Mario Schifano: fondazione vs. famiglia e la riproduzione dei quadri

Mario Schifano: fondazione vs. famiglia

 

 

Mario Schifano pittore è considerato uno dei più produttivi artisti del dopoguerra. Fu uno dei più importanti esponenti della Pop art italiana ed europea negli anni Sessanta, con un’opera estremamente prolifica — tanto che di molte delle sue opere non venne mai verificata l’autenticità. Con il fine di preservarle e custodirle, alla sua morte fu costituita una fondazione con il suo nome. Ma la Fondazione Schifano Roma non avrebbe avuto vita facile.

La Fondazione Mario Schifano e l’Archivio degli eredi

La Fondazione M.S. Multistudio | Archivio dell’Opera di Mario Schifano nasce nel marzo 1998 con l’intento di tutelare e conservare le opere del pittore Schifano. L’Archivio Mario Schifano è stato invece costituito nel 2003 dagli eredi di Mario Schifano, Monica De Bei Schifano e Marco Giuseppe Schifano.

I due soggetti — la Fondazione Mario Schifano e l’Archivio degli eredi — sono stati protagonisti di una serie di procedimenti giudiziari, volti a definire chi avesse il diritto di usare il nome dell’artista e il potere di riconoscere l’autenticità delle sue opere. Una disputa emblematica nel mondo dell’arte italiana, che ha toccato questioni fondamentali del diritto d’autore sulle opere di Mario Schifano.

Il contenzioso sull’uso del nome: Corte d’Appello di Milano 2017

Con sentenza n. 1654 del 18 aprile 2017, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che la Fondazione Schifano Roma non può più utilizzare il nome dell’artista. Tuttavia, la Corte le ha riconosciuto:

una consolidata autorevolezza nel rilascio non esclusivo di “expertises” dell’opera di Schifano e che non gli può essere vietato di rilasciare pareri o autenticazioni dato il vasto patrimonio di conoscenza che la Fondazione ha accumulato negli anni sulla opera del noto pittore.

In sintesi: la Fondazione non può chiamarsi con il nome di Schifano, ma conserva il diritto di rilasciare perizie di autenticità sulle sue opere, in ragione della competenza accumulata negli anni. Non è un monopolio, ma è una legittimazione alla pratica dell’expertise.

La Cassazione 2022: riproduzioni e diritti patrimoniali

Con ordinanza n. 4038 del 2022, la Corte di Cassazione ha definito il secondo fronte del contenzioso tra l’Archivio Mario Schifano e la Fondazione M.S. Multistudio, affrontando una questione diversa e di portata generale: la riproduzione delle immagini dei quadri di Schifano.

La Fondazione aveva pubblicato 6 volumi — descritti come “Studio metodologico riguardante la catalogazione informatica dei dati relativi alle opere di Mario Schifano presenti presso la Fondazione” — contenenti le riproduzioni di 24.000 immagini di opere del pittore Schifano. I volumi erano stati offerti in vendita su eBay al prezzo di 1.900 euro.

La Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi, stabilendo che la riproduzione di quei quadri di Schifano costituisce lesione dei diritti patrimoniali — che spettano in esclusiva all’Archivio, in quanto rappresentante degli eredi.

Il principio affermato dalla Corte è netto:

La riproduzione di opere d’arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime, non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera; per godere del regime delle libere utilizzazioni, detta riproduzione deve essere strumentale agli scopi di critica e discussione, oltre che al fine meramente illustrativo correlato ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell’utilizzatore e non deve porsi in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera che compete al titolare del diritto: diritto che ricomprende non solo quello di operare la riproduzione di copie fisicamente identiche all’originale, ma qualunque altro tipo di replicazione dell’opera che sia in grado d’inserirsi nel mercato della riproduzione, e quindi anche la riproduzione fotografica in scala.

Il principio generale: quando la riproduzione di un’opera è libera

La Cassazione ha chiarito con precisione i confini dell’art. 70 LDA — la norma che disciplina le libere utilizzazioni delle opere protette.

La riproduzione di un’opera d’arte è esente da autorizzazione solo quando:

  • è destinata a scopi di critica o discussione dell’opera
  • è meramente illustrativa, correlata ad attività di insegnamento e di ricerca scientifica dell’utilizzatore
  • non si pone in concorrenza con l’utilizzazione economica dell’opera che compete al titolare del diritto

Tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente. E il punto decisivo è il terzo: una pubblicazione che si inserisce nel mercato delle riproduzioni — anche se descrive sé stessa come “studio metodologico” o “catalogazione scientifica” — non soddisfa questa condizione se viene venduta commercialmente.

Un dettaglio tecnico importante, chiarito dalla Cassazione: il diritto di riproduzione copre qualunque tipo di replicazione dell’opera in grado di inserirsi nel mercato della riproduzione — inclusa la riproduzione fotografica in scala ridotta. Non è rilevante che la foto sia “solo una foto” o che le dimensioni siano ridotte rispetto all’originale.

Implicazioni pratiche per musei, gallerie e archivi

La sentenza Schifano ha implicazioni che vanno ben oltre il caso specifico. Chiunque gestisca riproduzioni di opere d’arte di autori il cui diritto d’autore sia ancora in vigore deve tenerne conto.

Il diritto d’autore su un’opera d’arte dura 70 anni dalla morte dell’autore (art. 25 LDA). Mario Schifano è morto nel 1998 — i suoi diritti sono protetti fino al 2068. Chiunque riproduca integralmente i suoi quadri senza autorizzazione degli eredi viola i diritti patrimoniali.

Le situazioni più comuni che rientrano nel perimetro della sentenza:

  • Cataloghi di mostre — la pubblicazione di riproduzioni integrali di opere protette in un catalogo venduto al pubblico richiede l’autorizzazione degli eredi, anche se si tratta di un catalogo di una mostra autorizzata
  • Database e archivi digitali — la catalogazione digitale con riproduzioni fotografiche delle opere, se venduta o distribuita, configura riproduzione commerciale soggetta ad autorizzazione
  • Pubblicazioni scientifiche — la riproduzione per fini di ricerca è esente solo se non si pone in concorrenza con il mercato delle riproduzioni autorizzate e rimane all’interno del perimetro strettamente accademico
  • Siti web e piattaforme digitali — pubblicare riproduzioni integrali di opere protette online senza autorizzazione viola il diritto di comunicazione al pubblico (art. 16 LDA)

→ Approfondimento: Diritti d’autore nelle mostre: catalogo, riproduzione e contratto con la galleria
→ Approfondimento: Il certificato di autenticità di un’opera d’arte

Chi può autenticare i quadri di Schifano

Il caso ha toccato anche la questione dell’autenticazione — particolarmente rilevante per un artista come Mario Schifano pittore, la cui produzione fu estremamente prolifica e per il quale circolano numerose opere di dubbia attribuzione.

La situazione attuale, dopo le sentenze, è questa:

  • L’Archivio Mario Schifano degli eredi è il soggetto titolare dei diritti patrimoniali sulle opere e il riferimento principale per le questioni economiche legate alla riproduzione e allo sfruttamento del catalogo
  • La Fondazione M.S. Multistudio conserva la legittimità a rilasciare expertises di autenticità, in ragione della competenza accumulata, ma non può usare il nome dell’artista nella propria denominazione
  • Non esiste un monopolio legale sull’autenticazione: in Italia, l’expertise artistica non è riservata a un unico soggetto, ma la prassi del mercato dell’arte tende a valorizzare il parere degli archivi ufficiali degli eredi

Chi acquista o vende quadri di Schifano deve quindi orientarsi in questo scenario duplice, verificando sia la provenienza documentale dell’opera sia la coerenza con le expertises disponibili.

→ Approfondimento: Il diritto di seguito sulle rivendite delle opere d’arte
→ Approfondimento: Diritti degli artisti visivi: dalla creazione alla vendita

Domande frequenti

Chi può autenticare i quadri di Mario Schifano?

L’Archivio degli eredi è il riferimento principale per i diritti patrimoniali. La Fondazione M.S. Multistudio conserva il diritto di rilasciare expertises di autenticità ma non può usare il nome dell’artista. Non esiste un monopolio legale sull’autenticazione in Italia.

La riproduzione fotografica dei quadri di Schifano è libera?

No, se è integrale. La Cassazione (ord. 4038/2022) ha chiarito che anche la riproduzione fotografica in scala ridotta rientra nel diritto esclusivo di riproduzione degli eredi. L’esenzione dell’art. 70 LDA si applica solo per critica, discussione o ricerca scientifica non concorrente con il mercato delle riproduzioni.

Un catalogo d’arte può riprodurre opere di Schifano senza autorizzazione?

No, se venduto commercialmente. La pubblicazione di riproduzioni integrali in un catalogo venduto al pubblico si pone in concorrenza con il mercato delle riproduzioni autorizzate — e non rientra nell’eccezione della libera utilizzazione anche se si autodefinisce “studio scientifico” o “catalogazione”.

Quando si può riprodurre un’opera d’arte senza autorizzazione?

Quando la riproduzione è strumentale a critica o discussione, o meramente illustrativa per insegnamento e ricerca scientifica (art. 70 LDA), e non si pone in concorrenza con l’uso economico dell’opera. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.


Gestisci un archivio, una fondazione o una galleria e hai dubbi su cosa puoi riprodurre delle opere che custodisci? Stai acquistando o vendendo quadri di Schifano o di altri artisti protetti e vuoi capire la catena dei diritti? Contattaci — la tutela del diritto d’autore sulle opere visive e la gestione degli archivi artistici è una delle nostre aree di lavoro.

Leggi anche: Il diritto di seguito sulle rivendite · Organizzare una mostra: diritti e contratti · Il certificato di autenticità · Diritti degli artisti visivi · Plagio artistico: quando la somiglianza è violazione

 

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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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