Autore vs. Titolare dei diritti: Chi è l’autore di un’opera che ho creato su commissione?
Nel mondo del diritto d’autore, è fondamentale distinguere tra la figura dell’autore e quella del titolare dei diritti. Questa distinzione diventa cruciale nel caso delle opere create su commissione, dove la persona che paga non è necessariamente quella che ha i pieni poteri sull’opera. In linea generale, l’autore è l’individuo che ha dato vita all’opera con il proprio ingegno, mentre il titolare dei diritti è colui che ha il potere di sfruttarla economicamente.
Chi è l’autore di un’opera creata su commissione?
Secondo la legge, l’autore è e rimane sempre il creatore fisico dell’opera. Se una società ti incarica di progettare un logo, tu, in quanto designer, sarai l’autore di quell’opera. Il fatto di aver ricevuto un compenso per il tuo lavoro non modifica in alcun modo il tuo status di creatore intellettuale. I diritti morali sull’opera, come il diritto di paternità (il diritto di essere riconosciuto come autore), sono inalienabili e non possono essere trasferiti al committente.
Il ruolo del committente
La persona o l’azienda che commissiona l’opera acquisisce invece i diritti di utilizzazione economica. Attraverso un contratto, l’autore cede al committente la facoltà di usare, riprodurre e distribuire l’opera per lo scopo per cui è stata creata. Per esempio, nel caso del logo, il committente potrà usarlo per la sua identità aziendale, sul suo sito web o sui suoi prodotti. È essenziale che il contratto specifichi in modo chiaro e dettagliato quali diritti vengono ceduti e in che misura.
In sintesi, l’autore è l’individuo che crea, mentre il committente, attraverso il pagamento e un contratto scritto, ottiene i diritti di sfruttamento economico. Un accordo ben definito è l’unico modo per tutelare gli interessi di entrambe le parti e prevenire future dispute.
Posso usare liberamente lo slogan che ho commissionato?
Quando ti viene commissionato uno slogan, è fondamentale distinguere tra la figura dell’autore, ovvero il creatore, e il committente, che ha pagato per l’opera. Secondo la legge sul diritto d’autore, l’autore è colui che dà vita a un’opera originale, mentre il committente impartisce le direttive. I diritti che ne derivano si dividono in due categorie: i diritti morali, che attestano la paternità dell’opera e sono inalienabili, e i diritti patrimoniali, che riguardano lo sfruttamento economico e sono trasferibili.
La decisione della Corte di Cassazione
In una sentenza del 2016, la Corte di Cassazione ha chiarito che uno slogan può essere considerato un’opera creativa meritevole di tutela. Il caso ha confermato che in presenza di un contratto di prestazione d’opera, il committente acquista i diritti di sfruttamento economico in modo automatico. Non è necessario un atto di trasferimento separato e scritto, come previsto per altre forme di cessione dei diritti. La Corte ha stabilito che questi diritti sono acquisiti a titolo originario dal committente per effetto dell’accordo, anche se il compenso non è specificato nel contratto.
L’importanza del contratto: devo fare un contratto scritto per i diritti d’autore?
Nonostante l’automaticità del trasferimento dei diritti economici, il contenuto del contratto rimane cruciale. L’accordo deve definire quali diritti patrimoniali spettano a ciascuna delle parti e a quali condizioni. La sentenza sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle clausole del contratto fin dalla fase di negoziazione, in modo da evitare future dispute sulla titolarità e l’uso dell’opera. L’autore conserverà sempre i diritti morali, potendo opporsi a un’appropriazione indebita della paternità dell’opera.
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