La parodia: significato ed eccezione per non chiedere il consenso all’autore

La parodia è quell’opera creativa originale che trae libera ispirazione da un’opera precedente, deformandone le caratteristiche salienti e pervenendo quindi ad un’opera con delle fattezze strutturalmente diverse da quella parodiata e spesso con degli effetti completamente opposti.

Il significato di parodia

La parodia di un’opera spesso presuppone la riutilizzazione di aspetti salienti di un’opera precedente in una prospettiva opposta (comica/drammatica) completamente rovesciata rispetto a quella precedente.

Questa impostazione è stata seguita dalla giurisprudenza nazionale ed anche recepita da quella della Corte Europea di Giustizia nella nota Sentenza Deckmyr/Vandersteen C -201 -13, la quale ha avuto modo di affermare il principio per cui la nozione di parodia

ha carattere autonomo nel diritto dell’Unione e deve pertanto essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima secondo il significato abituale del termine nel linguaggio corrente e le sue caratteristiche essenziali che sono, da un lato, quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera percettibile e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.

parodia
Tribunale Roma 16/04/2021 [Diritti d’autore – Opere cinematografiche – Tutela autoriale del personaggio – Interpretazione di buona fede diretta ad escludere qualsiasi volontà plagiaria per l’assenza di un uso massiccio di riferimenti]
La Corte Europea ha quindi avuto modo di affermare il principio per cui la parodia rappresenta un dato creativo autonomamente tutelabile dalla normativa sul diritto d’autore, dato creativo che si va ad innestare sull’opera parodiata determinando la nascita di diritti autoriali nuovi ed originali rispetto all’opera parodiata.

In sostanza anche un chiaro richiamo ad un’opera precedente, lungi dal costituire violazione del diritto d’autore, è ammissibile nel momento in cui evoca sobriamente l’opera antecedente come breve omaggio, tributo all’attore o al regista, in quanto è lo stesso autore/regista che “confessa” la propria estraneità all’opera autoriale precedente e la incorpora come tale nella propria al solo fine di denunciare i propri riferimenti narrativi o bibliografici.

Parodia e consenso dell’autore

Nel diritto d’autore, ex art 6 l.d.a., la titolarità di un’opera si acquista nel momento in cui viene creata. Da quel momento in poi il titolare vanta una serie di diritti patrimoniali e morali che potrà far valere nei confronti di chi, a seguito di uno sfruttamento illecito, ne tragga indebito vantaggio.

Come si può sfruttare un’opera altrui senza violare il diritto d’autore? Chiedendo l’autorizzazione al titolare e versando un compenso a seguito dell’autorizzazione.

Questa regola generale vale sempre? No.

La disciplina italiana ed europea prevedono una serie di eccezioni. Tanto la Direttiva UE 2001/29/CE, sull’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, all’art. 5, par. 3, lett. k), quanto la Corte di Giustizia Europea, interpellata a seguito di una controversia tra il sig. Deckmyn, membro di un partito politico fiammingo, e i titolari dei diritti connessi sull’opera di Vandersteen, fumettista degli anni Sessanta, hanno individuato le condizioni necessarie affinché si possa realizzare una parodia.

Le caratteristiche essenziali della parodia sono:

  • da un lato quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera
    percettibile;
  • dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.

Non è invece richiesto il carattere originale diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera parodiata.

Il titolare dell’opera primaria non può impedire lo sfruttamento della sua opera

Ad esempio, è possibile realizzare la parodia di un video altrui trovato su You Tube, sempre che questo contenga differenze rispetto all’opera originale e che non crei confusione circa la paternità delle opere.

Nell’ordinamento nordamericano ed in quello continentale, sono previste delle eccezioni al consenso dell’autore. Queste libere utilizzazioni vengono indicate nei sistemi di Common Law con la locuzione “Fair Use” intesa come “l’utilizzo di materiale protetto dal copyright per scopi come il diritto di critica, il giornalismo, l’insegnamento e la ricerca”.

I fattori per determinare se si parla di Fair use sono:

  • la sussistenza di scopi didattici e non lucrativi;
  • la natura dell’opera protetta
  • la quantità e la sostanzialità della porzione utilizzata in relazione all’opera protetta nel suo complesso
  • le conseguenze di tale uso su un potenziale mercato o sul valore dell’opera protetta da copyright.

In conclusione, sia nei paesi di civil law che in quelli di common law, lo sfruttamento satirico di un’opera altrui è ammissibile senza un previo consenso e se sussistono le condizioni indicate dalla Corte di Giustizia Europea.

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