativo, che è quello richiesto per qualsiasi opera: la coreografia non deve essere eccezionale, deve riflettere scelte espressive personali nella selezione e nella combinazione dei movimenti.

La protezione nasce con la creazione, senza bisogno di registrazioni o depositi, e dura per tutta la vita dell’autore e fino a settant’anni dopo la sua morte.

Cosa si tutela e cosa no

Il diritto d’autore protegge la forma espressiva, non le idee e non i linguaggi. Nella danza questo significa che non sono protetti i passi codificati di una tecnica (un plié, un arabesque, un passo base dell’hip hop), la singola mossa isolata, i gesti quotidiani e, soprattutto, lo stile di un coreografo. Chi riconosce un modo di muoversi in uno spettacolo altrui non ha per questo una violazione da far valere.

È protetta invece la composizione: la selezione dei movimenti, il loro ordine, le transizioni, l’uso dello spazio, il ritmo, le pause, il rapporto con la musica. Anche una sequenza breve può essere protetta, se è distintiva. La durata da sola non decide nulla, come ha chiarito la giurisprudenza americana più recente nel caso Hanagami (lo vediamo più sotto).

Il confine tra stile e opera è il punto su cui si giocano quasi tutte le contestazioni. Per questo chi vuole tutelare un repertorio deve sapere in anticipo quali coreografie hanno davvero un’identità compositiva e quali sono un patrimonio di riconoscibilità che va difeso con altri strumenti.

Coreografo, interpreti e produzione: chi ha quali diritti

Su uno spettacolo di danza convivono livelli di tutela diversi, indipendenti tra loro.

Il coreografo è l’autore della coreografia. Se la coreografia nasce dal lavoro comune di più persone e i contributi non sono distinguibili, il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori, come prevede l’art. 10 della legge sul diritto d’autore. È la situazione tipica dei duo e delle compagnie che creano in sala prove, ed è quella che genera più conflitti quando le strade si separano.

Gli interpreti hanno sulla propria esecuzione i diritti connessi previsti dagli artt. 80 e seguenti della legge sul diritto d’autore: riprese, registrazioni e diffusione della loro performance richiedono il loro consenso.

La musica ha i propri autori ed editori e va licenziata a parte.

La produzione che commissiona una coreografia per uno spettacolo, un videoclip o un programma non ne diventa titolare automaticamente: deve acquisire per contratto i diritti di utilizzazione che le servono, per i mezzi, i territori e la durata che le interessano. Un contratto scritto che dica chi è l’autore, chi può usare la coreografia e come si ripartiscono i proventi evita la maggior parte delle controversie. Ne parliamo nella pagina dedicata al diritto dello spettacolo.

Come si prova la paternità: marca temporale e SIAE

Poiché la protezione non dipende da formalità, in caso di contestazione conta solo la capacità di dimostrare che la coreografia è tua e che esisteva prima di quella contestata. Gli strumenti sono diversi e si possono combinare.

La marca temporale sul file video attribuisce una data certa al documento. È economica, rapida e adatta a un repertorio ampio.

Gli iscritti alla SIAE possono dichiarare le proprie opere presso la sezione di competenza. La dichiarazione documenta l’opera, ma ha anche un effetto che va valutato prima: affida alla SIAE la gestione dei diritti sulle utilizzazioni del repertorio, con conseguenze sulle licenze che il coreografo concede direttamente.

Il servizio di deposito opere inedite della SIAE, gestito dalla sezione OLAF, è aperto anche ai non iscritti e serve solo come prova di data: l’opera viene conservata in busta sigillata e il depositante riceve un attestato con il numero di repertorio.

Nessuno di questi strumenti rende l’opera più protetta di quanto già sia per legge. Servono a vincere la partita delle prove, ed è per questo che la scelta tra di essi dipende da come il repertorio verrà sfruttato.

Il nome conta più dei passi: marchio e immagine

Per un coreografo o un duo che lavora con un nome riconoscibile, il valore economico spesso non sta nella singola coreografia ma nel nome, nell’immagine e nella riconoscibilità costruiti in anni di lavoro. E sono proprio questi gli elementi che chi sfrutta un artista senza coinvolgerlo usa di più: lo spettacolo “nello stile di”, il nome evocato in locandina, i video montati con le loro immagini.

Il marchio protegge il nome sotto cui l’artista lavora e si vende. Registrato presso l’EUIPO, vale in tutta l’Unione europea per dieci anni rinnovabili; la registrazione può essere estesa ad altri Paesi. Le classi vanno scelte con cura: per un artista di danza contano almeno i servizi di intrattenimento e spettacolo (classe 41), i contenuti digitali e l’eventuale merchandising. Prima del deposito va fatta una ricerca di anteriorità, per non scoprire dopo che un segno simile esiste già. Il codice della proprietà industriale (art. 8) riserva inoltre la registrazione dei nomi notori e dei nomi d’arte al loro titolare, o a chi ha il suo consenso.

Il diritto all’immagine (art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore) impedisce di usare il ritratto di una persona senza il suo consenso, salvo le eccezioni di legge.

Quando un concorrente imita in modo sistematico un artista per agganciarsi alla sua notorietà, può entrare in gioco anche la disciplina della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), che però richiede un rapporto di concorrenza tra le parti.

Il marchio, va detto, protegge il nome e non la mossa: il tentativo di usarlo per tutelare un passo di danza, come vedremo nel caso Pellegrino, non ha funzionato. Per approfondire: marchi e design.

I casi: Hanagami, Pellegrino, Balanchine e la Renegade

Hanagami contro Epic Games: corto non vuol dire semplice

Il coreografo Kyle Hanagami ha fatto causa a Epic Games sostenendo che un’emote di Fortnite, “It’s Complicated”, riproducesse un passaggio di pochi secondi della coreografia creata nel 2017 per “How Long” di Charlie Puth, da lui registrata presso lo U.S. Copyright Office. Il tribunale di primo grado aveva respinto la domanda, considerando i movimenti copiati semplici pose non proteggibili. Il 1° novembre 2023 la Corte d’Appello del Nono Circuito ha ribaltato la decisione: una coreografia va valutata nell’insieme dei suoi elementi espressivi (posizioni, transizioni, uso dello spazio, tempi, energia) e un passaggio breve non è per questo privo di tutela. La causa si è chiusa con un accordo nel febbraio 2024, ma il principio è rimasto ed è utile anche fuori dagli Stati Uniti.

Pellegrino contro Epic Games: il marchio non protegge una mossa

Il sassofonista Leo Pellegrino aveva contestato un’altra emote, “Phone It In”, che a suo dire riproduceva la sua “Signature Move”. Non ha agito in base al diritto d’autore ma al diritto all’immagine e al diritto dei marchi. Nel marzo 2020 il tribunale federale della Pennsylvania ha respinto quasi tutte le domande, lasciando in piedi solo quella per falsa associazione. La lezione è chiara: ogni strumento ha il suo oggetto, e usare il marchio per proteggere un movimento è una scorciatoia che non funziona.

Balanchine e Lo Schiaccianoci

Negli anni Ottanta gli eredi di George Balanchine hanno contestato un libro di fotografie del suo “Schiaccianoci”. Nel 1986 la Corte d’Appello del Secondo Circuito (Horgan v. Macmillan) ha stabilito che anche le fotografie di uno spettacolo possono violare il diritto sulla coreografia, se riproducono abbastanza della sua sostanza espressiva.

La Renegade e il problema della paternità

La Renegade, una delle coreografie più virali di TikTok, è stata creata nel 2019 dalla quattordicenne Jalaiah Harmon. Per mesi visibilità e attribuzione sono andate a creator più seguiti che l’avevano riproposta, finché un’inchiesta del New York Times non ha ristabilito la paternità. Il problema non era la tutela, che esisteva, ma la prova e l’attribuzione in un ambiente che ricondivide più velocemente di qualsiasi sistema di credito.

Social e coreografie virali

Il video pubblicato su una piattaforma è una forma di fissazione e la data di pubblicazione è una prima prova di anteriorità. Caricare un contenuto, però, significa concedere alla piattaforma una licenza d’uso ampia, che consente anche ad altri utenti di riutilizzarlo all’interno della piattaforma con le funzioni previste (duetti, remix, audio condivisi). Il copyright resta all’autore, ma lo spazio per contestare i singoli riutilizzi interni alla piattaforma è ridotto.

Il consiglio pratico per chi lavora sui social è conservare i file originali con i loro metadati, pubblicare sempre per primi la versione originale, accreditare in modo chiaro coreografo e interpreti e documentare con una data certa le coreografie che hanno un valore commerciale.

Intelligenza artificiale e coreografie

I sistemi che generano movimento per videogiochi, animazione e avatar digitali vengono addestrati su grandi quantità di video di persone che danzano, molti dei quali contengono coreografie protette.

La Direttiva (UE) 2019/790 consente l’estrazione di testo e dati (text and data mining) da opere legittimamente accessibili, ma permette ai titolari di riservarsi l’uso delle proprie opere (opt-out), per i contenuti online in modo leggibile da macchina. In Italia la legge 132/2025 ha introdotto l’art. 70-septies della legge sul diritto d’autore, che consente queste attività anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale, ma solo nel rispetto delle eccezioni degli artt. 70-ter e 70-quater, e quindi dell’opt-out. L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) impone ai fornitori di modelli di uso generale di rispettare quelle riserve e di pubblicare una sintesi dei contenuti usati per l’addestramento.

Per un coreografo o una compagnia che non vuole alimentare questi sistemi, l’opt-out va esercitato attivamente: sul proprio sito, nelle condizioni d’uso dei propri contenuti e nei contratti con chi distribuisce i video. Per il quadro completo: diritto d’autore e intelligenza artificiale.

Cosa fare se qualcuno usa la tua coreografia

Prima di agire conviene capire su quale base muoversi: diritto d’autore sulla coreografia, diritti connessi sulla performance, immagine, marchio o concorrenza sleale. La stessa situazione può reggersi su uno strumento e crollare su un altro.

Gli strumenti in ordine di intensità sono la segnalazione alla piattaforma per i contenuti online, la diffida formale, la trattativa per una licenza retroattiva e, nei casi con un danno economico significativo, l’azione giudiziaria, anche in via d’urgenza. In tutti i casi pesa la qualità delle prove raccolte prima: video originali con data certa, materiali dello spettacolo contestato, contratti. Se ne parla nella guida sulla violazione del diritto d’autore.

Lo studio assiste coreografi, compagnie e produzioni nella costruzione del catalogo, nella registrazione dei marchi e nella gestione delle contestazioni. Puoi prenotare una consulenza con Claudia Roggero o con Donato Di Pelino.

Domande frequenti

La coreografia è protetta dal diritto d’autore?

Sì, se è fissata (video, notazione, schemi) e ha un carattere creativo individuale. Lo prevede l’art. 2, n. 3 della legge sul diritto d’autore. La protezione nasce con la creazione e non richiede registrazioni.

Una coreografia breve è protetta?

Può esserlo. Non decide la durata ma l’originalità della composizione: anche una sequenza di pochi secondi può essere protetta se è distintiva, mentre una singola mossa o una serie di passi codificati non lo è.

Lo stile di un coreografo è tutelato?

No. Il diritto d’autore protegge le singole coreografie, non il modo di muoversi o il linguaggio di un artista. La riconoscibilità si difende con il marchio, il diritto all’immagine e, in certi casi, con la concorrenza sleale.

Devo depositare le coreografie alla SIAE?

Non è obbligatorio. Il deposito serve come prova della paternità e della data. La dichiarazione delle opere da parte degli iscritti comporta anche la gestione dei diritti da parte della SIAE, quindi va valutata in base a come si vuole sfruttare il repertorio. In alternativa esistono la marca temporale e il deposito opere inedite.

Il marchio può proteggere una coreografia?

No. Il marchio protegge il nome e i segni distintivi sotto cui l’artista lavora, non i movimenti. È però lo strumento più efficace contro chi sfrutta il nome o la notorietà di un artista senza coinvolgerlo.

Chi è titolare di una coreografia creata in gruppo?

Se i contributi non sono distinguibili, il diritto d’autore appartiene in comune ai coautori. Per evitare conflitti conviene definire per iscritto autori, quote e regole di utilizzo prima che la coreografia venga sfruttata.

Le coreografie possono essere usate per addestrare l’intelligenza artificiale?

La legge consente il text and data mining sulle opere legittimamente accessibili, salvo che il titolare non si sia riservato l’uso (opt-out). Chi non vuole che le proprie coreografie siano usate per l’addestramento deve esercitare l’opt-out in modo esplicito.


Approfondimenti e fontiLink
Legge sul diritto d’autore, art. 2Normattiva
Legge 132/2025 su intelligenza artificialeNormattiva
Registrazione del marchio UEEUIPO
Diritto d’autore e IAArea di competenza
Cinema e spettacoloArea di competenza
Marchi e designArea di competenza
Violazione del diritto d’autoreDANDIpedia
Diritto morale d’autoreDANDIpedia
Pubblicazione di immagini senza consensoDANDIpedia
Diritto d’autore e intelligenza artificialeDANDIpedia

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.