Il produttore cinematografico

È arrivato il momento di presentarvi un personaggio che svolge un ruolo fondamentale nel mondo del cinema: il produttore cinematografico.

Il ruolo del produttore cinematografico

Quante volte ne sentiamo parlare e non sempre bene, resta il fatto che quella del produttore di film è una figura importantissima in quanto è colui che finanzia la realizzazione dell’opera cinematografica. A lui spettano, secondo il dettame legislativo, i diritti di utilizzazione economica nei limiti dello sfruttamento cinematografico.

Produttore film

Il legislatore, consapevole del ruolo e dell’importanza degli investimenti economici effettuati, stabilisce che

l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa (art. 45, comma 1).

Il produttore è presumibilmente indicato come tale, sulla pellicola cinematografica. Se invece l’opera è stata registrata proprio come un vero atto di vendita, presso il Pubblico Registro cinematografico, ai sensi dell’art. 103, si presume produttore fino a prova contraria colui che è indicato come tale nella registrazione (art. 45, comma 2 e 3).

In particolare, egli ha la facoltà di apportare quelle modifiche necessarie affinché il film possa essere adattato per lo sfruttamento cinematografico. Parliamo di modifiche tecniche e non sostanziali alla musica e alle immagini, necessarie per l’adattamento cinematografico della storia. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta, senza il consenso degli autori, spettando solo a questi ultimi tali diritti (art. 46).

Inoltre, ai sensi dell’art. 78 ter (inserito nella legge in attuazione della direttiva 92/100/CEE) al produttore spettano anche i cosiddetti diritti connessi. Questi ultimi consistono nel diritto di autorizzare:

  • la riproduzione, la distribuzione con qualsiasi mezzo, il noleggio e il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni;
  • la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Per quanto riguarda la prescrizione dei diritti patrimoniali, l’art. 32 stabilisce che i diritti di utilizzazione economica dell’opera filmica, durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura (ivi compreso l’autore del dialogo) e l’autore della musica, creata apposta per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.

Produttore cinematografico e produttore esecutivo: differenze

Che differenza c’è tra produttore cinematografico e produttore esecutivo cinematografico? Per saperlo leggi QUI.

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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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