Contratto di cessione dei diritti di immagine: cosa deve contenere

Contratto di cessione dei diritti di immagine

Contratto di cessione dei diritti di immagine: l’immagine come contratto: tutela e sfide legali

Leggi prima la guida completa: Diritto di immagine in Italia →

Per sfruttare legalmente l’immagine di una persona — che sia un personaggio noto o un privato cittadino — è necessario un accordo scritto. Non basta un’email o un accordo verbale: serve un contratto di cessione dei diritti di immagine che stabilisca in modo preciso chi autorizza cosa, per quale scopo, per quanto tempo e a quali condizioni.


Perché il contratto è indispensabile

Il contratto tutela entrambe le parti. Per chi cede i diritti, definisce i limiti entro cui la propria immagine può essere usata. Per chi li acquista, garantisce la certezza legale di poter procedere senza rischio di contestazioni future. Un accordo vago — o l’assenza di accordo — espone chi usa l’immagine a richieste di risarcimento e chi cede i diritti a usi non voluti o non previsti.


Le clausole essenziali

Lo scopo d’uso

Il contratto deve indicare esplicitamente per quale finalità l’immagine viene concessa: pubblicitaria, editoriale, promozionale, artistica. Un’autorizzazione per uso editoriale non copre automaticamente un uso commerciale — e viceversa. Ogni finalità non indicata nel contratto è da considerarsi non autorizzata.

I canali di distribuzione

Dove apparirà l’immagine? TV, social media, stampa, affissioni, piattaforme digitali? Ogni canale va indicato in modo specifico. Un’immagine autorizzata per la stampa non è automaticamente autorizzata per i social, e un’immagine autorizzata per Instagram non copre necessariamente campagne su altri canali.

La durata

Il contratto deve stabilire per quanto tempo è concesso l’utilizzo. Una cessione a tempo indeterminato è generalmente sfavorevole per chi cede i diritti — è preferibile definire una scadenza chiara, con eventuale opzione di rinnovo negoziata.

Il territorio

Italia, Europa, mondo? Il perimetro geografico incide significativamente sul valore economico della cessione e deve essere specificato.

Il compenso

Il corrispettivo — che sia in denaro o in natura — va indicato esplicitamente, così come le modalità e i tempi di pagamento. Se la cessione è gratuita, va indicato il motivo.

La manleva

È la clausola che protegge chi acquisisce i diritti da eventuali contestazioni future provenienti da terzi o dallo stesso cedente. Deve coprire non solo l’uso attuale ma anche utilizzi futuri previsti nell’accordo, incluse alterazioni, adattamenti o usi compositi dell’immagine.


Chi può cedere i diritti di immagine

Il cedente può essere una persona fisica — il diretto titolare dei diritti — oppure una società a cui i diritti siano stati precedentemente trasferiti dal personaggio (come avviene spesso con i talent o le celebrity che gestiscono la propria immagine tramite una società di management).

Nel secondo caso, prima di procedere è indispensabile verificare che la società disponga effettivamente dei diritti e che il trasferimento originale sia avvenuto in modo valido. Acquistare diritti di immagine da un soggetto che non ne ha la disponibilità espone l’acquirente a contestazioni da parte del titolare originale.


La doppia natura del diritto di immagine

Anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, il cedente conserva sempre una parte del diritto di immagine che non può essere trasferita: quella legata alla dignità, all’onore e alla reputazione personale. Questo significa che, anche a contratto firmato, l’uso dell’immagine non può mai recare pregiudizio alla persona ritratta — pena l’invalidità della clausola.

Il diritto anglosassone distingue chiaramente tra right of publicity (lo sfruttamento economico dell’immagine, cedibile) e right of privacy (la tutela della persona, inalienabile). La giurisprudenza italiana segue un principio analogo.


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Sono Claudia Roggero, avvocata specializzata in Proprietà Intellettuale, Diritto d’Autore e dello Spettacolo. La mia missione non è solo guidarti attraverso il labirinto normativo che governa il mondo delle arti, della musica, dell’audiovisivo, dell’editoria e del digitale. Con bravura ed una competenza d’eccellenza, mi dedico a trasformare le complessità legali in opportunità strategiche, sempre con un approccio profondamente umano.

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