Vasilis Marmatakis: la locandina cinematografica e i diritti del designer

Vasilis Marmatakis: la metafora è il poster. E chi tutela il suo diritto d'autore?

 

 

Dimenticate i faccioni dei supereroi e le trame illustrate. I manifesti di Vasilis Marmatakis non sono semplici strumenti di marketing, ma la prima e più incisiva reinterpretazione del film. Il designer greco, mente creativa dietro l’universo visivo di Yorgos Lanthimos (da Dogtooth a Povere Creature!), ha elevato la locandina cinematografica a vera e propria opera d’arte concettuale.

Ma in questo gioco di alti concetti e strategie di marketing, un aspetto cruciale emerge per il nostro settore: chi detiene il diritto d’autore su queste opere d’ingegno?

Il metodo Marmatakis: dal copione alla metafora visiva

Marmatakis, formatosi al Camberwell College of Arts e al Royal College of Art di Londra, non si limita a incollare foto di scena. Il suo processo creativo è un meticoloso lavoro di sottrazione che può durare due-tre mesi. Inizia con una profonda immersione nella sceneggiatura, segue la sensazione del set e culmina nella presentazione di una rosa di dieci progetti stampati su diversi materiali, spesso con l’uso sapiente dello spazio negativo e di un carattere tipografico disegnato ad hoc per la pellicola.

Le sue locandine sono vere e proprie metafore visive:

  • Le tre linee essenziali di Dogtooth (Kynodontas, 2009) che suggeriscono la distorsione della famiglia.
  • Il lettering sottile e quasi infantile di Povere Creature! (Poor Things, 2023), che incornicia un sogno colorato ma inquietante.
  • L’uso ossessivo del volto pieno di volti in Kinds of Kindness (2024), che riflette la frammentazione emotiva.

Questo approccio non illustrativo, che non ha paura di suggerire anziché rivelare, ha generato alcuni dei manifesti più iconici degli ultimi anni, valendogli riconoscimenti internazionali e collaborazioni importanti anche al di fuori del cinema (come l’artbook Oviparity per Gucci o l’identità grafica del Museo dell’Acropoli di Atene). Il suo design concettuale per i poster dei film di Lanthimos è diventato un marchio di fabbrica.

La locandina come opera protetta dal diritto d’autore

Secondo il diritto italiano e la normativa sulla proprietà intellettuale, la locandina di un film è un’opera delle arti figurative ai sensi dell’art. 2 n. 4 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941), e gode di tutela autorale se presenta un carattere creativo. Non si tratta di semplice grafica pubblicitaria — una locandina che incorpora scelte compositive originali, tipografia personalizzata, studio dello spazio e una visione concettuale autonoma è a tutti gli effetti un’opera dell’ingegno.

Nel caso di Marmatakis, l’alto livello di concettualizzazione, lo studio della tipografia e l’uso compositivo dello spazio elevano i suoi lavori ben oltre la semplice illustrazione pubblicitaria. Il diritto d’autore nasce automaticamente con la creazione, senza necessità di registrazione.

→ Approfondimento: Locandine di film famosi: si possono usare? Quando e come?

La soglia di creatività: il test Cofemel

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza Cofemel (C-683/17, 12 settembre 2019), ha stabilito il criterio europeo per determinare quando un’opera visiva merita tutela autoriale: l’opera deve essere il risultato di scelte libere e creative dell’autore che riflettono la sua personalità. Non è richiesta novità assoluta — è richiesta originalità nell’espressione.

Per una locandina cinematografica, questo significa che non basta assemblare foto di scena con il titolo del film. Serve una scelta compositiva personale, riconoscibile come espressione della visione del designer. I poster di Marmatakis superano ampiamente questa soglia: il processo di due-tre mesi di elaborazione, lo studio tipografico specifico per ogni film, la scelta dello spazio negativo come elemento narrativo — tutto questo documenta scelte creative deliberate e originali.

→ Approfondimento: Design e creatività: il test Cofemel applicato

I diritti patrimoniali: cosa il designer può cedere

Nella pratica della produzione cinematografica, il designer cede i diritti patrimoniali sull’opera alla produzione o al distributore — il diritto di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico e usare commercialmente la locandina. Questa cessione è legittima e necessaria per consentire la distribuzione del film in tutti i mercati.

I diritti che tipicamente vengono ceduti:

  • riproduzione in tutti i formati (stampa, digitale, affissione)
  • distribuzione internazionale del materiale promozionale
  • uso sui canali digitali e social media della produzione
  • uso nei trailer e negli spot promozionali
  • eventuale merchandising legato al film

I diritti patrimoniali secondari — stampe artistiche autonome, uso in mostre di design, pubblicazioni su libri di graphic design — dovrebbero essere regolati separatamente nel contratto, idealmente con una partecipazione economica del designer.

I diritti morali: cosa il designer non può mai cedere

I diritti morali d’autore — disciplinati dall’art. 20 LDA — sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. Il designer non può cedere il diritto alla paternità dell’opera né il diritto all’integrità, indipendentemente da quanto prevede il contratto.

In pratica, questo significa:

  • il designer ha sempre il diritto di essere riconosciuto come autore della locandina — anche se i diritti patrimoniali appartengono alla produzione
  • il designer può sempre opporsi a modifiche che ledano il proprio onore o la propria reputazione
  • qualsiasi clausola contrattuale che tenti di far rinunciare al designer ai propri diritti morali è nulla di diritto

Il diritto all’integrità e i loghi dei distributori

In un’intervista, Marmatakis ha espresso la sua frustrazione quando i distributori internazionali riempiono lo spazio negativo che lui ha studiato con precisione — aggiungendo quote di critici, loghi di festival, avvertenze e claim promozionali. Questo non è solo un problema estetico: è una questione giuridica precisa.

Il diritto all’integrità dell’opera (art. 20 LDA) protegge l’autore da “qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.” Aggiungere loghi e testo a una composizione progettata attorno allo spazio negativo — modificandone radicalmente l’effetto visivo — può rientrare in questa protezione, specialmente quando il designer ha documentato il valore compositivo di quegli spazi e quando la modifica è percepibile come un deterioramento della qualità artistica dell’opera.

Naturalmente, la prassi distributiva prevede queste aggiunte — e spesso il contratto le autorizza esplicitamente. La lezione è che il designer di alto livello deve negoziare contrattualmente dove questi elementi possono essere aggiunti e cosa non può essere toccato.

Cosa deve contenere il contratto con la produzione

La questione cruciale, per ogni graphic designer che collabora con una produzione cinematografica, è la struttura del contratto di cessione. Un contratto standard spesso favorisce la produzione — e non difende l’integrità creativa del designer.

Un contratto equilibrato deve specificare:

  • I diritti ceduti e quelli esclusi — la cessione per la distribuzione del film non copre automaticamente le stampe d’arte, le mostre di design, i libri sul graphic design cinematografico. Questi usi secondari vanno regolati separatamente.
  • Le condizioni in cui il materiale può essere modificato — chi può aggiungere elementi alla locandina (loghi, quote, claim), in quale area della composizione, e chi deve approvare le modifiche.
  • Il diritto di credito — il nome del designer deve apparire nei materiali promozionali, nelle pubblicazioni di making-of, nei cataloghi di festival. È un’esigenza di diritto morale che va esplicitata.
  • La retribuzione — compenso per la creazione (fee) e royalties per gli usi secondari o il merchandising non previsto inizialmente.
  • I diritti sugli elaborati originali — chi conserva i file sorgente, i concept non selezionati, i materiali di sviluppo del progetto.

I designer di alto livello come Marmatakis — la cui firma creativa è riconoscibile e costituisce un valore aggiunto misurabile per la produzione — hanno una leva negoziale maggiore rispetto a un designer anonimo. Ma anche per chi è agli inizi, conoscere questi elementi è il primo passo per non firmarne uno svantaggioso.

→ Approfondimento: Cessione dei diritti d’autore: forma e requisiti
→ Approfondimento: Il diritto morale d’autore: inalienabile e imprescrittibile
→ Approfondimento: Locandine di film famosi: si possono usare?

L’impatto di Marmatakis: riconoscimento e stile

Le analisi sul web su Vasilis Marmatakis confermano che il pubblico e la critica lo cercano principalmente per la sua partnership iconica con Lanthimos. Questo dimostra che il suo lavoro è percepito come inscindibile dall’opera del regista e viene attivamente studiato per il suo stile unico — l’uso sapiente del colore, della composizione e della tipografia. La sua storia è un eccellente esempio di come la tutela legale e contrattuale sia fondamentale per i creativi indipendenti il cui lavoro è un valore aggiunto essenziale per il prodotto finale del cinema.

Mentre Lanthimos combatte per la sua libertà cinematografica, Marmatakis — e i designer come lui — devono poter contare su contratti che proteggano l’integrità della loro opera e riconoscano il loro contributo creativo. La notorietà del nome non basta: serve un accordo scritto che ne traduca il valore in diritti concreti.

Domande frequenti

Una locandina cinematografica è protetta dal diritto d’autore?

Sì, se presenta carattere creativo — scelte compositive, tipografiche e visive originali che riflettono la personalità dell’autore (test Cofemel, CGUE C-683/17). Una locandina assemblata con foto di scena e titolo standard ha poca tutela; un poster come quelli di Marmatakis, con tipografia ad hoc e spazio negativo studiato, è un’opera protetta ai sensi dell’art. 2 n. 4 LDA.

Chi detiene i diritti su una locandina?

Il diritto d’autore nasce con la creazione e appartiene al designer (art. 6 LDA). Nella pratica cinematografica, il designer cede i diritti patrimoniali alla produzione con un contratto. I diritti morali — paternità e integrità — rimangono sempre in capo al designer e non sono cedibili.

I distributori possono modificare il poster originale?

Solo se il contratto lo prevede. Il diritto all’integrità (art. 20 LDA) protegge il designer da modifiche che ledano il suo onore o la sua reputazione. Aggiungere loghi e testo a una composizione progettata attorno allo spazio negativo può configurare una violazione, se la modifica deteriora l’effetto visivo originale e il contratto non la autorizza.

Cosa deve contenere il contratto tra designer e produzione?

Diritti ceduti e diritti esclusi (gli usi secondari vanno regolati separatamente), condizioni per le modifiche (chi può aggiunger cosa e dove), diritto di credito, compenso per la creazione e royalties per usi secondari, e proprietà degli elaborati originali.


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Avvocata specializzata in diritto d'autore, proprietà intellettuale e diritto dello spettacolo. A Roma dal 2003, lavoro con registi, musicisti e produttori indipendenti — dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione.

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