Copyright vs diritto d’autore: due visioni a confronto
La licenza di copyright opera in un sistema diverso dal diritto d’autore italiano. Mentre il diritto d’autore europeo adotta una visione antropocentrica che tutela l’autore persona fisica come creatore originario, il copyright anglosassone privilegia l’aspetto economico dello sfruttamento.
Questa differenza è cruciale: nel copyright, cedendo i diritti si accetta che i risultati dell’attività facciano capo allo strumento finanziario piuttosto che al creatore. Il soggetto che può disporre dell’opera non è necessariamente l’autore, ma chi ha supportato l’investimento (editore, produttore, piattaforma). Si rischia così di non identificare il reale autore, con l’opera attribuita a entità commerciali anziché alla persona fisica che l’ha materialmente creata.
Circolazione inter vivos del copyright
Nella circolazione del copyright, ciò che viene trasferito sono i diritti di sfruttamento economico. Il diritto morale alla paternità dell’opera resta tendenzialmente inalienabile, anche se più debole nel sistema anglosassone rispetto a quello continentale.
Il copyright circola attraverso tre meccanismi principali:
Libere utilizzazioni
Previste senza necessità di autorizzazione:
- Uso didattico: citazioni in ambito educativo
- Copia privata: riproduzione personale non commerciale
- Promozione culturale: biblioteche, archivi, musei
- Riproduzione temporanea: caching tecnico per funzionamento internet
Licenza e cessione
- Licenza: autorizzazione al terzo per usare un’opera senza trasferimento di proprietà. Deve avere termine temporale definito, altrimenti configura cessione. Consente sfruttamento controllato mantenendo la titolarità.
- Cessione: trasferimento definitivo dei diritti patrimoniali di sfruttamento al cessionario.
Contratto di edizione
Disciplina specifica per pubblicazione opere letterarie, musicali, artistiche con obblighi reciproci editore-autore.
Riferimenti normativi essenziali
- Art. 2581 Codice Civile: disciplina marchi e opere dell’ingegno.
- Direttiva Copyright 2019 (Dir. UE 2019/790): tiene conto della situazione delle piattaforme digitali, introducendo:
- Art. 17: responsabilità piattaforme per contenuti caricati da utenti.
- Obblighi di licenza preventiva con titolari diritti.
- Meccanismi di remunerazione equa per autori.
Elementi del contratto di licenza tradizionale
Il licenziante
Deve essere titolare legittimo del diritto. Nel rapporto di lavoro dipendente, il diritto di utilizzazione economica sorge in capo al datore di lavoro (art. 12-bis L. 633/1941), non al dipendente che materialmente crea l’opera.
Oggetto della licenza
Va definito con massima precisione: diritti concessi (riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica), territorio, durata, esclusività. I diritti circolano senza forma scritta obbligatoria, ma la forma scritta serve per provare la titolarità in caso di contestazione.
Corrispettivo
Remunerazione adeguata (art. 107 L.D.A. modificato da D.Lgs. 177/2021): deve essere proporzionata ai ricavi generati. Prevista revoca per mancato sfruttamento (art. 110-septies L.D.A.) se il licenziatario non sfrutta adeguatamente l’opera.
Gestione collettiva delle licenze
- OGC (Organismi di Gestione Collettiva) come SIAE gestiscono diritti per conto di più autori.
- Licenze collettive con effetto esteso (art. 180-ter L.D.A.): accordi tra OGC e utilizzatori si estendono anche a non rappresentati.
- Licenze per opere fuori commercio (art. 102 L.D.A.): permettono digitalizzazione e accesso a opere non più disponibili commercialmente.
Opere generate da IA: chi è l’autore?
Titolarità del prompt
Secondo la Direttiva Copyright 2019 e il D.Lgs. 177/2021, il prompt (istruzione testuale data all’IA) è tutelabile come opera letteraria se presenta originalità. La titolarità spetta a chi ha creato il prompt, non alla piattaforma.
Tuttavia, le condizioni d’uso delle piattaforme (come Midjourney, DALL-E) spesso prevedono:
- Cessione licenza d’uso del prompt alla piattaforma
- Diritto della piattaforma di utilizzare i prompt per training
- Licenza commerciale sull’output generato all’utente pagante
Titolarità dell’opera generata da IA
- Posizione UE (Direttiva 2019): l’opera generata da IA senza intervento creativo umano significativo non è protetta da copyright, essendo priva del requisito di originalità derivante da scelta creativa umana.
- Se c’è intervento creativo (selezione, editing, combinazione prompt complessi), la tutela può applicarsi all’utente che ha diretto il processo creativo, non alla piattaforma né all’IA.
Nelle piattaforme online:
- Output generato: diritti generalmente attribuiti all’utente (art. 17 Dir. 2019).
- Training dataset: le piattaforme devono verificare licenze preventive sui contenuti usati per addestrare l’IA.
- Contenuti caricati da utenti: responsabilità della piattaforma se non ottiene licenze dai titolari.
È sempre fondamentale verificare le condizioni d’uso specifiche di ogni piattaforma: possono variare significativamente la titolarità dei diritti generati.
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