Locandine di film famosi: si possono usare senza autorizzazione?
In questa guida:
- Quando la locandina è protetta dal diritto d’autore
- Chi detiene i diritti sul poster cinematografico
- Pubblico dominio: quando la locandina è libera
- Come trovare il titolare dei diritti per un film italiano
- Come trovare il titolare dei diritti per un film straniero
- Le locandine di concerti e copertine di dischi
Riprodurre la locandina di un film su una t-shirt, usare un poster cinematografico come copertina di un libro, stampare l’immagine di un manifesto vintage su un prodotto di merchandising: tutte operazioni che richiedono un’autorizzazione, a meno che l’opera non sia caduta nel pubblico dominio. Ma chi la rilascia? E come si trova il titolare dei diritti? Le risposte dipendono dall’origine del film, dall’età dell’opera e da chi ha acquisito i diritti nel tempo.
Quando la locandina è protetta dal diritto d’autore
La locandina o il poster di un film è uno stampato pubblicitario — ma può essere anche un’opera creativa autonoma, protetta dalla Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941). La tutela autorale sulla locandina esiste quando essa presenta un livello di originalità e creatività sufficiente — un disegno originale, una composizione fotografica con carattere artistico, un layout grafico che riflette scelte creative del suo autore.
Non ogni locandina raggiunge questa soglia: un semplice fotogramma del film con titolo e crediti in caratteri standard difficilmente sarà tutelato come opera autonoma. Un manifesto illustrato con carattere artistico riconoscibile — come quelli delle grandi produzioni cinematografiche o dei registi d’autore — sì.
La giurisprudenza italiana ha stabilito che la riproduzione non autorizzata di fotografie di un film o di fotoromanzi, compresi i relativi personaggi anche in formato poster, in un depliant o pieghevole messo in vendita, costituisce utilizzazione economica lesiva del diritto d’autore. La valutazione va fatta caso per caso, in relazione al livello di creatività dell’opera specifica.
Chi detiene i diritti sul poster cinematografico
L’autore della locandina — il grafico, l’illustratore, il fotografo — ha tutti i diritti sull’immagine che ha creato: può venderla, cederla, licenziarla. Se non ha ceduto i diritti e questi sono ancora in capo a lui, per usare la locandina è sufficiente contattarlo e ottenere la sua autorizzazione.
Nella maggior parte dei casi, però, i diritti sulla locandina vengono ceduti insieme ai diritti sul film alla società di produzione cinematografica. In questo caso è il produttore — o chi ha acquisito i diritti dal produttore — il soggetto da contattare per ottenere la liberatoria.
Sul produttore cinematografico gravano anche i diritti connessi sull’opera audiovisiva ai sensi dell’art. 78-bis LDA — distinti dal diritto d’autore degli autori del film (regista, sceneggiatore, compositore). Questi diritti connessi del produttore hanno una durata di 50 anni dalla fissazione del supporto, o dalla prima pubblicazione o comunicazione al pubblico se avvenuta entro quel termine.
→ Leggi anche: copyright su magliette e merchandise — cosa puoi usare e cosa no
Pubblico dominio: quando la locandina è libera
Quando i diritti patrimoniali sull’opera sono scaduti, la locandina entra nel pubblico dominio e può essere riprodotta liberamente senza necessità di autorizzazione. I termini da considerare sono due, distinti e cumulativi.
Il diritto d’autore sull’opera grafica della locandina — in capo al suo autore — dura tutta la vita dell’autore più 70 anni dalla sua morte (art. 25 LDA). I diritti connessi del produttore cinematografico — sull’opera audiovisiva nel suo complesso — durano 50 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione (art. 78-bis LDA). Entrambi i termini devono essere scaduti per poter parlare di pubblico dominio pieno.
→ Approfondisci: il pubblico dominio — quando un’opera diventa liberamente utilizzabile
→ Leggi anche: durata del diritto d’autore — tabella completa per categoria di opera
Come trovare il titolare dei diritti per un film italiano
Per i film italiani, il punto di partenza è il Pubblico Registro Cinematografico (PRC), gestito dall’UIBM. Il PRC raccoglie le iscrizioni dei film italiani e consente di individuare il produttore originario dell’opera. Va però tenuto presente che la trascrizione dei contratti di cessione dei diritti non è obbligatoria — il che significa che il titolare attuale dei diritti potrebbe essere diverso dal produttore originale iscritto nel registro, se i diritti sono stati ceduti nel tempo senza trascrizione.
In questi casi è necessario contattare direttamente la produzione indicata nel PRC, verificare se i diritti siano stati ceduti a terzi, e risalire alla catena contrattuale fino al titolare attuale.
Come trovare il titolare dei diritti per un film straniero
Per i film americani e stranieri la procedura è più articolata. Il punto di ingresso è il distributore che ha distribuito il film in Italia: il contratto di distribuzione prevede solitamente che il distributore italiano abbia acquisito dal produttore originale solo i diritti di distribuzione sul territorio italiano, non la titolarità dell’opera. Per i diritti di riproduzione su merchandise o su pubblicazioni, occorre risalire al produttore originale — tipicamente una major americana o una casa di produzione straniera — e negoziare direttamente con lui o con il soggetto a cui ha ceduto i diritti di licensing.
Per i film americani, un riferimento utile è l’U.S. Copyright Office, che mantiene un registro delle opere protette e dei trasferimenti di copyright registrati.
Le locandine di concerti e copertine di dischi
Per le immagini riprodotte su locandine di concerti o su copertine di dischi, il soggetto da contattare è diverso: in questo caso i diritti sono tipicamente in capo alla casa discografica titolare dei diritti sul disco, o all’artista se i diritti non sono stati ceduti. La logica è la stessa — verificare chi detiene attualmente i diritti sull’immagine specifica — ma la catena contrattuale passa attraverso il contratto discografico piuttosto che quello cinematografico.
→ Leggi anche: come funzionano i diritti musicali su Spotify e Apple Music
→ Vai all’area di competenza: diritto dello spettacolo
In sintesi
- La locandina cinematografica è protetta dal diritto d’autore se ha carattere creativo originale — la valutazione va fatta caso per caso in relazione al livello artistico dell’opera specifica
- I diritti sulla locandina sono tipicamente in capo al produttore cinematografico, che li ha acquisiti dall’autore grafico insieme ai diritti sul film; per usarla serve una liberatoria dal titolare attuale
- I diritti connessi del produttore cinematografico (art. 78-bis LDA) durano 50 anni dalla fissazione — diversi dai 70 anni post mortem del diritto d’autore dell’autore grafico
- Per i film italiani, il Pubblico Registro Cinematografico (PRC/UIBM) è il punto di partenza per identificare il produttore — ma la catena dei diritti va verificata perché le cessioni successive non sono obbligatoriamente trascritte
- Per i film stranieri occorre risalire dal distributore italiano al produttore originale, che è il soggetto titolare dei diritti di licensing per usi non distributivi
- Per copertine di dischi e locandine di concerti, il riferimento è la casa discografica titolare dei diritti sul disco
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