Hai realizzato un video che cita e rielabora una canzone famosa. Hai disegnato una vignetta che prende in giro un’opera d’arte. Hai usato il logo di un marchio notorio per una campagna, un album o un manifesto. Stai violando il diritto d’autore o il diritto dei marchi?
Dipende. La parodia è una delle poche ipotesi in cui la legge ti permette di usare opere o segni altrui senza chiedere il permesso, ma ha confini precisi. E con la sentenza della Corte di giustizia dell’8 settembre 2026 sul caso IKEA contro Vlaams Belang quei confini, per i marchi, sono diventati molto più nitidi.
In sintesi
Diritto d’autore. Secondo la Corte di giustizia (Deckmyn, C-201/13) la parodia evoca un’opera esistente, se ne differenzia in modo percettibile e ha carattere umoristico o canzonatorio. Non deve essere originale e non deve per forza prendere in giro l’opera da cui parte. In Italia la Cassazione (ord. 38165/2022) la fonda sull’art. 70 della legge sul diritto d’autore.
Pastiche. Dal 14 aprile 2026 (Pelham II, C-590/23) esiste anche una definizione europea di pastiche: una creazione che evoca opere esistenti, se ne distingue e instaura con esse un dialogo artistico riconoscibile. Può coprire anche il sampling.
Marchi. Per i marchi notori la parodia, anche politica, può essere un “giusto motivo” (IKEA, C-298/23), ma non basta invocare la libertà di espressione: chi usa il marchio deve dimostrare che le sue ragioni prevalgono. Pesa molto se il messaggio non ha nulla a che vedere con il marchio, se il segno è quasi identico e se il pubblico può pensare che il titolare appoggi quel messaggio.
In pratica: per le opere la parodia gode di margini ampi; per i marchi famosi usarli come “richiamo” per un messaggio che non li riguarda è quasi sempre un rischio.
Cos’è la parodia: la definizione della Corte di giustizia UE
La nozione di parodia nel diritto d’autore europeo è stata definita dalla Corte di giustizia con la sentenza Deckmyn e Vrijheidsfonds c. Vandersteen (C-201/13, 3 settembre 2014), che resta il riferimento per tutti i Paesi UE, Italia compresa.

Il caso nasceva da un calendario distribuito da Johan Deckmyn, esponente del partito fiammingo Vlaams Belang. Il disegno riprendeva la copertina di un albo del fumetto Suske en Wiske (in italiano Bob e Bobette), ma al posto del personaggio che lancia monete compariva il sindaco di Gand, e le persone che le raccoglievano erano state sostituite da donne velate e persone di colore. Gli eredi dell’autore avevano agito in giudizio e il giudice belga aveva chiesto alla Corte che cosa si intendesse per “parodia”.
La Corte ha indicato due caratteristiche essenziali, entrambe necessarie:
1. Evocare un’opera esistente, differenziandosene in modo percettibile. Chi guarda deve riconoscere l’originale, ma capire subito che si tratta di altro.
2. Costituire un’espressione umoristica o canzonatoria. Non basta modificare un’opera: la modifica deve servire a ironizzare, deridere, criticare.
Altrettanto importante è ciò che la Corte ha escluso. La parodia non deve avere un carattere originale proprio (oltre alle differenze percettibili), non deve poter essere attribuita a una persona diversa dall’autore dell’opera, non deve riguardare necessariamente l’opera originale e non deve citarne la fonte.
Quel terzo punto è spesso frainteso: per il diritto europeo puoi usare un’opera come veicolo per prendere in giro qualcos’altro (un politico, un costume sociale) e restare comunque nella parodia. Il limite arriva da un’altra parte: il giudice deve verificare il giusto equilibrio tra i diritti del titolare e la libertà di espressione di chi fa la parodia. Nel caso Deckmyn la Corte ha osservato che, se la parodia veicola un messaggio discriminatorio, il titolare ha un interesse legittimo a non vedere la propria opera associata a quel messaggio. La decisione finale è stata lasciata al giudice nazionale.
La parodia non richiede il consenso dell’autore: la situazione in Italia
Se un’opera rientra nella nozione di parodia, il titolare dei diritti sull’originale non può vietarla. A livello europeo l’eccezione è prevista dall’art. 5, par. 3, lett. k) della Direttiva 2001/29/CE, che parla di utilizzo “a scopo di caricatura, parodia o pastiche”.
L’Italia però non ha mai recepito quella norma in termini generali. Il fondamento della parodia si trova in due punti della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941):
L’art. 70, comma 1, che consente la citazione e la riproduzione di parti di opera per critica o discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non facciano concorrenza allo sfruttamento economico dell’opera. Con l’ordinanza n. 38165 del 30 dicembre 2022 (caso Zorro) la Cassazione ha chiarito che il diritto di critica può esprimersi anche nel registro comico e burlesco della parodia, ha ripreso la definizione Deckmyn e ha esteso la parodia anche ai personaggi di fantasia, sempre nel rispetto del giusto equilibrio.
L’art. 102-nonies, comma 2, lett. b), introdotto dal D.lgs. 177/2021, che riconosce espressamente agli utenti delle piattaforme di condivisione (YouTube, TikTok, Instagram) l’eccezione per caricatura, parodia e pastiche quando caricano contenuti propri. Ne abbiamo parlato nella guida sul diritto d’autore su internet dopo la riforma del 2021.
Per la satira rivolta a persone e fatti, anziché a opere, rimandiamo all’approfondimento sul diritto di satira.
Parodia e pastiche dopo Pelham II (2026)
Accanto alla parodia, la stessa norma europea prevede il pastiche, rimasto a lungo senza definizione. Con la sentenza Pelham II (C-590/23, 14 aprile 2026), nata dalla lunga controversia sul campione di due secondi di “Metall auf Metall” dei Kraftwerk, la Corte di Giustizia ha chiarito che il pastiche è una nozione autonoma del diritto UE. Non è un contenitore per qualsiasi riuso creativo e non si limita all’umorismo o all’imitazione di stile: copre le creazioni che evocano una o più opere esistenti, se ne differenziano in modo percettibile e instaurano con esse un dialogo artistico o creativo oggettivamente riconoscibile. A queste condizioni può rientrarvi anche il sampling.
La distinzione pratica: la parodia vive dell’intento umoristico o canzonatorio, il pastiche del dialogo creativo con l’originale. In Italia il pastiche è menzionato espressamente solo nell’art. 102-nonies; fuori dalle piattaforme la sua applicazione passa ancora dall’interpretazione dell’art. 70.
I casi Koons: come ragionano i giudici americani
Negli Stati Uniti la parodia si valuta dentro il fair use, con un criterio più rigido di quello europeo: la parodia che prende di mira l’opera originale è più facilmente giustificata della satira che la usa per parlare d’altro. I due casi di Jeff Koons lo mostrano bene.
“String of Puppies”: Koons perde
Koons aveva tradotto in scultura una fotografia di Art Rogers che ritraeva una coppia con dei cuccioli, riproducendo fedelmente la scena.


Nel caso Rogers v. Koons (1992) la Corte d’appello del Secondo Circuito ha respinto la difesa della parodia: la scultura voleva criticare la società dei consumi, non quella fotografia, e quindi non aveva bisogno di copiarla.
“Niagara”: Koons vince
Nel dipinto “Niagara” Koons aveva inserito le gambe con sandali Gucci tratte da una fotografia pubblicitaria di Andrea Blanch, isolate e ricollocate su uno sfondo surreale insieme ad altre.


In Blanch v. Koons (2006) lo stesso Secondo Circuito gli ha dato ragione: l’uso era trasformativo, con finalità e significato diversi dall’originale, e la Corte ha accettato la spiegazione dell’artista, che voleva commentare le immagini dei mass media usandone una reale. Dopo Andy Warhol Foundation v. Goldsmith (2023) il concetto di uso trasformativo è stato però ristretto, soprattutto quando l’opera derivata viene sfruttata commercialmente in concorrenza con l’originale.
Per approfondire il rapporto tra riuso e originalità: appropriation art e diritto d’autore e plagio artistico.
La parodia del marchio: il “giusto motivo”
Quando il bersaglio non è un’opera ma un marchio registrato, le regole cambiano. Per i marchi che godono di rinomanza, l’art. 20, comma 1, lett. c) del Codice della proprietà industriale consente al titolare di vietare l’uso, nell’attività economica, di un segno identico o simile, anche per prodotti non affini, quando l’uso senza giusto motivo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca loro pregiudizio. Dal 2019 (D.lgs. 15/2019) la norma precisa che il divieto vale anche per gli usi a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi: proprio l’ambito in cui si collocano parodie, campagne e messaggi. La stessa ordinanza Zorro della Cassazione, per il periodo precedente, aveva già escluso che la rappresentazione parodistica di un marchio notorio fosse lecita solo perché non usata come marchio.
La domanda decisiva diventa quindi: quando la parodia è un “giusto motivo”? La Corte di giustizia ha appena risposto.
La sentenza IKEA contro Vlaams Belang (C-298/23, 8 settembre 2026)
Il 14 novembre 2022 il Vlaams Belang (lo stesso partito del caso Deckmyn) ha presentato un programma sull’immigrazione intitolato “IKEA-PLAN – Immigratie Kan Echt Anders” (“l’immigrazione può davvero andare diversamente”): quindici proposte descritte come pronte da montare, illustrate con segni corrispondenti ai marchi IKEA e con personaggi simili a quelli delle istruzioni di montaggio. Materiali ripresi sul sito del partito e sui social. Inter IKEA Systems ha agito per contraffazione contro il Vrijheidsfonds, l’associazione non profit che aveva condotto la campagna per conto del partito, e il Tribunale delle imprese di Bruxelles ha chiesto alla Corte se la libertà di espressione, compresa la parodia politica, possa essere un giusto motivo.
La Corte di Giustizia causa C-298/23) ha risposto di sì, a una condizione: che la libertà di espressione prevalga, nel bilanciamento concreto, sul diritto esclusivo del titolare. I passaggi da tenere a mente sono questi.
Non basta invocare la libertà di espressione
Se bastasse dichiararsi titolari della libertà di espressione, qualsiasi uso di un marchio famoso sarebbe giustificato e la tutela del marchio notorio perderebbe senso. Una volta che il titolare ha dimostrato il pregiudizio (o il vantaggio indebito), tocca a chi ha usato il segno esporre i motivi concreti legati alla propria libertà di espressione e dimostrare che prevalgono.
I criteri del bilanciamento
L’intenzione e la buona fede. Non è mai giusto motivo l’intento di danneggiare il marchio o di mettersi nella sua scia. L’uso è in buona fede, in particolare, quando il messaggio riguarda il marchio stesso, il titolare, le sue pratiche commerciali o i suoi prodotti; quando serve ad avviare o alimentare un dibattito di interesse generale; oppure quando è necessario per altre ragioni, ad esempio perché il marchio ha un significato linguistico o è diventato un riferimento culturale o una parola di uso comune.
Il contributo al dibattito pubblico. Il discorso politico e le questioni di interesse generale lasciano poco spazio alle restrizioni; l’espressione strettamente commerciale ne lascia molto di più. La Corte richiama anche la giurisprudenza di Strasburgo sulla satira, di cui la parodia è una forma.
Le conseguenze per il titolare. Contano l’intensità, la portata e le modalità dell’uso, la forza della rinomanza, il grado di somiglianza tra segno e marchio e, se del caso, il rischio che il pubblico pensi che il titolare aderisca al messaggio politico o lo avalli, quando i suoi valori sono di neutralità politica o incompatibili con quel messaggio. Il titolare che subisce un giusto motivo deve tollerare un certo pregiudizio, ma non un danno sproporzionato o tale da svuotare il diritto esclusivo.
Come la Corte ha letto il caso concreto
La valutazione finale spetta al giudice belga, ma le indicazioni della Corte sono nette. IKEA è un acronimo costruito sui nomi del fondatore: non ha un significato che renda necessario usarlo e non è diventato una parola comune. Il dibattito sull’immigrazione è di interesse generale, ma non ha alcun nesso con IKEA: il marchio serviva solo a dare visibilità al messaggio. I segni usati erano molto simili, se non identici, con tipografia e colori analoghi a quelli del logo; l’uso è stato ripetuto e diffuso online; e non si può escludere che il pubblico abbia percepito un appoggio di IKEA al programma, nonostante la precisazione fatta in conferenza stampa. Un uso fatto al solo scopo di sfruttare la notorietà del marchio per rafforzare un messaggio politico non appare un giusto motivo.
Uso commerciale e uso non commerciale
La Corte distingue due binari. L’uso “nel commercio” e “per prodotti o servizi” ricade nella tutela armonizzata del marchio notorio: un’associazione non profit vi rientra solo se agisce come operatore economico, e un programma politico non è di per sé un prodotto, ma lo possono diventare gadget promozionali o contenuti online promozionali. L’uso a fini diversi dal contraddistinguere prodotti o servizi ricade invece nella tutela nazionale facoltativa prevista dall’art. 10, par. 6 della Direttiva 2015/2436: qui l’espressione non commerciale può godere di una protezione più ampia e l’esito del bilanciamento può essere diverso, anche se nel caso IKEA la Corte non ritiene che questo cambi la conclusione.
Per l’Italia il punto è rilevante, perché il nostro art. 20 CPI ha scelto proprio di tutelare anche gli usi non distintivi, ma sempre “nell’attività economica”. Un uso esclusivamente politico e privo di qualsiasi dimensione economica andrà quindi valutato con attenzione, caso per caso.
La vera differenza con il diritto d’autore
Mettendo accanto Deckmyn e IKEA emerge una differenza che fino a ieri molti trattavano come regola unica. Nel diritto d’autore la parodia non deve riguardare l’opera da cui parte. Nel diritto dei marchi notori, invece, l’assenza di qualsiasi collegamento tra il messaggio e il marchio pesa moltissimo contro chi lo usa: il marchio “trampolino” è, di regola, un marchio sfruttato.
Barbie Girl e Chewy Vuitton: gli esempi americani
Nel caso Mattel v. MCA Records (2002), sulla canzone “Barbie Girl” degli Aqua, Mattel ha perso: il brano prendeva in giro proprio i valori associati alla bambola, e il marchio era il bersaglio della satira. È esattamente il tipo di collegamento che la Corte di giustizia considera oggi un indizio di buona fede.
In Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog (2007) i giocattoli per cani “Chewy Vuitton” sono stati ritenuti una parodia lecita: nessuno li avrebbe confusi con un prodotto di lusso. Quel precedente va però letto oggi alla luce di Jack Daniel’s v. VIP Products (2023), in cui la Corte Suprema ha stabilito che, quando la parodia viene usata come marchio per i propri prodotti (il giocattolo “Bad Spaniels”), non gode delle tutele rafforzate riservate all’espressione e si torna ai criteri ordinari della contraffazione.
Sul fronte europeo e della moda trovi altri casi in contraffazione nella moda: casi reali ed esiti, mentre per l’uso artistico dei loghi rinviamo a libertà di espressione artistica e marchi.
La regola pratica in quattro domande
Prima di usare un’opera o un marchio altrui in chiave parodistica, chiediti:
1. La mia creazione evoca chiaramente l’originale e se ne distingue in modo percettibile? È il punto di partenza sia per la parodia sia per il pastiche.
2. Ha un intento umoristico o canzonatorio, oppure un dialogo creativo riconoscibile con l’originale? Nel primo caso si parla di parodia, nel secondo di pastiche. Per le opere non serve che il bersaglio sia l’opera stessa.
3. Se uso un marchio famoso, il mio messaggio lo riguarda davvero? Se il marchio serve solo ad attirare attenzione su un tema che non ha nulla a che fare con lui, il giusto motivo è difficile da dimostrare. Riprodurre anche logo, caratteri e colori, ripetere l’uso e diffonderlo online aggrava il rischio.
4. Il pubblico potrebbe pensare che l’autore o il titolare del marchio condivida il mio messaggio? Contenuti discriminatori, offensivi o politicamente connotati aumentano l’interesse del titolare a opporsi, sia nel diritto d’autore sia nel diritto dei marchi.
Domande frequenti
Posso fare la parodia di un’opera senza chiedere il permesso?
Sì, se la tua creazione evoca l’opera, se ne differenzia in modo percettibile e ha carattere umoristico o canzonatorio. In Italia il fondamento è l’art. 70 della legge sul diritto d’autore, e per i contenuti caricati sulle piattaforme l’art. 102-nonies. Resta sempre necessario un giusto equilibrio con gli interessi del titolare.
La parodia deve prendere in giro proprio l’opera originale?
Per il diritto d’autore europeo no: la Corte di giustizia (Deckmyn) ha escluso questo requisito. Per i marchi notori, invece, l’assenza di collegamento tra il messaggio e il marchio pesa molto contro chi lo usa (IKEA, C-298/23).
Qual è la differenza tra parodia e pastiche?
La parodia richiede un’espressione umoristica o canzonatoria. Il pastiche, definito dalla Corte di giustizia in Pelham II (C-590/23, 2026), richiede un dialogo artistico o creativo oggettivamente riconoscibile con una o più opere esistenti, e può coprire anche il sampling.
Posso usare un marchio famoso in una campagna politica o satirica?
Solo se dimostri un giusto motivo che prevale sui diritti del titolare. Il giudice valuta la tua buona fede, il nesso tra messaggio e marchio, il contributo al dibattito pubblico, la somiglianza del segno, l’intensità e la diffusione dell’uso e il rischio che il titolare appaia come sostenitore del messaggio.
Cosa ha deciso la Corte di giustizia nel caso IKEA contro Vlaams Belang?
Con la sentenza dell’8 settembre 2026 (C-298/23) la Corte di Giustizia ha stabilito che la libertà di espressione, compresa la parodia politica, può costituire un giusto motivo per usare un marchio notorio, ma solo se prevale nel bilanciamento. Nel caso concreto ha indicato che l’uso dei marchi IKEA per promuovere un programma sull’immigrazione, al solo scopo di sfruttarne la notorietà, non appare giustificato; la decisione finale spetta al giudice belga.
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Link utili
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