Marchio Made in Italy normativa

L’espressione “Made in Italy” evoca in tutto il mondo un’idea di eccellenza, qualità, design e tradizione, divenendo un vero e proprio marchio di garanzia in settori chiave come la moda, l’agroalimentare, il design e la meccanica. Tuttavia, la sua apposizione sui prodotti da commercializzare in Italia o all’estero solleva questioni complesse, soprattutto quando le fasi di lavorazione si svolgono al di fuori del territorio italiano.

Questo articolo mira a fare chiarezza sulla normativa vigente, sulla giurisprudenza più recente e sul significato legale del celebre disclaimer “Ogni riferimento è puramente casuale”, che, sebbene non direttamente collegato alla normativa sull’origine, viene spesso richiamato per analogia nella gestione delle aspettative del consumatore.

Il “Made in Italy”: Un’Indicazione di Origine e la Sua Complessità Normativa

Il “Made in Italy” non è un marchio registrato in senso stretto, ma un’indicazione di origine che identifica la provenienza geografica di un prodotto. La sua disciplina è frammentata e si basa su un complesso di norme comunitarie e nazionali, spesso di natura doganale, che non sempre offrono una chiara e univoca interpretazione.

Obbligo o Facoltà? Innanzitutto, è fondamentale chiarire che, fatta eccezione per alcuni settori merceologici specifici (es. prodotti cosmetici, agroalimentari con DOP/IGP/STG), la legge non prevede un obbligo generale di apporre la dicitura “Made in Italy”. L’indicazione dell’origine italiana è, nella maggior parte dei casi, una facoltà che le imprese scelgono di esercitare come strategia di marketing per valorizzare i propri prodotti.

Le Condizioni per l’Uso Legittimo del “Made in Italy”: Il Criterio dell’Ultima Trasformazione Sostanziale

Per evitare abusi e pratiche ingannevoli, la normativa di riferimento, in particolare il Codice Doganale dell’Unione (Regolamento UE n. 952/2013) e le sue disposizioni attuative, stabilisce i criteri per l’attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci.

Il principio cardine è quello dell’“ultima trasformazione sostanziale”:

  • Prodotto interamente fabbricato in Italia: Se tutte le fasi di fabbricazione avvengono in Italia, l’indicazione “Made in Italy” è pienamente legittima.
  • Produzione con partecipazione di più Paesi: Se alla produzione di una merce hanno partecipato due o più Paesi, il prodotto si considera originario del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che abbia portato alla fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti un grado importante di fabbricazione (Art. 60 del Codice Doganale dell’Unione).

Esempio: Una suola importata che, attraverso un processo di lavorazione in Italia, diventa una scarpa completa e indossabile, acquisisce l’origine italiana. Operazioni che modificano solo l’aspetto esteriore del prodotto (es. assemblaggio di componenti prefabbricati, imballaggio, etichettatura) non sono considerate trasformazioni sostanziali.

Le “Regole di Lista”: Per alcune categorie di merci (es. materie tessili e loro manufatti), esistono degli elenchi specifici, le cosiddette “Regole di lista”, che descrivono in dettaglio i tipi di lavorazione da ritenere sostanziali ai fini dell’attribuzione dell’origine. Ad esempio, per i capi di abbigliamento, la confezione completa del prodotto (l’unione delle varie parti per renderlo indossabile) è considerata essenziale, escludendo operazioni di rifinitura come l’applicazione di bottoni o etichette.

Incertezza e Mancata Armonizzazione Internazionale: Per i settori merceologici privi di “Regole di lista”, l’individuazione del concetto di “ultima lavorazione sostanziale” rimane complessa. L’obiettivo di delineare un concetto unico a livello internazionale, perseguito in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), non è stato ancora raggiunto, generando incertezza per le imprese.

La Legge “Reguzzoni-Versace” (L. 55/2010): Un Tentativo Inattuato e la Giurisprudenza

La Legge n. 55/2010, nota come “Legge Reguzzoni-Versace”, ha rappresentato un tentativo significativo di definire in modo più stringente il “Made in Italy”, in particolare per i settori del tessile e della pelletteria. Essa prevedeva un sistema di etichettatura obbligatoria per identificare il luogo di origine di ciascuna fase della lavorazione e consentiva l’apposizione della dicitura “Made in Italy” solo sui prodotti con almeno due fasi di lavorazione avvenute in Italia.

Tuttavia, l’applicazione di questa legge è stata sospesa dalla Commissione Europea a causa di dubbi sulla sua conformità al diritto comunitario (in particolare, sul principio di libera circolazione delle merci e sulla proporzionalità delle misure) e per la mancata emanazione dei decreti attuativi. Ad oggi, la Legge 55/2010 rimane un esempio di intervento legislativo nazionale che non ha trovato piena attuazione, contribuendo alla persistente incertezza interpretativa.

Sanzioni e “Fallaci Indicazioni”: La Tutela Penale e Amministrativa

La legislazione italiana prevede sanzioni severe per la falsa o fallace indicazione di origine e provenienza di un prodotto, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza.

  • Falsa Indicazione di Origine (Reato Penale): L’utilizzo non conforme dell’indicazione “Made in Italy” o espressioni equivalenti (“prodotto in Italia”, “fabbricato in Italia”) è punito penalmente con la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20.000 Euro (Art. 517 del Codice Penale e Art. 4, comma 49, della Legge 350/2003).
  • La pena è aumentata in caso di falsificazione delle espressioni “100% Made in Italy”, “100% italiano” o “tutto italiano”. Queste diciture più stringenti possono essere utilizzate solo quando il prodotto è stato interamente realizzato in Italia, ovvero quando il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
  • Fallaci Indicazioni (Illecito Amministrativo): La legge ha depenalizzato ad illecito amministrativo le cosiddette “fallaci indicazioni”. Queste si verificano quando, pur non utilizzando esplicitamente “Made in Italy” o diciture simili, si ricorre a espressioni, segni, denominazioni o marchiature che possano comunque indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, quando in realtà è stato realizzato all’estero (es. utilizzo della bandiera italiana, denominazioni come “Fabbrica Italia”, “Tempio Italiano”, ecc.). Le sanzioni amministrative sono gestite dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può imporre multe significative.

Giurisprudenza Rilevante: La giurisprudenza, sia penale che amministrativa, è costante nel ribadire che ciò che rileva è la percezione media del consumatore. Non è necessario che vi sia un’intenzione fraudolenta specifica, ma basta che l’indicazione sia oggettivamente idonea a ingannare il consumatore sull’origine del prodotto. Le sentenze della Corte di Cassazione hanno spesso confermato condanne per falsa indicazione di origine, sottolineando la necessità di un’applicazione rigorosa delle norme a tutela del prestigio del “Made in Italy” e della trasparenza del mercato.

DOP, IGP, STG: La Tutela Qualitativa nel Settore Agroalimentare

Nel settore agroalimentare, il “Made in Italy” si arricchisce di strumenti specifici di tutela della qualità e dell’origine, regolati a livello comunitario dal Regolamento UE n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari:

  • Denominazione di Origine Protetta (DOP): Crea un connubio indissolubile tra produzione e territorio. Tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in una determinata area geografica, e le caratteristiche del prodotto devono essere essenzialmente o esclusivamente dovute a fattori naturali e umani tipici di quell’ambiente (es. Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma).
  • Indicazione Geografica Protetta (IGP): Richiede che una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto dipenda dall’origine geografica, e che almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o elaborazione avvenga nell’area geografica determinata (es. Aceto Balsamico di Modena, Bresaola della Valtellina).
  • Specialità Tradizionali Garantite (STG): Tutela i prodotti tradizionali con specifiche caratteristiche che li rendono unici, indipendentemente dalla loro origine geografica, purché siano rispettate ricette e metodi di produzione tradizionali (es. Mozzarella, Pizza Napoletana).

Questi marchi di qualità, tutelati anche dall’Art. 30 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), sono strumenti essenziali per la tutela dei produttori e dei consumatori contro le contraffazioni, valorizzando la tipicità e il legame indissolubile tra prodotto, territorio e cultura.

L'”Italian Sounding” e la Sfida del Marchio Unico Made in Italy

Il fenomeno dell’“Italian Sounding” rappresenta una grave minaccia per il vero “Made in Italy”. Si riferisce alla commercializzazione di prodotti che, pur non essendo italiani, richiamano l’Italia attraverso l’uso ingannevole di nomi, simboli, colori o immagini che evocano l’italianità (es. “Parmesan” per il Parmigiano Reggiano). Questo fenomeno, diffuso a livello globale, causa danni economici ingenti all’industria italiana.

Il dibattito su un “Marchio Unico Made in Italy” è stato riaperto più volte, con l’intento di creare uno strumento grafico univoco per identificare l’origine italiana. Tuttavia, il problema risiede nella sua potenziale ambiguità: se tale marchio potesse essere apposto sia su prodotti “100% italiani” sia su quelli che hanno subito in Italia solo l’ultima fase di trasformazione (ex Art. 60 Codice Doganale dell’Unione), si rischierebbe di equiparare prodotti con un diverso grado di italianità, generando confusione e vanificando gli sforzi di tutela delle eccellenze autentiche.

Italian Sounding, una nuova frontiera: nuovo sbocco commerciale o contraffazione?

Si utilizza il termine Italian Sounding per indicare la commercializzazione di prodotti i cui marchi riportano alla mente prodotti italiani, mediante l’utilizzo inopportuno di parole, simboli, colori, ma che di italiano non hanno nulla. Un fenomeno estero, le cui conseguenze negative ricadono inevitabilmente sul mercato italiano. Negli States per ogni prodotto realmente italiano “ce ne sarebbero altri 3 che di italiano hanno solo l’apparenza. E il danno è destinato a crescere, visto che a livello mondiale ancora non esiste una vera difesa delle Dop, Igp e Stg.”

In Italia ogni anno arrivano prodotti alimentari taroccati per un valore superiore ai 2 miliardi di euro, quasi il 5% della produzione agricola nazionale. Tra i prodotti più copiati abbiamo il Parmigiano Reggiano commercializzato nel Regno Unito come Parmesan, ma anche Prosciutto di Parma, il Grana Padano e la Mozzarella di bufala.

Conclusioni: Chiarezza e Trasparenza per un Valore Inestimabile

La tutela del “Made in Italy” è cruciale non solo per l’economia nazionale, ma anche per la fiducia dei consumatori e la reputazione del Paese. La persistente incertezza normativa, purtroppo, genera confusione per le imprese e rende più difficile la lotta alla contraffazione.

È auspicabile un quadro normativo più chiaro e armonizzato, che valorizzi appieno il concetto di “100% Made in Italy” e che distingua nettamente tra i diversi gradi di italianità di un prodotto. Solo così si potrà garantire una vera concorrenza qualitativa e proteggere un valore inestimabile che è fusione tra il “local” (territorio e/o area geografica) e la cultura del nostro Paese.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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