Måneskin e il caso plagio: “Zitti e Buoni” copiava “F.D.T.”? Cosa dice il diritto d’autore
Maggio 2021. I Måneskin hanno appena vinto l’Eurovision Song Contest con “Zitti e Buoni”, il brano che pochi mesi prima aveva trionfato a Sanremo. Nel pieno del successo internazionale arriva l’accusa: la canzone sarebbe un plagio di “F.D.T. – Fuori di Testa”, brano del 2015 di Anthony Laszlo (pseudonimo degli artisti Anthony Sasso e Andrea Laszlo De Simone, pubblicato dalla Inri di Torino).
Il caso esplode sui social, rimbalza sui media, e diventa un’occasione rara: leggere in diretta come funziona una valutazione tecnica e legale di plagio musicale in Italia.
L’accusa: cosa dicevano i social
La critica più diffusa online puntava su tre elementi: somiglianza del ritornello, utilizzo della frase “fuori di testa” e un riff di chitarra che sembrava riecheggiare quello del brano precedente. L’impressione auditiva — particolarmente forte per chi ascoltava i due brani in sequenza — era quella di una derivazione diretta.
Ma il plagio musicale non si valuta con l’orecchio, né con le impressioni a caldo. Si valuta con criteri tecnici e giuridici precisi.
Come si valuta il plagio musicale in Italia
La Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) protegge la forma espressiva di un’opera musicale, non le idee, le strutture armoniche comuni o le progressioni di accordi tipiche di un genere. Il plagio si configura quando c’è appropriazione dello specifico melodico di un’opera altrui — non quando due brani condividono schemi o formule già largamente diffusi.
I criteri che i periti musicali e i giudici applicano sono essenzialmente tre:
Plagio melodico — è il profilo principale tutelato dalla legge. Riguarda la linea vocale, la sequenza di note e la loro disposizione ritmica. È il criterio più esigente: devono coincidere non solo le note, ma anche il loro andamento, le pause, l’accentuazione metrica.
Plagio armonico — riguarda la struttura degli accordi. Una progressione armonica comune (come I-V-vi-IV, presente in migliaia di brani) non è tutelabile. Diventa rilevante solo quando la struttura armonica è così peculiare e specifica da costituire un elemento distintivo dell’opera.
Plagio strutturale — riguarda l’architettura complessiva del brano: l’alternanza di strofe, ritornelli, bridge, l’introduzione, la coda. Anche qui, le strutture convenzionali del pop e del rock non sono tutelabili in sé.
Cosa hanno detto i periti: la risposta della RAI e di Sony
Il primo intervento ufficiale è arrivato dalla RAI, che dopo una valutazione interna ha concluso che non c’era plagio né melodico, né armonico né strutturale, al di là dei “riferimenti tipici del rock”.
Sony Music Italia ha poi commissionato una perizia tecnica più analitica, i cui risultati meritano di essere letti con attenzione perché illustrano concretamente come si svolge questo tipo di analisi.
Sul plagio melodico: la perizia ha rilevato che la sola coincidenza delle parole “fuori di testa” nei due ritornelli è insufficiente, perché quelle stesse parole vengono cantate su note diverse, con metriche diverse e con articolazioni ritmiche diverse. In “F.D.T.” c’è una pausa percepibile tra “fuori di” e “testa”; in “Zitti e Buoni” l’esecuzione è legata, continua, con presenza di figure terzinate assenti nell’altro brano.
Sul plagio armonico: i gradi della scala utilizzati (Re-Mi-Sol, riconducibili alla scala pentatonica minore di Mi) sono elementi generici del rock e della musica blues, presenti nella stragrande maggioranza dei brani del genere. Non costituiscono un elemento di originalità sufficiente a configurare plagio.
Sul riff di chitarra: “F.D.T.” è caratterizzato dall’accompagnamento di accordi senza un riff distintivo. “Zitti e Buoni” invece è costruito attorno a un riff di chitarra specifico che ne è l’elemento identificativo principale. I due brani, da questo punto di vista, hanno strutture strumentali opposte.
La lezione giuridica: cos’è e cosa non è plagio musicale
Il caso Måneskin è utile non tanto per il suo esito — nessun procedimento legale è mai stato avviato — quanto per quello che rivela sul meccanismo di valutazione.
L’impressione di somiglianza non equivale a plagio. Specialmente nella musica rock, basata su scale pentatoniche, progressioni standard e strutture convenzionali, la somiglianza percepita è spesso il risultato di elementi non tutelabili. Il diritto d’autore protegge l’originalità, non il genere.
La perizia tecnica è il cuore di qualsiasi controversia. Nelle cause per plagio musicale, il perito è quasi sempre la figura decisiva. La sua analisi — tecnica, comparativa, documentata — è ciò su cui il giudice fonda la propria valutazione. Scegliere un perito qualificato e preparare adeguatamente la documentazione tecnica è il primo passo per chiunque si trovi coinvolto in una disputa di questo tipo, sia come accusato che come accusatore.
La reazione sui social non ha valore legale. L’onda di indignazione che aveva investito i Måneskin su Twitter e Instagram non ha avuto nessuna conseguenza giuridica, né avrebbe potuto averla. Il plagio si prova con elementi tecnici, non con l’opinione del pubblico.
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